TITOLO
XXX
LA
PRESCRIZIONE
E IL COMPUTO DEL TEMPO
Capitolo
I
LA
PRESCRIZIONE
Can. 1540
(cf CIC83,
C.197) La Chiesa recepisce la prescrizione come un modo di acquisire o di
perdere un diritto soggettivo, e anche per liberarsi da obblighi, come è
nel diritto civile, a meno che non sia stabilito diversamente nel diritto
comune.
Can. 1541
(= CIC83,
C.198) Nessuna prescrizione ha valore se non è fondata sulla buona fede
non solo all’inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la
prescrizione, salvo restando il can. 1152.
Can. 1542
(= CIC83,
C.199) Non sono soggetti a prescrizione:
1° i
diritti e i doveri che sono di legge divina;
2° i
diritti che si possono ottenere solo per privilegio apostolico;
3° i
diritti e i doveri che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli
cristiani;
4° i
confini certi e non messi in dubbio delle circoscrizioni ecclesiastiche;
5° gli
obblighi e gli oneri riguardanti la celebrazione della Divina Liturgia;
6° la
provvisione canonica di un ufficio che, a norma del diritto, richiede l’esercizio
dell’ordine sacro;
7° il
diritto di visita e l’obbligo di obbedienza in modo che le persone nella Chiesa
non possano essere visitate da nessuna autorità ecclesiastica e non
siano ormai soggette a nessuna autorità.
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