Capitolo
I
L’ASCRIZIONE
A UNA CHIESA SUI IURIS
Can. 29
(cf CIC83,
C.112) §1. Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di
età, col battesimo è ascritto alla Chiesa sui iuris a cui
è ascritto il padre cattolico; se invece solo la madre è
cattolica oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà
concorde è ascritto alla Chiesa sui iuris a cui la madre appartiene, salvo
restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.
§2. Se
invece il figlio, che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di
età:
1° è
nato da madre non sposata, viene ascritto alla Chiesa sui iuris a cui
appartiene la madre;
2° è
di genitori ignoti, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale sono
ascritti coloro alle cui cure è legittimamente affidato; se però
si tratta di padre e madre che lo adottano, si applichi il §1;
3° è
di genitori non battezzati, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale
appartiene colui che si è assunto la sua educazione nella fede
cattolica.
Can. 30
(= CIC83,
C.111 §2) Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di
età, può scegliere liberamente qualunque Chiesa sui iuris alla
quale viene ascritto ricevendo in essa il battesimo, salvo restando il diritto
particolare stabilito dalla Sede Apostolica.
Can. 31
Nessuno
presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a
un’altra Chiesa sui iuris.
Can. 32
(cf CIC83,
C.112 §1, 1°) §1. Nessuno può passare validamente a un’altra Chiesa sui
iuris senza il consenso della Sede Apostolica.
§2. Se
però si tratta di un fedele cristiano dell’eparchia di qualche Chiesa
sui iuris che chiede di passare a un’altra Chiesa sui iuris che ha nello stesso
territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si
presume, purché i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie
acconsentano per iscritto al passaggio.
Can. 33
(# CIC83,
C.112 §1, 2°) Una donna ha pieno diritto di passare alla Chiesa sui iuris del marito, nella celebrazione del matrimonio o mentre perdura lo
stesso; ma sciolto il matrimonio, può liberamente tornare alla
precedente Chiesa sui iuris.
Can. 34
(cf CIC83,
C.112) Se i genitori o il coniuge cattolico nel matrimonio misto passano ad
altra Chiesa sui iuris, i figli al di sotto del quattordicesimo anno di
età compiuto sono ascritti per il diritto stesso alla medesima Chiesa;
se invece, nel matrimonio fra cattolici, soltanto uno dei genitori passa ad
altra Chiesa sui iuris, i figli passano soltanto se entrambi i genitori
consentono; compiuto però il quattordicesimo anno di età, i figli
possono ritornare alla precedente Chiesa sui iuris.
Can. 35
I
battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa
cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura delle
proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla
Chiesa sui iuris del medesimo rito, salvo il diritto di
ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità
o di regioni.
Can. 36
Ogni
passaggio a un’altra Chiesa sui iuris ha valore dal momento della dichiarazione
fatta davanti al Gerarca del luogo della stessa Chiesa o al parroco proprio,
oppure al sacerdote delegato dall’uno o dall’altro e davanti a due testimoni, a
meno che il rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente.
Can. 37
(cf CIC83,
C.535 §2) Ogni ascrizione a una Chiesa sui iuris o passaggio a un’altra Chiesa
sui iuris sia annotato nel libro dei battezzati della parrocchia anche, se
è il caso, della Chiesa latina, dove è stato celebrato il
battesimo; se invece non lo si può fare, si annoti in un altro documento
da conservare nell’archivio parrocchiale del parroco della propria Chiesa sui
iuris alla quale è stata fatta l’ascrizione.
Can. 38
I fedeli
cristiani delle Chiese orientali, anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un’altra Chiesa sui
iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris.
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