Capitolo
II
DIRITTI E
DOVERI DEI PATRIARCHI
Can. 78
§1. La
potestà che compete al Patriarca, a norma dei canoni e delle legittime
consuetudini, sui Vescovi e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa a
cui presiede, è ordinaria e propria; ma è così personale
che egli non può costituire un Vicario per l’intera Chiesa patriarcale,
oppure delegare la sua potestà a qualcuno per la totalità dei
casi.
§2. La
potestà del Patriarca può essere esercitata validamente soltanto
entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversamente
dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal
Romano Pontefice.
Can. 79
In tutti
gli affari giuridici della Chiesa patriarcale, il Patriarca la rappresenta.
Can. 80
E’ compito
del Patriarca:
1°
esercitare i diritti di Metropolita e adempierne gli obblighi in tutti i luoghi
dove le province non sono erette;
2° supplire
alla negligenza dei Metropoliti a norma del diritto;
3° nella
vacanza della sede metropolitana esercitare i diritti e adempiere i doveri del
Metropolita in tutta la provincia;
4° ammonire
il Metropolita che non ha nominato l’economo a norma del can. 262, §1; fatta inutilmente
l’ammonizione, nominare personalmente l’economo.
Can. 81
Gli atti
del Romano Pontefice che riguardano la Chiesa patriarcale siano notificati ai
Vescovi eparchiali e agli altri destinatari per mezzo del Patriarca, a meno che
la Sede Apostolica non abbia provveduto direttamente nel caso.
Can. 82
§1. Il
Patriarca per diritto proprio può:
1° emanare
decreti, nell’ambito della sua competenza, con cui vengono determinate con
più precisione le modalità nell’applicazione della legge oppure
con cui si urge l’osservanza delle leggi;
2°
indirizzare istruzioni ai fedeli cristiani di tutta la Chiesa a cui presiede
per esporre la sana dottrina, per favorire la pietà, per correggere gli abusi e per
approvare e incoraggiare gli esercizi che favoriscono il bene spirituale dei
fedeli cristiani;
3° inviare
lettere encicliche a tutta la Chiesa a cui presiede sulle questioni che
riguardano la propria Chiesa e il rito.
§2. Il
Patriarca può comandare ai Vescovi e a tutti gli altri chierici, come
pure ai membri degli istituti di vita consacrata di tutta la Chiesa a cui
presiede, che siano letti pubblicamente ed esposti nelle proprie chiese o case
i suoi decreti, le istruzioni e anche le lettere encicliche.
§3. Il
Patriarca non tralasci di ascoltare il Sinodo permanente o il Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale o anche l’assemblea patriarcale nelle cose che
riguardano tutta la Chiesa a cui presiede o gli affari più importanti.
Can. 83
§1. Salvo
il diritto e il dovere del Vescovo eparchiale di visitare canonicamente la
propria eparchia, il Patriarca ha il diritto e il dovere di compiere la visita
pastorale nella medesima eparchia nei tempi stabiliti dal diritto particolare.
§2. Per una
grave causa e col consenso del Sinodo permanente, il Patriarca può
visitare una chiesa, una città o un’eparchia, personalmente oppure per
mezzo di un altro Vescovo, e durante questa visita può compiere tutto
ciò che compete al Vescovo eparchiale nella visita canonica.
Can. 84
§1. Il
Patriarca abbia la massima sollecitudine affinché, sia lui sia i Vescovi
eparchiali della Chiesa a cui egli presiede, confrontando i pareri,
specialmente nelle assemblee previste dal diritto, con i Patriarchi e i Vescovi
eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà
nello stesso territorio, promuovano l’unità d’azione tra di loro e con
tutti gli altri fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris e, unendo le
forze, aiutino le opere comuni che intendono promuovere più speditamente
il bene della religione, tutelare più efficacemente la disciplina
ecclesiastica, nonché favorire concordemente l’unità di tutti i
cristiani.
§2. Il
Patriarca incoraggi anche frequenti incontri tra i Gerarchi e tutti gli altri
fedeli cristiani che, secondo la sua prudenza, giudica opportuno convocare su
materie pastorali e altri affari che riguardano tutta la Chiesa a cui presiede,
oppure qualche provincia o regione.
