Art.
III
I
rescritti
Can. 1527
(= CIC83,
C.59 §2) §1. Ciò che è stabilito nei canoni sui rescritti vale
anche per le concessioni di grazie fatte a viva voce, se manifestamente non
consta altrimenti.
(cf CIC83,
C.74) §2. La grazia ottenuta verbalmente, uno deve provarla ogniqualvolta gli
viene chiesto legittimamente.
Can. 1528
(cf CIC83,
C.61) Un rescritto può essere impetrato per un altro, anche senza il suo
assenso, e vale prima della sua accettazione, se non appare diversamente dalle
clausole apposte.
Can. 1529
(CIC83,
C.63 §1) §1. La reticenza del vero nella domanda non ostacola che il rescritto
abbia valore, purché sia stato espresso ciò che dev’essere
espresso per la validità secondo lo stile della curia del Gerarca che
concede il rescritto.
§2.
Né ostacola l’esposizione del falso, purché almeno una causa
motiva proposta sia vera.
Can. 1530
(cf CIC83,
C.65) §1. Una grazia negata dall’autorità superiore non può
essere concessa validamente dall’autorità inferiore, a meno che
l’autorità superiore non abbia consentito espressamente.
§2. La
grazia negata da qualche autorità non può essere concessa
validamente da un’altra autorità ugualmente competente senza che nella
domanda sia fatta menzione del diniego.
1° I
privilegi
Can. 1531
(= CIC83,
C.76) §1. Il privilegio, cioè una grazia fatta a favore di certe persone
fisiche o giuridiche mediante uno speciale atto, può essere concesso dal
legislatore e da colui al quale il legislatore ha concesso questa
potestà.
§2. Il
possesso centenario o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia
stato concesso.
Can. 1532
(= CIC83,
C.78) §1. Il privilegio si presume perpetuo.
(CIC83,
C.83) §2. Il privilegio cessa:
(CIC83,
C.78 §2) 1° se è personale, con l’estinzione della persona a cui
è stato concesso;
(CIC83,
C.78 §3) 2° se è reale o locale, con la rovina totale della cosa o del
luogo;
(CIC83,
C.83 §1) 3° trascorso il tempo o finito il numero di casi per i quali è
stato concesso;
(CIC83,
C.83 §2) 4° se, col passare del tempo, le circostanze sono talmente mutate, a
giudizio dell’autorità competente, da diventare nocivo, oppure se il suo
uso diventa illecito.
(CIC83,
C.78 §3 b) §3. Un privilegio locale torna a rivivere se un luogo è
ricostruito entro cinquant’anni.
Can. 1533
(= CIC83,
C.80) §1. Nessun privilegio cessa per rinuncia se questa non è stata
accettata dall’autorità competente.
§2. Al
privilegio concesso soltanto in proprio favore qualsiasi persona fisica
può rinunciare.
§3. Una
persona fisica non può rinunciare validamente al privilegio concesso a
qualche persona giuridica, oppure concesso in ragione della dignità del
luogo o della cosa; né la stessa persona giuridica ha pieno diritto di
rinunciare a un privilegio ad essa concesso se la rinuncia torna a pregiudizio
verso la Chiesa o altri.
Can. 1534
(cf CIC83,
C.82) Mediante il non uso o l’uso contrario, un privilegio non oneroso per gli
altri, non cessa; se invece il privilegio torna a gravame verso altri, si perde
se si aggiunge una legittima prescrizione oppure la rinuncia tacita.
Can. 1535
(cf CIC83,
C.84) Chi abusa della potestà datagli dal privilegio sia ammonito dal
Gerarca; chi abusa gravemente ed è stato ammonito invano, il Gerarca lo
privi del privilegio che egli ha concesso; se però il privilegio
è stato concesso da un’autorità superiore, il Gerarca è
tenuto a informarla.
2° Le
dispense
Can. 1536
(cf CIC83,
C.85) §1. La dispensa, cioè l’allentamento di una legge meramente ecclesiastica
in un caso speciale (CIC83, C.90 §1), può essere concessa soltanto per
una causa giusta e ragionevole, tenendo conto delle circostanze del caso e
della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la
dispensa è illecita e, se non è stata data dallo stesso
legislatore oppure da un’autorità superiore, è anche invalida.
§2. Il bene
spirituale dei fedeli cristiani è una causa giusta e ragionevole.
(= CIC83,
C.90 §2) §3. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è
concessa lecitamente e validamente.
Can. 1537
(= CIC83,
C.86) Non sono soggette a dispensa le leggi in quanto determinano ciò
che è essenzialmente costitutivo degli istituti e degli atti giuridici,
né le leggi processuali e penali.
Can. 1538
(cf CIC83,
C.87 §1) §1. Il Vescovo eparchiale può dispensare, tanto dalle leggi di
diritto comune, quanto dalle leggi di diritto particolare della propria Chiesa
sui iuris, in un caso speciale, i fedeli cristiani sui quali esercita la sua
potestà a norma del diritto, ogniqualvolta egli giudica che questo
conferisca al loro bene spirituale, a meno che non sia stata fatta una riserva
dall’autorità che ha emanato le leggi.
§2. Se
è difficile ricorrere all’autorità a cui è riservata la
dispensa e vi sia insieme il pericolo di un grave danno nell’attesa, ogni
Gerarca in un caso speciale può dispensare i fedeli cristiani sui quali
esercita la sua potestà a norma di diritto, purché si tratti di
dispensa che la stessa autorità nelle medesime circostanze concede, fermo
restando il can. 396.
Can. 1539
(= CIC83,
C.91) Chi ha la potestà di dispensare, la può esercitare, anche
stando fuori del territorio, verso i sudditi anche se sono assenti dal territorio e, se
non è espressamente stabilito il contrario, anche verso i forestieri che
si trovano attualmente nel territorio, come pure verso se stesso.
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