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  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
    • Capitolo II DIRITTI E DOVERI DEI PATRIARCHI
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Capitolo II

DIRITTI E DOVERI DEI PATRIARCHI

Can. 78

§1. La potestà che compete al Patriarca, a norma dei canoni e delle legittime consuetudini, sui Vescovi e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, è ordinaria e propria; ma è così personale che egli non può costituire un Vicario per l’intera Chiesa patriarcale, oppure delegare la sua potestà a qualcuno per la totalità dei casi.

§2. La potestà del Patriarca può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice.

Can. 79

In tutti gli affari giuridici della Chiesa patriarcale, il Patriarca la rappresenta.

Can. 80

E’ compito del Patriarca:

esercitare i diritti di Metropolita e adempierne gli obblighi in tutti i luoghi dove le province non sono erette;

supplire alla negligenza dei Metropoliti a norma del diritto;

nella vacanza della sede metropolitana esercitare i diritti e adempiere i doveri del Metropolita in tutta la provincia;

ammonire il Metropolita che non ha nominato l’economo a norma del can. 262, §1; fatta inutilmente l’ammonizione, nominare personalmente l’economo.

Can. 81

Gli atti del Romano Pontefice che riguardano la Chiesa patriarcale siano notificati ai Vescovi eparchiali e agli altri destinatari per mezzo del Patriarca, a meno che la Sede Apostolica non abbia provveduto direttamente nel caso.

Can. 82

§1. Il Patriarca per diritto proprio può:

emanare decreti, nell’ambito della sua competenza, con cui vengono determinate con più precisione le modalità nell’applicazione della legge oppure con cui si urge l’osservanza delle leggi;

indirizzare istruzioni ai fedeli cristiani di tutta la Chiesa a cui presiede per esporre la sana dottrina, per favorire la pietà, per correggere gli abusi e per approvare e incoraggiare gli esercizi che favoriscono il bene spirituale dei fedeli cristiani;

inviare lettere encicliche a tutta la Chiesa a cui presiede sulle questioni che riguardano la propria Chiesa e il rito.

§2. Il Patriarca può comandare ai Vescovi e a tutti gli altri chierici, come pure ai membri degli istituti di vita consacrata di tutta la Chiesa a cui presiede, che siano letti pubblicamente ed esposti nelle proprie chiese o case i suoi decreti, le istruzioni e anche le lettere encicliche.

§3. Il Patriarca non tralasci di ascoltare il Sinodo permanente o il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o anche l’assemblea patriarcale nelle cose che riguardano tutta la Chiesa a cui presiede o gli affari più importanti.

Can. 83

§1. Salvo il diritto e il dovere del Vescovo eparchiale di visitare canonicamente la propria eparchia, il Patriarca ha il diritto e il dovere di compiere la visita pastorale nella medesima eparchia nei tempi stabiliti dal diritto particolare.

§2. Per una grave causa e col consenso del Sinodo permanente, il Patriarca può visitare una chiesa, una città o un’eparchia, personalmente oppure per mezzo di un altro Vescovo, e durante questa visita può compiere tutto ciò che compete al Vescovo eparchiale nella visita canonica.

Can. 84

§1. Il Patriarca abbia la massima sollecitudine affinché, sia lui sia i Vescovi eparchiali della Chiesa a cui egli presiede, confrontando i pareri, specialmente nelle assemblee previste dal diritto, con i Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, promuovano l’unità d’azione tra di loro e con tutti gli altri fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris e, unendo le forze, aiutino le opere comuni che intendono promuovere più speditamente il bene della religione, tutelare più efficacemente la disciplina ecclesiastica, nonché favorire concordemente l’unità di tutti i cristiani.

§2. Il Patriarca incoraggi anche frequenti incontri tra i Gerarchi e tutti gli altri fedeli cristiani che, secondo la sua prudenza, giudica opportuno convocare su materie pastorali e altri affari che riguardano tutta la Chiesa a cui presiede, oppure qualche provincia o regione.

