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  • TITOLO XXIX LA LEGGE, LE CONSUETUDINI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
    • Capitolo III GLI ATTI AMMINISTRATIVI
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Capitolo III

GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Can. 1510

(cf CIC83, C.35) §1. Gli atti amministrativi possono essere posti da coloro che hanno la potestà esecutiva di governo, entro i limiti della loro competenza, nonché da coloro ai quali questa potestà compete esplicitamente o implicitamente sia per il diritto stesso sia in forza di una legittima delega.

§2. Gli atti amministrativi sono specialmente:

(cf CIC83, C.48) i decreti con i quali per un caso speciale si una decisione o si fa una provvisione canonica;

(cf CIC83, C.49) i precetti singolari, coi quali viene imposto direttamente e legittimamente a una persona oppure a persone determinate di fare oppure di omettere qualcosa, specialmente per sollecitare l’osservanza di una legge;

(cf CIC83, C.59) i rescritti, coi quali si concede un privilegio, una dispensa, una licenza o un’altra grazia.

Can. 1511

(cf CIC83, C.54 §1) L’atto amministrativo ha effetto dal momento in cui è intimato, oppure nei rescritti dal momento in cui è stata data la lettera; se però l’applicazione dell’atto amministrativo è affidata a un esecutore, ha effetto dal momento dell’esecuzione.

Can. 1512

(CIC83, C.36 §1-2) §1. L’atto amministrativo deve essere inteso secondo il significato proprio delle parole e secondo l’uso comune di parlare e non deve essere esteso ad altri casi oltre a quelli espressi.

(CIC83, C.36 §1 b) §2. Nel dubbio, l’atto amministrativo che si riferisce alle liti, a minacciare o infliggere pene, che coarta i diritti della persona, che lede i diritti acquisiti da altri, oppure che è contrario a una legge a vantaggio di privati, è soggetto a stretta interpretazione; altrimenti invece a larga.

(= CIC83, C.77 b) §3. Nei privilegi si deve sempre usare quella interpretazione che permetta, a colui che ha ricevuto il privilegio, di conseguire davvero qualche grazia.

(= CIC83, C.92) §4. Non solo la dispensa, ma anche la potestà di dispensare concessa per un certo caso, è soggetta a interpretazione stretta.

Can. 1513

(cf CIC83, C.73) §1. Mediante una legge contraria, nessun atto amministrativo è revocato, a meno che non venga disposto diversamente nella stessa legge, oppure che la legge sia stata emessa dall’autorità superiore a colui che ha emesso l’atto amministrativo.

(cf CIC83, C.81) §2. L’atto amministrativo non cessa venendo meno il diritto di colui che l’ha posto, a meno che non sia espressamente disposto diversamente.

(= CIC83, C.47) §3. La revoca di un atto amministrativo mediante un altro atto amministrativo dell’autorità competente ottiene l’effetto solamente dal momento in cui è intimata alla persona per la quale è stato dato.

(CIC83, C.93) §4. La dispensa che ha un tratto successivo cessa anche con la certa e totale cessazione della causa motiva.

(CIC83, C.58 §1) §5. Un decreto o un precetto singolare smette di avere forza anche cessando la legge per la cui esecuzione è stato dato; un precetto singolare cessa anche quando è venuto meno il diritto di colui che ha comandato, a meno che non sia stato imposto con un legittimo documento.

Can. 1514

(= CIC83, C.37) Un atto amministrativo che riguarda il foro esterno, fermi restando i cann. 1520, §2 e 1527, deve essere redatto per iscritto; così pure l’atto della sua esecuzione, se viene fatto in forma commissoria.

Can. 1515

(= CIC83, C.38) L’atto amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato di propria inziativa, è privo di efficacia nella misura in cui lede i diritti acquisiti di altri, oppure è contrario a una legge o a una legittima consuetudine, a meno che l’autorità competente non abbia espressamente aggiunto una clausola derogatoria.

Can. 1516

(cf CIC83, C.39) Le condizioni negli atti amministrativi allora soltanto devono ritenersi aggiunte per la validità, ogniqualvolta sono espresse per mezzo delle particelle se, a meno che, purché, o di un’altra espressione di uguale significato nella lingua nazionale.




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