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  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
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TITOLO IV

LE CHIESE PATRIARCALI

Can. 55

Secondo l’antichissima tradizione della Chiesa, riconosciuta già dai primi Concili Ecumenici, nella Chiesa vige l’istituzione patriarcale; perciò i Patriarchi delle Chiese orientali, che presiedono ciascuno la sua Chiesa patriarcale come padre e capo, devono essere trattati con singolare onore.

Can. 56

Il Patriarca è un Vescovo a cui compete la potestà su tutti i Vescovi, non esclusi i Metropoliti, e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, a norma del diritto approvato dalla suprema autorità della Chiesa.

Can. 57

§1. La erezione, il ripristino, il mutamento e la soppressione delle Chiese patriarcali è riservato alla suprema autorità della Chiesa.

§2. Soltanto la suprema autorità della Chiesa può mutare il titolo legittimamente riconosciuto o concesso a ciascuna Chiesa patriarcale.

§3. La Chiesa patriarcale deve avere entro i confini del proprio territorio una sede stabile di residenza del Patriarca costituita, se è possibile, nella città principale da cui il Patriarca desume il titolo. Questa sede non può essere trasferita se non per una causa gravissima, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e ottenuto l’assenso del Romano Pontefice.

Can. 58

I Patriarchi delle Chiese orientali hanno la precedenza in tutto il mondo su tutti i Vescovi di qualsiasi grado, salve restando le norme speciali sulla precedenza stabilite dal Romano Pontefice.

Can. 59

§1. I Patriarchi delle Chiese orientali, anche se posteriori nel tempo gli uni agli altri, sono tutti uguali quanto a dignità patriarcale, salva restando la precedenza di onore tra di loro.

§2. L’ordine di precedenza tra le antiche Sedi patriarcali delle Chiese orientali è che in primo luogo viene la Sede Costantinopolitana, dopo di essa quella Alessandrina, poi l’Antiochena e quindi quella Gerosolimitana.

§3. La precedenza tra tutti gli altri Patriarchi delle Chiese orientali è ordinata secondo l’antichità della Sede patriarcale.

§4. Tra i Patriarchi delle Chiese orientali che hanno un unico e stesso titolo, ma che presiedono a diverse Chiese patriarcali, ha la precedenza colui che è stato promosso prima alla dignità patriarcale.

Can. 60

§1. Il Patriarca nelle chiese destinate ai fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede e nelle celebrazioni liturgiche della stessa Chiesa ha la precedenza sugli altri Patriarchi, anche se sono di grado più alto per titolo di Sede o più anziani per promozione.

§2. Il Patriarca che attualmente possiede la potestà patriarcale ha la precedenza su quelli che conservano ancora il titolo di una Sede patriarcale in precedenza posseduta.

Can. 61

Il Patriarca può avere un procuratore presso la Sede Apostolica, nominato personalmente con il previo assenso del Romano Pontefice.

Can. 62

Il Patriarca che ha rinunciato al suo ufficio conserva il suo titolo e gli onori soprattutto nelle celebrazioni liturgiche; ha pure diritto che gli venga assegnata col suo consenso una degna sede di abitazione e che gli si forniscano i mezzi, provenienti dai beni della Chiesa patriarcale, con cui possa provvedere a un decoroso sostentamento, corrispondente al proprio titolo, fermo restando il can. 60, §2 circa la precedenza.




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