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  • TITOLO XXIX LA LEGGE, LE CONSUETUDINI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
    • Capitolo III GLI ATTI AMMINISTRATIVI
      • Art. II L’esecuzione degli atti amministrativi
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Art. II

L’esecuzione degli atti amministrativi

Can. 1521

(= CIC83, C.40) L’esecutore di un atto amministrativo compie invalidamente il suo incarico prima di aver ricevuto il mandato scritto e di averne riconosciuto l’autenticità e l’integrità, a meno che l’autorità che ha posto lo stesso atto non gli abbia comunicato la previa notizia del mandato.

Can. 1522

(= CIC83, C.41) §1. L’esecutore dell’atto amministrativo al quale è affidata la semplice esecuzione dello stesso atto, non può negare questa esecuzione, a meno che non consti manifestamente che lo stesso atto è nullo, o che per un’altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte all’atto amministrativo non sono state adempiute; se invece l’esecuzione dell’atto amministrativo sembra inopportuna a motivo delle circostanze della persona oppure del luogo, l’esecutore sospenda l’esecuzione e informi subito l’autorità che ha posto l’atto.

(= CIC83, C.70) §2. Se nel rescritto la concessione della grazia è affidata all’esecutore, compete a lui, secondo il suo prudente giudizio e la sua coscienza, concedere o negare la grazia.

Can. 1523

(= CIC83, C.42) L’esecutore di un atto amministrativo deve procedere a norma del mandato; se non ha adempiuto le condizioni apposte al mandato per la validità dell’atto o non ha osservato la forma sostanziale di procedere, l’esecuzione è nulla.

Can. 1524

(= CIC83, C.43) L’esecutore di un atto amministrativo può farsi sostituire da un altro secondo il suo prudente giudizio, a meno che la sostituzione non sia stata proibita, o sia stata scelta per l’abilità della persona, oppure sia stata determinata la persona del sostituto; in questi casi però è lecito all’esecutore affidare a un altro gli atti preparatori.

Can. 1525

(= CIC83, C.46) L’atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell’ufficio dell’esecutore, a meno che non sia stata scelta l’abilità della persona.

Can. 1526

(= CIC83, C.45) E’ lecito all’esecutore mandare di nuovo a esecuzione l’atto amministrativo, se ha errato in qualche modo nell’esecuzione dello stesso atto.




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