TITOLO IV
LE CHIESE
PATRIARCALI
Can. 55
Secondo
l’antichissima tradizione della Chiesa, riconosciuta già dai primi
Concili Ecumenici, nella Chiesa vige l’istituzione patriarcale; perciò i
Patriarchi delle Chiese orientali, che presiedono ciascuno la sua Chiesa
patriarcale come padre e capo, devono essere trattati con singolare onore.
Can. 56
Il
Patriarca è un Vescovo a cui compete la potestà su tutti i
Vescovi, non esclusi i Metropoliti, e su tutti gli altri fedeli cristiani della
Chiesa a cui presiede, a norma del diritto approvato dalla suprema
autorità della Chiesa.
Can. 57
§1. La
erezione, il ripristino, il mutamento e la soppressione delle Chiese
patriarcali è riservato alla suprema autorità della Chiesa.
§2.
Soltanto la suprema autorità della Chiesa può mutare il titolo
legittimamente riconosciuto o concesso a ciascuna Chiesa patriarcale.
§3. La
Chiesa patriarcale deve avere entro i confini del proprio territorio una sede stabile
di residenza del Patriarca costituita, se è possibile, nella
città principale da cui il Patriarca desume il titolo. Questa sede non
può essere trasferita se non per una causa gravissima, col consenso del
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e ottenuto l’assenso del Romano Pontefice.
Can. 58
I
Patriarchi delle Chiese orientali hanno la precedenza in tutto il mondo su
tutti i Vescovi di qualsiasi grado, salve restando le norme speciali sulla
precedenza stabilite dal Romano Pontefice.
Can. 59
§1. I
Patriarchi delle Chiese orientali, anche se posteriori nel tempo gli uni agli
altri, sono tutti uguali quanto a dignità patriarcale, salva restando la
precedenza di onore tra di loro.
§2.
L’ordine di precedenza tra le antiche Sedi patriarcali delle Chiese orientali
è che in primo luogo viene la Sede Costantinopolitana, dopo di essa
quella Alessandrina, poi l’Antiochena e quindi quella Gerosolimitana.
§3. La
precedenza tra tutti gli altri Patriarchi delle Chiese orientali è
ordinata secondo l’antichità della Sede patriarcale.
§4. Tra i
Patriarchi delle Chiese orientali che hanno un unico e stesso titolo, ma che
presiedono a diverse Chiese patriarcali, ha la precedenza colui che è
stato promosso prima alla dignità patriarcale.
Can. 60
§1. Il
Patriarca nelle chiese destinate ai fedeli cristiani della Chiesa a cui
presiede e nelle celebrazioni liturgiche della stessa Chiesa ha la precedenza
sugli altri Patriarchi, anche se sono di grado più alto per titolo di
Sede o più anziani per promozione.
§2. Il
Patriarca che attualmente possiede la potestà patriarcale ha la
precedenza su quelli che conservano ancora il titolo di una Sede patriarcale in
precedenza posseduta.
Can. 61
Il
Patriarca può avere un procuratore presso la Sede Apostolica, nominato
personalmente con il previo assenso del Romano Pontefice.
Can. 62
Il
Patriarca che ha rinunciato al suo ufficio conserva il suo titolo e gli onori
soprattutto nelle celebrazioni liturgiche; ha pure diritto che gli venga
assegnata col suo consenso una degna sede di abitazione e che gli si forniscano
i mezzi, provenienti dai beni della Chiesa patriarcale, con cui possa
provvedere a un decoroso sostentamento, corrispondente al proprio titolo, fermo
restando il can. 60, §2 circa la precedenza.
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