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  • TITOLO XXX LA PRESCRIZIONE E IL COMPUTO DEL TEMPO
    • Capitolo I LA PRESCRIZIONE
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TITOLO XXX

LA PRESCRIZIONE
E IL COMPUTO DEL TEMPO

Capitolo I

LA PRESCRIZIONE

Can. 1540

(cf CIC83, C.197) La Chiesa recepisce la prescrizione come un modo di acquisire o di perdere un diritto soggettivo, e anche per liberarsi da obblighi, come è nel diritto civile, a meno che non sia stabilito diversamente nel diritto comune.

Can. 1541

(= CIC83, C.198) Nessuna prescrizione ha valore se non è fondata sulla buona fede non solo all’inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo restando il can. 1152.

Can. 1542

(= CIC83, C.199) Non sono soggetti a prescrizione:

i diritti e i doveri che sono di legge divina;

i diritti che si possono ottenere solo per privilegio apostolico;

i diritti e i doveri che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli cristiani;

i confini certi e non messi in dubbio delle circoscrizioni ecclesiastiche;

gli obblighi e gli oneri riguardanti la celebrazione della Divina Liturgia;

la provvisione canonica di un ufficio che, a norma del diritto, richiede l’esercizio dell’ordine sacro;

il diritto di visita e l’obbligo di obbedienza in modo che le persone nella Chiesa non possano essere visitate da nessuna autorità ecclesiastica e non siano ormai soggette a nessuna autorità.




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