Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

CCEO

IntraText CT - Lettura del testo

  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
    • Capitolo V LA SEDE PATRIARCALE VACANTE O IMPEDITA
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

Capitolo V

LA SEDE PATRIARCALE VACANTE O IMPEDITA

Can. 126

§1. La Sede patriarcale diventa vacante con la morte o con la rinuncia del Patriarca.

§2. Competente ad accettare la rinuncia del Patriarca è il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, dopo aver consultato il Romano Pontefice, a meno che il Patriarca non si sia rivolto direttamente al Romano Pontefice.

Can. 127

Se il diritto particolare non stabilisce diversamente, durante la vacanza della Sede patriarcale, è Amministratore della Chiesa patriarcale il Vescovo più anziano per ordinazione tra i Vescovi della curia patriarcale o, se questi non ci sono, tra i Vescovi che sono membri del Sinodo permanente.

Can. 128

E’ compito dell’Amministratore della Chiesa patriarcale:

comunicare immediatamente la notizia della vacanza della Sede patriarcale al Romano Pontefice come pure a tutti i Vescovi della Chiesa patriarcale;

eseguire accuratamente o cercare che gli altri eseguano le speciali norme che il diritto comune o particolare, oppure l’istruzione del Romano Pontefice, se esiste, prescrive secondo le diverse circostanze nelle quali ha avuto luogo la vacanza della Sede patriarcale;

convocare i Vescovi al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per l’elezione del Patriarca e disporre tutte le altre cose necessarie allo stesso Sinodo.

Can. 129

L’Amministratore della Chiesa patriarcale, nell’eparchia del Patriarca, nei monasteri stauropegiaci e inoltre nei luoghi dove non è eretta né l’eparchia né l’esarcato, ha gli stessi diritti e doveri che ha l’Amministratore di un’eparchia vacante.

Can. 130

§1. All’Amministratore della Chiesa patriarcale passa la potestà ordinaria del Patriarca, eccettuate tutte quelle cose che non possono farsi se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.

§2. L’Amministratore della Chiesa patriarcale non può rimuovere dall’ufficio il Protosincello o i Sincelli dell’eparchia del Patriarca, né portare alcuna innovazione durante la vacanza della Sede patriarcale.

§3. L’Amministratore della Chiesa patriarcale, anche se è privo delle prerogative del Patriarca, precede tutti i Vescovi della stessa Chiesa, non però nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per l’elezione del Patriarca.

Can. 131

L’Amministratore della Chiesa patriarcale deve al più presto rendere conto della sua amministrazione al nuovo Patriarca.

Can. 132

§1. Quando la Sede patriarcale è per qualsiasi causa così impedita che il Patriarca non può comunicare nemmeno per lettera con i Vescovi eparchiali della Chiesa a cui presiede, il governo della Chiesa patriarcale, a norma del can. 130, è presso il Vescovo eparchiale più anziano per ordinazione episcopale entro i confini del territorio della stessa Chiesa, se lui stesso non è impedito, a meno che il Patriarca non abbia designato un altro Vescovo o, in caso di estrema necessità, anche un presbitero.

§2. Quando il Patriarca è così impedito da non poter comunicare neppure per lettera con i fedeli cristiani della propria eparchia, il governo della stessa eparchia è presso il Protosincello; se poi anche lui è impedito, il governo è presso colui che il Patriarca ha designato o presso colui che governa interinalmente la Chiesa patriarcale.

§3. Colui che assume interinalmente il governo informi al più presto il Romano Pontefice della sede impedita e del governo assunto.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License