Can. 85
§1. Per una
grave causa il Patriarca può, col consenso del Sinodo dei Vescovi della
Chiesa patriarcale e dopo aver consultato la Sede Apostolica, erigere,
circoscrivere diversamente, unire, dividere, sopprimere province ed eparchie,
mutarne il grado gerarchico e trasferire la sede eparchiale.
§2. Compete
al Patriarca con il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale:
1° dare al
Vescovo eparchiale un Vescovo coadiutore o un Vescovo ausiliare osservando i
cann. 181, §1, 182-187 e 212;
2°
trasferire per una grave causa il Metropolita o un Vescovo eparchiale oppure
titolare a un’altra sede metropolitana, eparchiale o titolare; se qualcuno
rifiuta, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale dirima la cosa o la
deferisca al Romano Pontefice.
§3. Il
Patriarca, col consenso del Sinodo permanente, può erigere, mutare e
sopprimere degli esarcati.
§4. Di
queste decisioni il Patriarca informi al più presto la Sede Apostolica.
Can. 86
§1. Compete
al Patriarca:
1° dare al
Metropolita o al Vescovo le lettere patriarcali circa la provvisione canonica;
2° ordinare
i Metropoliti personalmente o, se è impedito, per mezzo di altri
Vescovi, come pure, se il diritto particolare così comporta, ordinare
anche tutti i Vescovi;
3°
intronizzare il Metropolita dopo l’ordinazione episcopale.
§2. E’ data
facoltà dal diritto stesso al Patriarca di ordinare e intronizzare i
Metropoliti e tutti gli altri Vescovi della Chiesa a cui presiede, costituiti
dal Romano Pontefice fuori dei confini del territorio della stessa Chiesa, a
meno che in un caso speciale non sia espressamente stabilito diversamente.
§3.
L’ordinazione episcopale e l’intronizzazione devono essere compiute entro i
termini stabiliti dal diritto, mentre le lettere patriarcali di provvisione
canonica devono essere date entro dieci giorni dopo la proclamazione della
elezione; della ordinazione episcopale e intronizzazione si informi al
più presto la Sede Apostolica.
Can. 87
Il
Patriarca può prendersi cura che nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale siano eletti, a norma dei cann. 181, §1 e 182-187, purché si
provveda al loro conveniente sostentamento, alcuni Vescovi della curia
patriarcale, non però più di tre, ai quali conferire un ufficio
con residenza nella curia patriarcale e li può ordinare dopo aver
compiuto tutte le cose richieste per la proclamazione episcopale.
Can. 88
§1. I
Vescovi della Chiesa patriarcale prestino al Patriarca onore e rispetto e la
dovuta obbedienza; il Patriarca poi tratti gli stessi Vescovi con la dovuta
riverenza e li accolga con fraterna carità.
§2. Il
Patriarca cerchi di comporre le controversie che eventualmente sorgessero tra i
Vescovi, fermo restando il diritto di deferirle in qualunque tempo al Romano
Pontefice.
Can. 89
§1. E’
diritto e dovere del Patriarca vigilare a norma del diritto su tutti i
chierici; se gli sembra che qualcuno meriti una pena, avverta il Gerarca a cui
il chierico è immediatamente soggetto e, se l’avvertenza è
risultata inutile, egli stesso proceda contro il chierico a norma del diritto.
§2. Il
Patriarca può affidare il compito di trattare gli affari che riguardano
l’intera Chiesa patriarcale a qualunque chierico, dopo aver consultato il suo
Vescovo eparchiale o, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di
una società di vita comune a guisa dei religiosi, il suo Superiore
maggiore, a meno che il diritto particolare della Chiesa patriarcale non
richieda il loro consenso; durante questo incarico può anche sottoporre
immediatamente a sé questo chierico.
§3. Il
Patriarca può conferire una dignità riconosciuta nella propria
Chiesa a qualunque chierico, fermo restando il can. 430, purché si
aggiunga il consenso scritto del Vescovo eparchiale di cui il chierico è
suddito o, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di una
società di vita comune a guisa dei religiosi, del suo Superiore maggiore.
Can. 90
Per una
grave causa e dopo aver consultato il Vescovo eparchiale e col consenso del
Sinodo permanente, il Patriarca può sottrarre un luogo o una persona
giuridica che non appartiene a un istituto religioso, nell’atto stesso
dell’erezione, dalla potestà del Vescovo eparchiale e sottometterlo
immediatamente a sé, per quanto riguarda l’amministrazione dei beni
temporali come pure le persone addette al luogo stesso o alla persona
giuridica, in tutte quelle cose che riguardano il loro incarico o ufficio.
