Capitolo
I
IL ROMANO
PONTEFICE
Can. 43
(= CIC83,
C.331) Il Vescovo della Chiesa di Roma, nel quale permane la funzione concessa
dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e da trasmettere ai
suoi successori, è il capo del Collegio dei Vescovi, il Vicario di
Cristo e il Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò,
in forza della sua funzione, ha la potestà ordinaria suprema, piena,
immediata e universale nella Chiesa, che può sempre esercitare
liberamente.
Can. 44
(= CIC83,
C.332) §1. Il Romano Pontefice ottiene la suprema e piena potestà nella
Chiesa con la legittima elezione da lui accettata, insieme con l’ordinazione
episcopale; perciò l’eletto al sommo pontificato, che sia insignito del carattere episcopale, ottiene la
stessa potestà dal momento dell’accettazione; se invece l’eletto
è privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.
§2. Se
capita che il Romano Pontefice rinunci alla sua funzione, si richiede per la
validità che la rinuncia sia fatta liberamente e sia debitamente manifestata;
non si richiede invece che sia accettata da qualcuno.
Can. 45
(= CIC83,
C.333) §1. Il Romano Pontefice, in forza della sua funzione, ha potestà
non solo sulla Chiesa universale, ma possiede anche la principalità
della potestà ordinaria su tutte le eparchie e i loro raggruppamenti;
con essa però viene insieme rafforzata e garantita la potestà
propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sull’eparchia affidata alle
loro cure.
§2. Il
Romano Pontefice, nell’adempiere la funzione di supremo Pastore della Chiesa
universale, è sempre congiunto in comunione con tutti gli altri Vescovi
e anzi con la Chiesa universale; tuttavia egli ha il diritto di determinare,
secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia
collegiale, di esercitare questa funzione.
§3. Contro
una sentenza o un decreto del Romano Pontefice non si dà né
appello né ricorso.
Can. 46
(cf CIC83,
C.334) §1. Nell’esercitare la sua funzione, il Romano Pontefice è
assistito dai Vescovi che gli possono dare una collaborazione in varie maniere
tra le quali vi è il Sinodo dei Vescovi; gli sono inoltre di aiuto i
Padri Cardinali, la Curia Romana, i Legati pontifici, come pure altre persone e
anche varie istituzioni secondo le necessità dei tempi; tutte queste
persone e istituzioni adempiono l’incarico loro affidato in nome e con
l’autorità dello stesso, per il bene di tutte le Chiese secondo le norme
stabilite dal Romano Pontefice stesso.
§2. La
partecipazione dei Patriarchi e di tutti gli altri Gerarchi, che presiedono le
Chiese sui iuris, nel Sinodo dei Vescovi è regolata da norme speciali
stabilite dallo stesso Romano Pontefice.
Can. 47
(cf CIC83,
C.335) Mentre la Sede Romana è vacante o totalmente impedita non si
innovi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi
speciali emanate per quelle circostanze.
Can. 48
(= CIC83,
C.361) Con il nome di Sede Apostolica o di Santa Sede, in questo Codice, si
intende non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non è disposto
diversamente dal diritto o non consta dalla natura delle cose, i Dicasteri e le
altre istituzioni della Curia Romana.
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