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  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
    • Capitolo I LA ELEZIONE DEI PATRIARCHI
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Capitolo I

LA ELEZIONE DEI PATRIARCHI

Can. 63

Il Patriarca è canonicamente eletto nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

Can. 64

Siano indicati distintamente dal diritto particolare i requisiti perché uno sia ritenuto idoneo alla dignità patriarcale, salvo sempre quanto è prescritto nel can. 180.

Can. 65

§1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve riunirsi nella residenza patriarcale oppure in un altro luogo da designare dall’Amministratore della Chiesa patriarcale col consenso del Sinodo permanente.

§2. La riunione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere fatta entro un mese da computare dalla vacanza della Sede patriarcale, fermo restando un tempo più lungo stabilito dal diritto particolare, ma non oltre due mesi.

Can. 66

§1. Nella elezione del Patriarca hanno voce attiva tutti e soli i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

§2. E’ vietato a qualsiasi altro, all’infuori dei membri del Sinodo della Chiesa patriarcale, di essere presente in aula alla elezione del Patriarca, eccettuati quei chierici che, a norma del can. 71, §1, sono assunti come scrutatori o attuario del Sinodo.

§3. Non è lecito a nessuno di immischiarsi in alcun modo, sia prima del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, sia durante lo stesso, nella elezione del Patriarca.

Can. 67

Nell’elezione del Patriarca si devono osservare i cann. 947-957, riprovata la consuetudine contraria, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto comune.

Can. 68

§1. Tutti i Vescovi legittimamente convocati hanno un grave obbligo di partecipare all’elezione.

§2. Se qualche Vescovo ritiene di essere impedito da un giusto impedimento, esponga per iscritto le sue ragioni al Sinodo della Chiesa patriarcale; decidere sulla legittimità dell’impedimento compete ai Vescovi che sono presenti nel luogo designato all’inizio delle sessioni del Sinodo.

Can. 69

Fatta canonicamente la convocazione, se due terzi dei Vescovi che sono tenuti a partecipare al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, tolti coloro che sono trattenuti da legittimo impedimento, risultano presenti nel luogo designato, sia dichiarato canonico il Sinodo e si può procedere alla elezione.

Can. 70

A meno che il diritto particolare non abbia stabilito diversamente, al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per l’elezione del Patriarca presiede, tra i presenti, colui che nella prima sessione è stato eletto; nel frattempo la presidenza è riservata all’Amministratore della Chiesa patriarcale.

Can. 71

§1. Gli scrutatori e l’attuario possono essere assunti a norma del diritto particolare anche tra i presbiteri e i diaconi.

§2. Tutti coloro che partecipano al Sinodo hanno l’obbligo grave di conservare il segreto su ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli scrutini.

Can. 72

§1. E’ eletto colui che ha riportato due terzi dei voti, a meno che per diritto particolare non sia stabilito che, dopo un conveniente numero di scrutini, almeno tre, sia sufficiente la parte assolutamente maggiore dei voti e l’elezione sia portata a termine a norma del can. 183, §§3 e 4.

§2. Se l’elezione non si porta a termine entro quindici giorni, da computare dall’apertura del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la cosa viene devoluta al Romano Pontefice.

Can. 73

Se l’eletto è almeno Vescovo legittimamente proclamato, la elezione dev’essere immediatamente intimata dal Presidente all’eletto o, se è eletto il presidente, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale a nome di tutto il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, con la formula e il modo consueto nella Chiesa patriarcale; se invece l’eletto non è stato ancora proclamato Vescovo, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l’esito della elezione, anche nei confronti dell’eletto, il Sinodo della Chiesa patriarcale viene sospeso e si faccia l’intimazione se tutte le cose richieste dai canoni per la proclamazione episcopale sono state compiute.

Can. 74

L’eletto deve manifestare, entro due giorni utili da computare dall’intimazione, se accetta la elezione; se poi l’eletto non accetta oppure se entro due giorni non risponde, perde ogni diritto acquisito con l’elezione.

Can. 75

Se l’eletto ha accettato ed è Vescovo ordinato, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale proceda secondo le prescrizioni dei libri liturgici alla sua proclamazione e intronizzazione come Patriarca; se invece l’eletto non è ancora Vescovo ordinato, l’intronizzazione non può essere fatta validamente prima che l’eletto abbia ricevuto l’ordinazione episcopale.

Can. 76

§1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale informi al più presto il Romano Pontefice mediante lettere sinodali della elezione e dell’intronizzazione canonicamente compiute e inoltre della professione di fede e della promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio pronunciate dal nuovo Patriarca davanti al Sinodo secondo le formule approvate; le lettere sinodali sulla compiuta elezione siano mandate anche ai Patriarchi delle altre Chiese orientali.

§2. Il nuovo Patriarca deve richiedere, con lettera sottoscritta di suo pugno, al Romano Pontefice la comunione ecclesiastica.

Can. 77

§1. Il Patriarca canonicamente eletto esercita validamente il suo ufficio solamente dall’intronizzazione con la quale egli ottiene l’ufficio a pieno diritto.

§2. Prima di ricevere la comunione ecclesiastica dal Romano Pontefice, il Patriarca non convochi il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcaleordini dei Vescovi.




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