Capitolo
I
LA ELEZIONE DEI
PATRIARCHI
Can. 63
Il Patriarca
è canonicamente eletto nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
Can. 64
Siano
indicati distintamente dal diritto particolare i requisiti perché uno
sia ritenuto idoneo alla dignità patriarcale, salvo sempre quanto
è prescritto nel can. 180.
Can. 65
§1. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve riunirsi nella residenza
patriarcale oppure in un altro luogo da designare dall’Amministratore della
Chiesa patriarcale col consenso del Sinodo permanente.
§2. La
riunione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere fatta
entro un mese da computare dalla vacanza della Sede patriarcale, fermo restando
un tempo più lungo stabilito dal diritto particolare, ma non oltre due
mesi.
Can. 66
§1. Nella
elezione del Patriarca hanno voce attiva tutti e soli i membri del Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale.
§2. E’
vietato a qualsiasi altro, all’infuori dei membri del Sinodo della Chiesa patriarcale, di
essere presente in aula alla elezione del Patriarca, eccettuati quei chierici
che, a norma del can. 71, §1, sono assunti come scrutatori o attuario del Sinodo.
§3. Non
è lecito a nessuno di immischiarsi in alcun modo, sia prima del Sinodo
dei Vescovi della Chiesa patriarcale, sia durante lo stesso, nella elezione del
Patriarca.
Can. 67
Nell’elezione
del Patriarca si devono osservare i
cann. 947-957, riprovata la consuetudine contraria, a meno che non sia
stabilito diversamente dal diritto comune.
Can. 68
§1. Tutti i
Vescovi legittimamente convocati hanno un grave obbligo di partecipare all’elezione.
§2. Se
qualche Vescovo ritiene di essere impedito da un giusto impedimento, esponga
per iscritto le sue ragioni al Sinodo della Chiesa patriarcale; decidere sulla
legittimità dell’impedimento compete ai Vescovi che sono presenti nel
luogo designato all’inizio delle sessioni del Sinodo.
Can. 69
Fatta
canonicamente la convocazione, se due terzi dei Vescovi che sono tenuti a
partecipare al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, tolti coloro che
sono trattenuti da legittimo impedimento, risultano presenti nel luogo
designato, sia dichiarato canonico il Sinodo e si può procedere alla
elezione.
Can. 70
A meno che
il diritto particolare non abbia stabilito diversamente, al Sinodo dei Vescovi
della Chiesa patriarcale per l’elezione del Patriarca presiede, tra i presenti,
colui che nella prima sessione è stato eletto; nel frattempo la
presidenza è riservata all’Amministratore della Chiesa patriarcale.
Can. 71
§1. Gli
scrutatori e l’attuario possono essere assunti a norma del diritto particolare anche tra i
presbiteri e i diaconi.
§2. Tutti
coloro che partecipano al Sinodo hanno l’obbligo grave di conservare il segreto
su ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli scrutini.
Can. 72
§1. E’
eletto colui che ha riportato due terzi dei voti, a meno che per diritto
particolare non sia stabilito che, dopo un conveniente numero di scrutini,
almeno tre, sia sufficiente la parte assolutamente maggiore dei voti e
l’elezione sia portata a termine a norma del can. 183, §§3 e 4.
§2. Se
l’elezione non si porta a termine entro quindici giorni, da computare
dall’apertura del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la cosa viene
devoluta al Romano Pontefice.
Can. 73
Se l’eletto
è almeno Vescovo legittimamente proclamato, la elezione dev’essere
immediatamente intimata dal Presidente all’eletto o, se è eletto il
presidente, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale a nome di
tutto il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, con la formula e il modo
consueto nella Chiesa patriarcale; se invece l’eletto non è stato ancora
proclamato Vescovo, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in
qualsiasi modo hanno conosciuto l’esito della elezione, anche nei confronti
dell’eletto, il Sinodo della Chiesa patriarcale viene sospeso e si faccia l’intimazione
se tutte le cose richieste dai canoni per la proclamazione episcopale sono
state compiute.
Can. 74
L’eletto
deve manifestare, entro due giorni utili da computare dall’intimazione, se
accetta la elezione; se poi l’eletto non accetta oppure se entro due giorni non
risponde, perde ogni diritto acquisito con l’elezione.
Can. 75
Se l’eletto
ha accettato ed è Vescovo ordinato, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale proceda secondo le prescrizioni dei libri liturgici alla sua
proclamazione e intronizzazione come Patriarca; se invece l’eletto non è
ancora Vescovo ordinato, l’intronizzazione non può essere fatta
validamente prima che l’eletto abbia ricevuto l’ordinazione episcopale.
Can. 76
§1. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale informi al più presto il
Romano Pontefice mediante lettere sinodali della elezione e
dell’intronizzazione canonicamente compiute e inoltre della professione di fede
e della promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio pronunciate dal nuovo
Patriarca davanti al Sinodo secondo le formule approvate; le lettere sinodali
sulla compiuta elezione siano mandate anche ai Patriarchi delle altre Chiese
orientali.
§2. Il
nuovo Patriarca deve richiedere, con lettera sottoscritta di suo pugno, al
Romano Pontefice la comunione ecclesiastica.
Can. 77
§1. Il
Patriarca canonicamente eletto esercita validamente il suo ufficio solamente
dall’intronizzazione con la quale egli ottiene l’ufficio a pieno diritto.
§2. Prima
di ricevere la comunione ecclesiastica dal Romano Pontefice, il Patriarca non
convochi il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale né ordini dei
Vescovi.
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