Capitolo
II
L’OSSERVANZA
DEI RITI
Can. 39
I riti
delle Chiese orientali, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel
quale risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e
che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica,
siano religiosamente osservati e promossi.
Can. 40
§1. I
Gerarchi che presiedono le Chiese sui iuris e tutti gli altri Gerarchi curino
con la massima diligenza la custodia fedele e l’osservanza accurata del proprio
rito e non ammettano in esso dei mutamenti se non per ragione di un organico
progresso, tenendo tuttavia presente la vicendevole benevolenza e
l’unità dei cristiani.
§2. Tutti
gli altri chierici e tutti i membri degli istituti di vita consacrata sono
tenuti a osservare fedelmente il proprio rito e ad acquistarne una sempre
maggiore conoscenza e un’osservanza più perfetta.
§3. Anche
tutti gli altri fedeli cristiani curino la conoscenza e la stima del proprio rito e sono tenuti a
osservarlo in ogni luogo, a meno che qualcosa non sia eccettuato dal diritto.
Can. 41
I fedeli
cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che per
ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i
fedeli cristiani di un’altra Chiesa sui iuris, siano formati accuratamente
nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo
l’importanza dell’ufficio, del ministero o dell’incarico che adempiono.
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