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  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
    • Capitolo III IL SINODO DEI VESCOVI DELLA CHIESA PATRIARCALE
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Capitolo III

IL SINODO DEI VESCOVI DELLA CHIESA PATRIARCALE

Can. 102

§1. Al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale devono essere convocati tutti e soli i Vescovi ordinati della stessa Chiesa ovunque costituiti, esclusi quelli di cui nel Tit. IV - Le Chiese patriarcali Tit. IV - Le Chiese patriarcali can. 953, §1, o che sono puniti con pene canoniche di cui nei cann. 1433 e 1434.

§2. Per quanto riguarda i Vescovi eparchiali costituiti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale e i Vescovi titolari, il diritto particolare può limitare il loro voto deliberativo, fermi restando però i canoni sulla elezione del Patriarca, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.

§3. Per la trattazione di determinati affari possono essere invitate dal Patriarca, a norma del diritto particolare o col consenso del Sinodo permanente, altre persone, specialmente Gerarchi non Vescovi ed esperti, al fine di esprimere le loro opinioni ai Vescovi riuniti nel Sinodo, fermo restando il can. 66, §2.

Can. 103

E’ compito del Patriarca convocare il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e presiederlo.

Can. 104

§1. Tutti i Vescovi legittimamente convocati al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale hanno il grave obbligo di partecipare al Sinodo stesso, ad eccezione di coloro che hanno rinunciato al loro ufficio.

§2. Se qualche Vescovo ritiene di essere trattenuto da un giusto impedimento, esponga per iscritto le sue ragioni al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; decidere sulla legittimità dell’impedimento spetta ai Vescovi che sono presenti nel luogo designato all’inizio delle sessioni del Sinodo.

Can. 105

Per il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nessuno dei membri dello stesso Sinodo può inviare al suo posto un procuratore e nessuno ha più di un voto.

Can. 106

§1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere convocato ogni volta che:

si devono trattare degli affari che appartengono alla esclusiva competenza del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, oppure per eseguire i quali è richiesto il consenso dello stesso Sinodo;

il Patriarca col consenso del Sinodo permanente lo ritiene necessario;

almeno una terza parte dei membri lo richiede per un certo affare, salvi restando sempre i diritti dei Patriarchi, dei Vescovi e delle altre persone stabiliti dal diritto comune.

§2. Inoltre il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere convocato, se così stabilisce il diritto particolare, in tempi determinati, anche ogni anno.

Can. 107

§1. A meno che il diritto particolare non esiga una maggiore presenza e fermi restando i cann. 69, 149 e 183, §1, ogni sessione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale è canonica e ogni singola votazione è valida, se la parte maggiore dei Vescovi che sono tenuti a intervenire al Sinodo è presente.

§2. Fermi restando i cann. 72, 149 e 183, §§3 e 4, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale ha pieno diritto di stabilire con sue norme quanti voti e quanti scrutini sono richiesti perché le decisioni sinodali abbiano vigore giuridico; altrimenti dev’essere osservato il can. 924.

Can. 108

§1. E’ compito del Patriarca aprire il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, come pure col consenso dello stesso Sinodo trasferirlo, prorogarlo, sospenderlo o scioglierlo.

§2. E’ compito del Patriarca, dopo aver ascoltato i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, anche preparare l’ordine del giorno da osservare nell’esame delle questioni e da sottoporre all’approvazione del Sinodo all’inizio delle sessioni.

§3. Durante il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale i singoli Vescovi possono aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza parte dei membri che partecipano al Sinodo.

Can. 109

Una volta incominciato il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, a nessun Vescovo è lecito assentarsi dalle sessioni del Sinodo se non per una giusta causa approvata dal Sinodo.

Can. 110

§1. Compete esclusivamente al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale emanare leggi per l’intera Chiesa patriarcale, che hanno vigore a norma del can. 150, §§2 e 3.

§2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale è il tribunale a norma del can. 1062.

§3. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale porta a termine la elezione del Patriarca, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.

§4. Non competono al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale gli atti amministrativi, a meno che per determinati atti il Patriarca non abbia stabilito diversamente, oppure che dal diritto comune alcuni atti siano riservati allo stesso Sinodo e fermi restando i canoni che richiedono il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

Can. 111

§1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale stabilisce il modo e il tempo di promulgazione delle leggi e di pubblicazione delle decisioni.

§2. Così pure il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve decidere a riguardo del segreto da osservare circa gli atti e gli affari trattati, salvo restando l’obbligo di conservare il segreto nei casi stabiliti dal diritto comune.

§3. Gli atti relativi alle leggi e alle decisioni siano inviati al più presto al Romano Pontefice; determinati atti o anche tutti siano comunicati agli altri Patriarchi delle Chiese orientali a giudizio dello stesso Sinodo.

Can. 112

§1. La promulgazione delle leggi e la pubblicazione delle decisioni del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale compete al Patriarca.

§2. L’interpretazione autentica delle leggi del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale fino al futuro Sinodo, compete al Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente.

Can. 113

Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale componga i suoi statuti nei quali si provveda circa la segreteria del Sinodo, le commissioni preparatorie, l’ordine di procedere come pure circa gli altri mezzi che contribuiscano in modo più efficace a conseguirne il fine.




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