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  • TITOLO XXIX LA LEGGE, LE CONSUETUDINI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
    • Capitolo III GLI ATTI AMMINISTRATIVI
      • Art. III I rescritti
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Art. III

I rescritti

Can. 1527

(= CIC83, C.59 §2) §1. Ciò che è stabilito nei canoni sui rescritti vale anche per le concessioni di grazie fatte a viva voce, se manifestamente non consta altrimenti.

(cf CIC83, C.74) §2. La grazia ottenuta verbalmente, uno deve provarla ogniqualvolta gli viene chiesto legittimamente.

Can. 1528

(cf CIC83, C.61) Un rescritto può essere impetrato per un altro, anche senza il suo assenso, e vale prima della sua accettazione, se non appare diversamente dalle clausole apposte.

Can. 1529

(CIC83, C.63 §1) §1. La reticenza del vero nella domanda non ostacola che il rescritto abbia valore, purché sia stato espresso ciò che dev’essere espresso per la validità secondo lo stile della curia del Gerarca che concede il rescritto.

§2. Né ostacola l’esposizione del falso, purché almeno una causa motiva proposta sia vera.

Can. 1530

(cf CIC83, C.65) §1. Una grazia negata dall’autorità superiore non può essere concessa validamente dall’autorità inferiore, a meno che l’autorità superiore non abbia consentito espressamente.

§2. La grazia negata da qualche autorità non può essere concessa validamente da un’altra autorità ugualmente competente senza che nella domanda sia fatta menzione del diniego.

I privilegi

Can. 1531

(= CIC83, C.76) §1. Il privilegio, cioè una grazia fatta a favore di certe persone fisiche o giuridiche mediante uno speciale atto, può essere concesso dal legislatore e da colui al quale il legislatore ha concesso questa potestà.

§2. Il possesso centenario o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia stato concesso.

Can. 1532

(= CIC83, C.78) §1. Il privilegio si presume perpetuo.

(CIC83, C.83) §2. Il privilegio cessa:

(CIC83, C.78 §2) se è personale, con l’estinzione della persona a cui è stato concesso;

(CIC83, C.78 §3) se è reale o locale, con la rovina totale della cosa o del luogo;

(CIC83, C.83 §1) trascorso il tempo o finito il numero di casi per i quali è stato concesso;

(CIC83, C.83 §2) se, col passare del tempo, le circostanze sono talmente mutate, a giudizio dell’autorità competente, da diventare nocivo, oppure se il suo uso diventa illecito.

(CIC83, C.78 §3 b) §3. Un privilegio locale torna a rivivere se un luogo è ricostruito entro cinquant’anni.

Can. 1533

(= CIC83, C.80) §1. Nessun privilegio cessa per rinuncia se questa non è stata accettata dall’autorità competente.

§2. Al privilegio concesso soltanto in proprio favore qualsiasi persona fisica può rinunciare.

§3. Una persona fisica non può rinunciare validamente al privilegio concesso a qualche persona giuridica, oppure concesso in ragione della dignità del luogo o della cosa; né la stessa persona giuridica ha pieno diritto di rinunciare a un privilegio ad essa concesso se la rinuncia torna a pregiudizio verso la Chiesa o altri.

Can. 1534

(cf CIC83, C.82) Mediante il non uso o l’uso contrario, un privilegio non oneroso per gli altri, non cessa; se invece il privilegio torna a gravame verso altri, si perde se si aggiunge una legittima prescrizione oppure la rinuncia tacita.

Can. 1535

(cf CIC83, C.84) Chi abusa della potestà datagli dal privilegio sia ammonito dal Gerarca; chi abusa gravemente ed è stato ammonito invano, il Gerarca lo privi del privilegio che egli ha concesso; se però il privilegio è stato concesso da un’autorità superiore, il Gerarca è tenuto a informarla.

Le dispense

Can. 1536

(cf CIC83, C.85) §1. La dispensa, cioè l’allentamento di una legge meramente ecclesiastica in un caso speciale (CIC83, C.90 §1), può essere concessa soltanto per una causa giusta e ragionevole, tenendo conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non è stata data dallo stesso legislatore oppure da un’autorità superiore, è anche invalida.

§2. Il bene spirituale dei fedeli cristiani è una causa giusta e ragionevole.

(= CIC83, C.90 §2) §3. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa lecitamente e validamente.

Can. 1537

(= CIC83, C.86) Non sono soggette a dispensa le leggi in quanto determinano ciò che è essenzialmente costitutivo degli istituti e degli atti giuridici, né le leggi processuali e penali.

Can. 1538

(cf CIC83, C.87 §1) §1. Il Vescovo eparchiale può dispensare, tanto dalle leggi di diritto comune, quanto dalle leggi di diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, in un caso speciale, i fedeli cristiani sui quali esercita la sua potestà a norma del diritto, ogniqualvolta egli giudica che questo conferisca al loro bene spirituale, a meno che non sia stata fatta una riserva dall’autorità che ha emanato le leggi.

§2. Se è difficile ricorrere all’autorità a cui è riservata la dispensa e vi sia insieme il pericolo di un grave danno nell’attesa, ogni Gerarca in un caso speciale può dispensare i fedeli cristiani sui quali esercita la sua potestà a norma di diritto, purché si tratti di dispensa che la stessa autorità nelle medesime circostanze concede, fermo restando il can. 396.

Can. 1539

(= CIC83, C.91) Chi ha la potestà di dispensare, la può esercitare, anche stando fuori del territorio, verso i sudditi anche se sono assenti dal territorio e, se non è espressamente stabilito il contrario, anche verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, come pure verso se stesso.




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