Can. 85

§1. Per una grave causa il Patriarca può, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e dopo aver consultato la Sede Apostolica, erigere, circoscrivere diversamente, unire, dividere, sopprimere province ed eparchie, mutarne il grado gerarchico e trasferire la sede eparchiale.

§2. Compete al Patriarca con il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale:

dare al Vescovo eparchiale un Vescovo coadiutore o un Vescovo ausiliare osservando i cann. 181, §1, 182-187 e 212;

trasferire per una grave causa il Metropolita o un Vescovo eparchiale oppure titolare a un’altra sede metropolitana, eparchiale o titolare; se qualcuno rifiuta, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale dirima la cosa o la deferisca al Romano Pontefice.

§3. Il Patriarca, col consenso del Sinodo permanente, può erigere, mutare e sopprimere degli esarcati.

§4. Di queste decisioni il Patriarca informi al più presto la Sede Apostolica.

Can. 86

§1. Compete al Patriarca:

dare al Metropolita o al Vescovo le lettere patriarcali circa la provvisione canonica;

ordinare i Metropoliti personalmente o, se è impedito, per mezzo di altri Vescovi, come pure, se il diritto particolare così comporta, ordinare anche tutti i Vescovi;

intronizzare il Metropolita dopo l’ordinazione episcopale.

§2. E’ data facoltà dal diritto stesso al Patriarca di ordinare e intronizzare i Metropoliti e tutti gli altri Vescovi della Chiesa a cui presiede, costituiti dal Romano Pontefice fuori dei confini del territorio della stessa Chiesa, a meno che in un caso speciale non sia espressamente stabilito diversamente.

§3. L’ordinazione episcopale e l’intronizzazione devono essere compiute entro i termini stabiliti dal diritto, mentre le lettere patriarcali di provvisione canonica devono essere date entro dieci giorni dopo la proclamazione della elezione; della ordinazione episcopale e intronizzazione si informi al più presto la Sede Apostolica.

Can. 87

Il Patriarca può prendersi cura che nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale siano eletti, a norma dei cann. 181, §1 e 182-187, purché si provveda al loro conveniente sostentamento, alcuni Vescovi della curia patriarcale, non però più di tre, ai quali conferire un ufficio con residenza nella curia patriarcale e li può ordinare dopo aver compiuto tutte le cose richieste per la proclamazione episcopale.

Can. 88

§1. I Vescovi della Chiesa patriarcale prestino al Patriarca onore e rispetto e la dovuta obbedienza; il Patriarca poi tratti gli stessi Vescovi con la dovuta riverenza e li accolga con fraterna carità.

§2. Il Patriarca cerchi di comporre le controversie che eventualmente sorgessero tra i Vescovi, fermo restando il diritto di deferirle in qualunque tempo al Romano Pontefice.

Can. 89

§1. E’ diritto e dovere del Patriarca vigilare a norma del diritto su tutti i chierici; se gli sembra che qualcuno meriti una pena, avverta il Gerarca a cui il chierico è immediatamente soggetto e, se l’avvertenza è risultata inutile, egli stesso proceda contro il chierico a norma del diritto.

§2. Il Patriarca può affidare il compito di trattare gli affari che riguardano l’intera Chiesa patriarcale a qualunque chierico, dopo aver consultato il suo Vescovo eparchiale o, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il suo Superiore maggiore, a meno che il diritto particolare della Chiesa patriarcale non richieda il loro consenso; durante questo incarico può anche sottoporre immediatamente a sé questo chierico.

§3. Il Patriarca può conferire una dignità riconosciuta nella propria Chiesa a qualunque chierico, fermo restando il can. 430, purché si aggiunga il consenso scritto del Vescovo eparchiale di cui il chierico è suddito o, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, del suo Superiore maggiore.

Can. 90

Per una grave causa e dopo aver consultato il Vescovo eparchiale e col consenso del Sinodo permanente, il Patriarca può sottrarre un luogo o una persona giuridica che non appartiene a un istituto religioso, nell’atto stesso dell’erezione, dalla potestà del Vescovo eparchiale e sottometterlo immediatamente a sé, per quanto riguarda l’amministrazione dei beni temporali come pure le persone addette al luogo stesso o alla persona giuridica, in tutte quelle cose che riguardano il loro incarico o ufficio.

