Capitolo
IV
LA CURIA
PATRIARCALE
Can. 114
§1. Il
Patriarca deve avere, vicino alla sua Sede, la curia patriarcale, distinta
dalla curia dell’eparchia del Patriarca, che consta del Sinodo permanente, dei
Patriarchi della curia patriarcale, del tribunale ordinario della Chiesa
patriarcale, dell’economo patriarcale, del cancelliere patriarcale, della
commissione liturgica, come pure delle altre commissioni che si aggiungono di
diritto alla curia patriarcale.
§2. Le
persone che appartengono alla curia patriarcale possono essere scelte dal
Patriarca tra i chierici dell’intera Chiesa a cui presiede, dopo aver
consultato il loro Vescovo eparchiale o, se si tratta di membri di un istituto
religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il loro
Superiore maggiore.
§3. Per
quanto è possibile, non si cumulino nelle stesse persone gli uffici di
entrambe le curie del Patriarca.
Can. 115
§1. Il
Sinodo permanente è composto dal Patriarca e da quattro Vescovi
designati per un quinquennio.
§2. Tre di
questi Vescovi sono eletti dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; tra
questi almeno due devono essere Vescovi eparchiali, uno invece è
nominato dal Patriarca.
§3. Nello
stesso tempo e modo vengano designati, per quanto è possibile, quattro
Vescovi che, nell’ordine determinato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale, sostituiscano alternativamente i membri impediti del Sinodo
permanente.
Can. 116
§1. E’
compito del Patriarca convocare e presiedere il Sinodo permanente.
§2. Se il
Patriarca è impedito di partecipare al Sinodo permanente, presiede le
sessioni del Sinodo il Vescovo più anziano per ordinazione episcopale
tra i membri del Sinodo dopo che si è completato il numero di cinque, a
norma del can. 115, §3.
§3. Se il
Sinodo permanente deve definire un affare che tocca la persona di un Vescovo
che è membro dello stesso Sinodo, o la sua eparchia oppure il suo
ufficio, costui deve essere senza dubbio consultato, ma nel Sinodo sia
sostituito da un altro Vescovo a norma del can. 115, §3.
Can. 117
Il preside
e tutti gli altri membri del Sinodo permanente che hanno partecipato al Sinodo
devono firmare gli atti del Sinodo.
Can. 118
Le
votazioni nel Sinodo permanente devono essere segrete, se si tratta di persone;
in tutti gli altri casi, invece, quando almeno uno dei membri lo ha chiesto
espressamente.
Can. 119
Se qualche
affare che rientra nella competenza del Sinodo permanente deve essere definito
mentre si svolge il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la decisione
su questo affare è riservata al Sinodo permanente, a meno che il
Patriarca col consenso del Sinodo permanente non giudichi opportuno affidare la
decisione al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
Can. 120
Il Sinodo
permanente dev’essere convocato in tempi determinati, almeno due volte
all’anno, e ogni volta
che il Patriarca lo ritenga necessario, e in tutte le occasioni in cui bisogna
risolvere degli affari per i quali il diritto comune richiede il consenso o il
consiglio dello stesso Sinodo.
Can. 121
Se per una
causa grave, a giudizio del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il
Sinodo permanente non può essere costituito, si informi la Sede
Apostolica, e il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegga due
Vescovi, uno dei quali dev’essere scelto tra i Vescovi eparchiali, i quali col
Patriarca, perdurando la causa, fanno le veci del Sinodo permanente.
Can. 122
§1. Per
l’amministrazione dei beni della Chiesa patriarcale, il Patriarca col consenso
del Sinodo permanente nomini l’economo patriarcale, distinto dall’economo
dell’eparchia del Patriarca, che sia un fedele cristiano esperto in economia e
che si distingua per onestà, escludendo però, per la
validità, chiunque è congiunto col Patriarca per
consanguineità o affinità fino al quarto grado compreso.
§2.
L’economo patriarcale è nominato per un tempo determinato dal diritto
particolare; durante l’incarico non può essere rimosso dal Patriarca se
non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale oppure, se vi
è pericolo nell’attesa, del Sinodo permanente.
§3.
L’economo patriarcale deve ogni anno rendere conto per iscritto al Sinodo
permanente dell’amministrazione dell’anno trascorso, come pure della previsione
delle entrate e delle uscite dell’anno che inizia; deve rendere conto
dell’amministrazione anche ogni volta che è richiesto dal Sinodo permanente.
§4. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può chiedere il rendiconto
dell’amministrazione, come pure la previsione delle entrate e delle uscite
all’economo patriarcale e sottoporlo al proprio esame.
Can. 123
§1. Nella
curia patriarcale venga nominato dal Patriarca un presbitero o un diacono al di
sopra di ogni sospetto che presieda come cancelliere patriarcale alla
cancelleria patriarcale e all’archivio della curia patriarcale, aiutato se
è il caso, da un vicegerente nominato dal Patriarca.
§2. Oltre
al cancelliere e al suo vicegerente, che per il loro ufficio sono notai, il
Patriarca può nominare anche altri notai per l’intera Chiesa a cui
presiede, a tutti i quali si applicano i cann. 253 e 254; questi notai egli
può anche liberamente rimuoverli dall’ufficio.
§3. A
riguardo dell’archivio della curia patriarcale si osservino i cann. 256-260.
Can. 124
La
commissione liturgica, che dev’esserci in ogni Chiesa patriarcale, e tutte le
altre commmissioni, prescritte per le Chiese sui iuris, sono erette dal
Patriarca e sono costituite da persone nominate dal Patriarca; inoltre sono
regolate da norme stabilite dallo stesso, se dal diritto non viene disposto
diversamente.
Can. 125
Le spese
della curia patriarcale siano sostenute dai beni che il Patriarca può
usare a questo fine; se questi non sono sufficienti, le singole eparchie
concorrano a sostenere le spese nella misura da determinare dal Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale.
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