Capitolo
II
IL COLLEGIO
DEI VESCOVI
Can. 49
(= CIC83,
C.336) Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Romano Pontefice e le
cui membra sono i Vescovi, in forza dell’ordinazione sacramentale e per la
comunione gerarchica con il capo del Collegio e con le membra, e nel quale il
corpo apostolico persevera continuamente assieme al suo capo e mai senza questo
capo, è pure soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa
universale.
Can. 50
(= CIC83,
C.337) §1. Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà
sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico.
§2. Il
Collegio dei Vescovi esercita la medesima potestà mediante l’azione
unita dei Vescovi dispersi nel mondo, se essa è indetta come tale,
oppure liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da diventare un vero
atto collegiale.
§3. Spetta
al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e
promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi esercita collegialmente la
sua funzione sulla Chiesa universale.
Can. 51
(= CIC83,
C.338) §1. Spetta solamente al Romano Pontefice convocare il Concilio
Ecumenico, presiederlo personalmente o per mezzo di altri, come pure trasferire
il Concilio, sospenderlo o scioglierlo e confermarne i decreti.
§2. Spetta
allo stesso Romano Pontefice determinare le cose da trattare nel Concilio
Ecumenico e stabilire il regolamento da osservare nello stesso Concilio; i Padri
del Concilio Ecumenico possono aggiungere, alle questioni proposte dal Romano
Pontefice, delle altre da approvare dallo stesso Romano Pontefice.
Can. 52
(= CIC83,
C.339) §1. Hanno diritto e dovere di partecipare con voto deliberativo al
Concilio Ecumenico tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi.
§2. Anche
altri che non sono insigniti della dignità episcopale possono inoltre
essere chiamati al Concilio Ecumenico dalla suprema autorità della
Chiesa, alla quale spetta determinarne il ruolo nel Concilio.
Can. 53
(CIC83,
C.340) Se capita che la Sede Apostolica diventi vacante durante la celebrazione
del Concilio Ecumenico, questo viene
sospeso dal diritto stesso, finché il nuovo Romano Pontefice non ordini
di proseguirlo oppure lo sciolga.
Can. 54
(CIC83,
C.341 §1) §1. I decreti del Concilio Ecumenico non hanno forza obbligante se
non sono stati approvati, assieme ai Padri del Concilio, dal Romano Pontefice,
da lui confermati e per comando dello stesso promulgati.
§2. Hanno
bisogno di questa conferma e promulgazione, per aver forza obbligante, anche i
decreti che emana il Collegio dei Vescovi quando pone un’azione propriamente
collegiale secondo un altro modo indetto o recepito liberamente dal Romano
Pontefice.
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