Capitolo
III
IL SINODO
DEI VESCOVI DELLA CHIESA PATRIARCALE
Can. 102
§1. Al
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale devono essere convocati tutti e
soli i Vescovi ordinati della stessa Chiesa ovunque costituiti, esclusi quelli
di cui nel Tit. IV - Le Chiese patriarcali Tit. IV - Le Chiese patriarcali can.
953, §1, o che sono puniti con pene canoniche di cui nei cann. 1433 e 1434.
§2. Per
quanto riguarda i Vescovi eparchiali costituiti fuori dai confini del territorio
della Chiesa patriarcale e i Vescovi titolari, il diritto particolare
può limitare il loro voto deliberativo, fermi restando però i
canoni sulla elezione del Patriarca, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di
cui nel can. 149.
§3. Per la
trattazione di determinati affari possono essere invitate dal Patriarca, a
norma del diritto particolare o col consenso del Sinodo permanente, altre
persone, specialmente Gerarchi non Vescovi ed esperti, al fine di esprimere le
loro opinioni ai Vescovi riuniti nel Sinodo, fermo restando il can. 66, §2.
Can. 103
E’ compito
del Patriarca convocare il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e
presiederlo.
Can. 104
§1. Tutti i
Vescovi legittimamente convocati al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale
hanno il grave obbligo di partecipare al Sinodo stesso, ad eccezione di coloro
che hanno rinunciato al loro ufficio.
§2. Se
qualche Vescovo ritiene di essere trattenuto da un giusto impedimento, esponga
per iscritto le sue ragioni al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale;
decidere sulla legittimità dell’impedimento spetta ai Vescovi che sono
presenti nel luogo designato all’inizio delle sessioni del Sinodo.
Can. 105
Per il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nessuno dei membri dello stesso
Sinodo può inviare al suo posto un procuratore e nessuno ha più
di un voto.
Can. 106
§1. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere convocato ogni volta che:
1° si
devono trattare degli affari che appartengono alla esclusiva competenza del
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, oppure per eseguire i quali
è richiesto il consenso dello stesso Sinodo;
2° il
Patriarca col consenso del Sinodo permanente lo ritiene necessario;
3° almeno
una terza parte dei membri lo richiede per un certo affare, salvi restando
sempre i diritti dei Patriarchi, dei Vescovi e delle altre persone stabiliti
dal diritto comune.
§2. Inoltre
il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere convocato, se
così stabilisce il diritto particolare, in tempi determinati, anche ogni
anno.
Can. 107
§1. A meno
che il diritto particolare non esiga una maggiore presenza e fermi restando i
cann. 69, 149 e 183, §1, ogni sessione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale è canonica e ogni singola votazione è valida, se la
parte maggiore dei Vescovi che sono tenuti a intervenire al Sinodo è
presente.
§2. Fermi
restando i cann. 72, 149 e 183, §§3 e 4, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale ha pieno diritto di stabilire con sue norme quanti voti e quanti
scrutini sono richiesti perché le decisioni sinodali abbiano vigore
giuridico; altrimenti dev’essere osservato il can. 924.
Can. 108
§1. E’
compito del Patriarca aprire il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale,
come pure col consenso dello stesso Sinodo trasferirlo, prorogarlo, sospenderlo
o scioglierlo.
§2. E’
compito del Patriarca, dopo aver ascoltato i membri del Sinodo dei Vescovi della
Chiesa patriarcale, anche preparare l’ordine del giorno da osservare nell’esame
delle questioni e da sottoporre all’approvazione del Sinodo all’inizio delle
sessioni.
§3. Durante
il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale i singoli Vescovi possono
aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza
parte dei membri che partecipano al Sinodo.
Can. 109
Una volta
incominciato il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, a nessun Vescovo
è lecito assentarsi dalle sessioni del Sinodo se non per una giusta
causa approvata dal Sinodo.
Can. 110
§1. Compete
esclusivamente al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale emanare leggi per
l’intera Chiesa patriarcale, che hanno vigore a norma del can. 150, §§2 e 3.
§2. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale è il tribunale a norma del can. 1062.
§3. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale porta a termine la elezione del Patriarca, dei Vescovi e dei
candidati agli uffici di cui nel can. 149.
§4. Non
competono al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale gli atti
amministrativi, a meno che per determinati atti il Patriarca non abbia stabilito
diversamente, oppure che dal diritto comune alcuni atti siano riservati allo
stesso Sinodo e fermi restando i canoni che richiedono il consenso del Sinodo
dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
Can. 111
§1. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale stabilisce il modo e il tempo di
promulgazione delle leggi e di pubblicazione delle decisioni.
§2.
Così pure il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve decidere a
riguardo del segreto da osservare circa gli atti e gli affari trattati, salvo restando
l’obbligo di conservare il segreto nei casi stabiliti dal diritto comune.
§3. Gli
atti relativi alle leggi e alle decisioni siano inviati al più presto al
Romano Pontefice; determinati atti o anche tutti siano comunicati agli altri
Patriarchi delle Chiese orientali a giudizio dello stesso Sinodo.
Can. 112
§1. La
promulgazione delle leggi e la pubblicazione delle decisioni del Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale compete al Patriarca.
§2.
L’interpretazione autentica delle leggi del Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale fino al futuro Sinodo, compete al Patriarca dopo aver consultato il
Sinodo permanente.
Can. 113
Il Sinodo
dei Vescovi della Chiesa patriarcale componga i suoi statuti nei quali si
provveda circa la segreteria del Sinodo, le commissioni preparatorie, l’ordine
di procedere come pure circa gli altri mezzi che contribuiscano in modo
più efficace a conseguirne il fine.
|