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  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
    • Capitolo IV LA CURIA PATRIARCALE
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Capitolo IV

LA CURIA PATRIARCALE

Can. 114

§1. Il Patriarca deve avere, vicino alla sua Sede, la curia patriarcale, distinta dalla curia dell’eparchia del Patriarca, che consta del Sinodo permanente, dei Patriarchi della curia patriarcale, del tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, dell’economo patriarcale, del cancelliere patriarcale, della commissione liturgica, come pure delle altre commissioni che si aggiungono di diritto alla curia patriarcale.

§2. Le persone che appartengono alla curia patriarcale possono essere scelte dal Patriarca tra i chierici dell’intera Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato il loro Vescovo eparchiale o, se si tratta di membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il loro Superiore maggiore.

§3. Per quanto è possibile, non si cumulino nelle stesse persone gli uffici di entrambe le curie del Patriarca.

Can. 115

§1. Il Sinodo permanente è composto dal Patriarca e da quattro Vescovi designati per un quinquennio.

§2. Tre di questi Vescovi sono eletti dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; tra questi almeno due devono essere Vescovi eparchiali, uno invece è nominato dal Patriarca.

§3. Nello stesso tempo e modo vengano designati, per quanto è possibile, quattro Vescovi che, nell’ordine determinato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, sostituiscano alternativamente i membri impediti del Sinodo permanente.

Can. 116

§1. E’ compito del Patriarca convocare e presiedere il Sinodo permanente.

§2. Se il Patriarca è impedito di partecipare al Sinodo permanente, presiede le sessioni del Sinodo il Vescovo più anziano per ordinazione episcopale tra i membri del Sinodo dopo che si è completato il numero di cinque, a norma del can. 115, §3.

§3. Se il Sinodo permanente deve definire un affare che tocca la persona di un Vescovo che è membro dello stesso Sinodo, o la sua eparchia oppure il suo ufficio, costui deve essere senza dubbio consultato, ma nel Sinodo sia sostituito da un altro Vescovo a norma del can. 115, §3.

Can. 117

Il preside e tutti gli altri membri del Sinodo permanente che hanno partecipato al Sinodo devono firmare gli atti del Sinodo.

Can. 118

Le votazioni nel Sinodo permanente devono essere segrete, se si tratta di persone; in tutti gli altri casi, invece, quando almeno uno dei membri lo ha chiesto espressamente.

Can. 119

Se qualche affare che rientra nella competenza del Sinodo permanente deve essere definito mentre si svolge il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la decisione su questo affare è riservata al Sinodo permanente, a meno che il Patriarca col consenso del Sinodo permanente non giudichi opportuno affidare la decisione al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

Can. 120

Il Sinodo permanente dev’essere convocato in tempi determinati, almeno due volte all’anno, e ogni volta che il Patriarca lo ritenga necessario, e in tutte le occasioni in cui bisogna risolvere degli affari per i quali il diritto comune richiede il consenso o il consiglio dello stesso Sinodo.

Can. 121

Se per una causa grave, a giudizio del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il Sinodo permanente non può essere costituito, si informi la Sede Apostolica, e il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegga due Vescovi, uno dei quali dev’essere scelto tra i Vescovi eparchiali, i quali col Patriarca, perdurando la causa, fanno le veci del Sinodo permanente.

Can. 122

§1. Per l’amministrazione dei beni della Chiesa patriarcale, il Patriarca col consenso del Sinodo permanente nomini l’economo patriarcale, distinto dall’economo dell’eparchia del Patriarca, che sia un fedele cristiano esperto in economia e che si distingua per onestà, escludendo però, per la validità, chiunque è congiunto col Patriarca per consanguineità o affinità fino al quarto grado compreso.

§2. L’economo patriarcale è nominato per un tempo determinato dal diritto particolare; durante l’incarico non può essere rimosso dal Patriarca se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale oppure, se vi è pericolo nell’attesa, del Sinodo permanente.

§3. L’economo patriarcale deve ogni anno rendere conto per iscritto al Sinodo permanente dell’amministrazione dell’anno trascorso, come pure della previsione delle entrate e delle uscite dell’anno che inizia; deve rendere conto dell’amministrazione anche ogni volta che è richiesto dal Sinodo permanente.

§4. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può chiedere il rendiconto dell’amministrazione, come pure la previsione delle entrate e delle uscite all’economo patriarcale e sottoporlo al proprio esame.

Can. 123

§1. Nella curia patriarcale venga nominato dal Patriarca un presbitero o un diacono al di sopra di ogni sospetto che presieda come cancelliere patriarcale alla cancelleria patriarcale e all’archivio della curia patriarcale, aiutato se è il caso, da un vicegerente nominato dal Patriarca.

§2. Oltre al cancelliere e al suo vicegerente, che per il loro ufficio sono notai, il Patriarca può nominare anche altri notai per l’intera Chiesa a cui presiede, a tutti i quali si applicano i cann. 253 e 254; questi notai egli può anche liberamente rimuoverli dall’ufficio.

§3. A riguardo dell’archivio della curia patriarcale si osservino i cann. 256-260.

Can. 124

La commissione liturgica, che dev’esserci in ogni Chiesa patriarcale, e tutte le altre commmissioni, prescritte per le Chiese sui iuris, sono erette dal Patriarca e sono costituite da persone nominate dal Patriarca; inoltre sono regolate da norme stabilite dallo stesso, se dal diritto non viene disposto diversamente.

Can. 125

Le spese della curia patriarcale siano sostenute dai beni che il Patriarca può usare a questo fine; se questi non sono sufficienti, le singole eparchie concorrano a sostenere le spese nella misura da determinare dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.




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