Art.
I
La
procedura nell’emanare decreti extragiudiziali
Can. 1517
(cf CIC83,
C.50) §1. Prima di emanare un decreto extragiudiziale, l’autorità ricerchi
le notizie e le prove necessarie; ascolti o consulti chi dev’essere di diritto
ascoltato o consultato; ascolti coloro che il decreto direttamente raggiunge e
specialmente coloro i cui diritti possono essere lesi.
§2.
L’autorità renda note al richiedente e anche a chi legittimamente
contraddice, le notizie e le prove che possono essere conosciute senza pericolo
di danno pubblico o privato, e mostri le ragioni che forse sono contrarie dando
loro l’opportunità di rispondere, anche a mezzo di un patrono, entro il
termine determinato dalla stessa autorità.
Can. 1518
(# CIC83,
C.57) L’autorità emetta il decreto entro sessanta giorni da computare
dal ricevimento della domanda per ottenere il decreto, a meno che il diritto
particolare della propria Chiesa sui iuris non stabilisca altri termini; se
invece questo non è stato fatto e il richiedente domanda di nuovo per
iscritto il decreto, al trentesimo giorno, da computare dal ricevimento di
questa domanda, se anche allora non è stato fatto nulla, la domanda
è ritenuta respinta come se in quel giorno la reiezione fosse fatta
mediante decreto, in modo tale che possa essere interposto ricorso contro di
essa.
Can. 1519
§1. Colui
che emette il decreto tenga presente e ricerchi ciò che sembra
maggiormente condurre alla salvezza delle anime e al bene pubblico, osservando
però le leggi e le legittime consuetudini, la giustizia e
l’equità.
(CIC83,
C.51) §2. Nel decreto si esprimano almeno sommariamente le motivazioni; se
però il pericolo di danno pubblico o privato impedisce di manifestare i
motivi, questi vengono espressi in un libro segreto e siano mostrati a colui
che si occupa del ricorso eventualmente interposto, se costui lo chiede.
Can. 1520
§1. Il
decreto ha forza di diritto dopo che è stato intimato al destinatario
nel modo che, secondo le leggi e le condizioni dei luoghi, è il
più sicuro.
(cf CIC83,
C.55) §2. Se il pericolo di danno pubblico o privato impedisce che il testo
scritto del decreto sia consegnato, l’autorità ecclesiastica può
comandare che il decreto sia letto al destinatario davanti a due testimoni o
davanti al notaio che redigerà il processo verbale da sottoscriversi da
tutti i presenti; fatto questo, il decreto si dà per intimato.
(CIC83,
C.56) §3. Se invece colui al quale il decreto è destinato ha ricusato
l’intimazione o, chiamato a norma del diritto a ricevere il decreto o ad
ascoltarlo, non è comparso senza una giusta causa da valutare
dall’autore del decreto, o se ha ricusato di sottoscrivere il processo verbale,
il decreto si dà per intimato.
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