Can. 91
Il
Patriarca dev’essere commemorato nella Divina Liturgia e nelle lodi divine, dopo il Romano Pontefice,
da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici secondo le prescrizioni dei
libri liturgici.
Can. 92
§1. Il
Patriarca manifesti la comunione gerarchica con il Romano Pontefice, successore
di san Pietro, mediante la fedeltà, la venerazione e l’obbedienza che
sono dovute al Pastore supremo della Chiesa universale.
§2. Il
Patriarca deve fare la commemorazione del Romano Pontefice, in segno di piena
comunione con lui, nella Divina Liturgia e nelle lodi divine, secondo le
prescrizioni dei libri liturgici, e curare che sia fatta fedelmente da tutti i
Vescovi e da tutti gli altri chierici della Chiesa a cui presiede.
§3. Il
rapporto del Patriarca col Romano Pontefice sia frequente e gli invii, secondo
le norme speciali stabilite, la relazione sullo stato della Chiesa a cui
presiede e, entro un anno dalla sua elezione e in seguito più volte
durante la sua funzione, compia la visita all’Urbe per venerare le tombe dei
santi Apostoli Pietro e Paolo e si presenti al successore di Pietro nel primato
sulla Chiesa universale.
Can. 93
Il
Patriarca risieda nella sede della sua residenza e non si allontani da essa se
non per una causa canonica.
Can. 94
Il Patriarca
deve celebrare la Divina Liturgia, a favore del popolo di tutta la Chiesa a cui
presiede, nei giorni festivi stabiliti dal diritto particolare.
Can. 95
§1. I
doveri dei Vescovi eparchiali, di cui nel can. 196, obbligano anche il
Patriarca, fermi restando per altro i doveri dei singoli Vescovi.
§2. Il
Patriarca abbia cura che i Vescovi eparchiali adempiano fedelmente la loro
funzione pastorale e risiedano nell’eparchia che governano; incoraggi il loro
zelo; se in qualcosa hanno sbagliato gravemente, non tralasci di ammonirli,
dopo aver consultato - se non c’è pericolo nell’attesa - il Sinodo
permanente, e se le ammonizioni non ottengono l’effetto desiderato, deferisca
la cosa al Romano Pontefice.
Can. 96
A riguardo
delle orazioni e degli esercizi di pietà, il Patriarca in tutta la
Chiesa a cui presiede, ha la stessa potestà che ha il Gerarca del luogo,
purché siano in consonanza col proprio rito.
Can. 97
Il
Patriarca deve vigilare diligentemente sulla retta amministrazione di tutti i
beni ecclesiastici, fermo restando il dovere primario, di cui nel can. 1022,
§1, dei singoli Vescovi eparchiali.
Can. 98
Il
Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e col
previo assenso del Romano Pontefice può stipulare delle convenzioni, che
non siano contrarie al diritto stabilito dalla Sede Apostolica, con
l’autorità civile; ma il Patriarca non può rendere esecutive le
stesse convenzioni se non dopo aver ottenuto l’approvazione del Romano Pontefice.
Can. 99
§1. Il
Patriarca abbia cura che siano osservati da tutti gli Statuti personali nelle
regioni in cui sono in vigore.
§2. Se
diversi Patriarchi usufruiscono nello stesso luogo della potestà
riconosciuta o concessa negli Statuti personali, conviene che negli affari di
maggior importanza agiscano di comune intesa.
Can. 100
Il
Patriarca può avocare a sé gli affari che riguardano più
eparchie e che interessano l’autorità civile; non può però
prendere decisioni sugli stessi se non dopo aver consultato i Vescovi
eparchiali interessati e col consenso del Sinodo permanente; se però la
cosa è urgente e non resta il tempo per riunire i Vescovi membri del
Sinodo permanente, ne fanno le veci in questo caso i Vescovi della curia
patriarcale, se ci sono, altrimenti i due Vescovi eparchiali più anziani
per ordinazione episcopale.
Can. 101
Il
Patriarca nella propria eparchia, nei monasteri stauropegiaci, come pure nei
luoghi dove non è eretta né un’eparchia né un esarcato, ha
gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale.
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