Art.
II
L’esecuzione
degli atti amministrativi
Can. 1521
(= CIC83,
C.40) L’esecutore di un atto amministrativo compie invalidamente il suo
incarico prima di aver ricevuto il mandato scritto e di averne riconosciuto
l’autenticità e l’integrità, a meno che l’autorità che ha
posto lo stesso atto non gli abbia comunicato la previa notizia del mandato.
Can. 1522
(= CIC83,
C.41) §1. L’esecutore dell’atto amministrativo al quale è affidata la
semplice esecuzione dello stesso atto, non può negare questa esecuzione,
a meno che non consti manifestamente che lo stesso atto è nullo, o che
per un’altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le
condizioni apposte all’atto amministrativo non sono state adempiute; se invece
l’esecuzione dell’atto amministrativo sembra inopportuna a motivo delle
circostanze della persona oppure del luogo, l’esecutore sospenda l’esecuzione e
informi subito l’autorità che ha posto l’atto.
(= CIC83,
C.70) §2. Se nel rescritto la concessione della grazia è affidata
all’esecutore, compete a lui, secondo il suo prudente giudizio e la sua
coscienza, concedere o negare la grazia.
Can. 1523
(= CIC83,
C.42) L’esecutore di un atto amministrativo deve procedere a norma del mandato;
se non ha adempiuto le condizioni apposte al mandato per la validità
dell’atto o non ha osservato la forma sostanziale di procedere, l’esecuzione
è nulla.
Can. 1524
(= CIC83,
C.43) L’esecutore di un atto amministrativo può farsi sostituire da un
altro secondo il suo prudente giudizio, a meno che la sostituzione non sia
stata proibita, o sia stata scelta per l’abilità della persona, oppure
sia stata determinata la persona del sostituto; in questi casi però
è lecito all’esecutore affidare a un altro gli atti preparatori.
Can. 1525
(= CIC83,
C.46) L’atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal
successore nell’ufficio dell’esecutore, a meno che non sia stata scelta
l’abilità della persona.
Can. 1526
(= CIC83,
C.45) E’ lecito all’esecutore mandare di nuovo a esecuzione l’atto
amministrativo, se ha errato in qualche modo nell’esecuzione dello stesso atto.
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