Can. 91

Il Patriarca dev’essere commemorato nella Divina Liturgia e nelle lodi divine, dopo il Romano Pontefice, da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici secondo le prescrizioni dei libri liturgici.

Can. 92

§1. Il Patriarca manifesti la comunione gerarchica con il Romano Pontefice, successore di san Pietro, mediante la fedeltà, la venerazione e l’obbedienza che sono dovute al Pastore supremo della Chiesa universale.

§2. Il Patriarca deve fare la commemorazione del Romano Pontefice, in segno di piena comunione con lui, nella Divina Liturgia e nelle lodi divine, secondo le prescrizioni dei libri liturgici, e curare che sia fatta fedelmente da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici della Chiesa a cui presiede.

§3. Il rapporto del Patriarca col Romano Pontefice sia frequente e gli invii, secondo le norme speciali stabilite, la relazione sullo stato della Chiesa a cui presiede e, entro un anno dalla sua elezione e in seguito più volte durante la sua funzione, compia la visita all’Urbe per venerare le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo e si presenti al successore di Pietro nel primato sulla Chiesa universale.

Can. 93

Il Patriarca risieda nella sede della sua residenza e non si allontani da essa se non per una causa canonica.

Can. 94

Il Patriarca deve celebrare la Divina Liturgia, a favore del popolo di tutta la Chiesa a cui presiede, nei giorni festivi stabiliti dal diritto particolare.

Can. 95

§1. I doveri dei Vescovi eparchiali, di cui nel can. 196, obbligano anche il Patriarca, fermi restando per altro i doveri dei singoli Vescovi.

§2. Il Patriarca abbia cura che i Vescovi eparchiali adempiano fedelmente la loro funzione pastorale e risiedano nell’eparchia che governano; incoraggi il loro zelo; se in qualcosa hanno sbagliato gravemente, non tralasci di ammonirli, dopo aver consultato - se non c’è pericolo nell’attesa - il Sinodo permanente, e se le ammonizioni non ottengono l’effetto desiderato, deferisca la cosa al Romano Pontefice.

Can. 96

A riguardo delle orazioni e degli esercizi di pietà, il Patriarca in tutta la Chiesa a cui presiede, ha la stessa potestà che ha il Gerarca del luogo, purché siano in consonanza col proprio rito.

Can. 97

Il Patriarca deve vigilare diligentemente sulla retta amministrazione di tutti i beni ecclesiastici, fermo restando il dovere primario, di cui nel can. 1022, §1, dei singoli Vescovi eparchiali.

Can. 98

Il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e col previo assenso del Romano Pontefice può stipulare delle convenzioni, che non siano contrarie al diritto stabilito dalla Sede Apostolica, con l’autorità civile; ma il Patriarca non può rendere esecutive le stesse convenzioni se non dopo aver ottenuto l’approvazione del Romano Pontefice.

Can. 99

§1. Il Patriarca abbia cura che siano osservati da tutti gli Statuti personali nelle regioni in cui sono in vigore.

§2. Se diversi Patriarchi usufruiscono nello stesso luogo della potestà riconosciuta o concessa negli Statuti personali, conviene che negli affari di maggior importanza agiscano di comune intesa.

Can. 100

Il Patriarca può avocare a sé gli affari che riguardano più eparchie e che interessano l’autorità civile; non può però prendere decisioni sugli stessi se non dopo aver consultato i Vescovi eparchiali interessati e col consenso del Sinodo permanente; se però la cosa è urgente e non resta il tempo per riunire i Vescovi membri del Sinodo permanente, ne fanno le veci in questo caso i Vescovi della curia patriarcale, se ci sono, altrimenti i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale.

Can. 101

Il Patriarca nella propria eparchia, nei monasteri stauropegiaci, come pure nei luoghi dove non è eretta né un’eparchia né un esarcato, ha gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale.




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