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  • TITOLO XXIX LA LEGGE, LE CONSUETUDINI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
    • Capitolo III GLI ATTI AMMINISTRATIVI
      • Art. I La procedura nell’emanare decreti extragiudiziali
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Art. I

La procedura nell’emanare decreti extragiudiziali

Can. 1517

(cf CIC83, C.50) §1. Prima di emanare un decreto extragiudiziale, l’autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie; ascolti o consulti chi dev’essere di diritto ascoltato o consultato; ascolti coloro che il decreto direttamente raggiunge e specialmente coloro i cui diritti possono essere lesi.

§2. L’autorità renda note al richiedente e anche a chi legittimamente contraddice, le notizie e le prove che possono essere conosciute senza pericolo di danno pubblico o privato, e mostri le ragioni che forse sono contrarie dando loro l’opportunità di rispondere, anche a mezzo di un patrono, entro il termine determinato dalla stessa autorità.

Can. 1518

(# CIC83, C.57) L’autorità emetta il decreto entro sessanta giorni da computare dal ricevimento della domanda per ottenere il decreto, a meno che il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non stabilisca altri termini; se invece questo non è stato fatto e il richiedente domanda di nuovo per iscritto il decreto, al trentesimo giorno, da computare dal ricevimento di questa domanda, se anche allora non è stato fatto nulla, la domanda è ritenuta respinta come se in quel giorno la reiezione fosse fatta mediante decreto, in modo tale che possa essere interposto ricorso contro di essa.

Can. 1519

§1. Colui che emette il decreto tenga presente e ricerchi ciò che sembra maggiormente condurre alla salvezza delle anime e al bene pubblico, osservando però le leggi e le legittime consuetudini, la giustizia e l’equità.

(CIC83, C.51) §2. Nel decreto si esprimano almeno sommariamente le motivazioni; se però il pericolo di danno pubblico o privato impedisce di manifestare i motivi, questi vengono espressi in un libro segreto e siano mostrati a colui che si occupa del ricorso eventualmente interposto, se costui lo chiede.

Can. 1520

§1. Il decreto ha forza di diritto dopo che è stato intimato al destinatario nel modo che, secondo le leggi e le condizioni dei luoghi, è il più sicuro.

(cf CIC83, C.55) §2. Se il pericolo di danno pubblico o privato impedisce che il testo scritto del decreto sia consegnato, l’autorità ecclesiastica può comandare che il decreto sia letto al destinatario davanti a due testimoni o davanti al notaio che redigerà il processo verbale da sottoscriversi da tutti i presenti; fatto questo, il decreto si per intimato.

(CIC83, C.56) §3. Se invece colui al quale il decreto è destinato ha ricusato l’intimazione o, chiamato a norma del diritto a ricevere il decreto o ad ascoltarlo, non è comparso senza una giusta causa da valutare dall’autore del decreto, o se ha ricusato di sottoscrivere il processo verbale, il decreto si per intimato.




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