Capitolo
V
LA SEDE
PATRIARCALE VACANTE O IMPEDITA
Can. 126
§1. La Sede
patriarcale diventa vacante con la morte o con la rinuncia del Patriarca.
§2.
Competente ad accettare la rinuncia del Patriarca è il Sinodo dei
Vescovi della Chiesa patriarcale, dopo aver consultato il Romano Pontefice, a
meno che il Patriarca non si sia rivolto direttamente al Romano Pontefice.
Can. 127
Se il
diritto particolare non stabilisce diversamente, durante la vacanza della Sede
patriarcale, è Amministratore della Chiesa patriarcale il Vescovo
più anziano per ordinazione tra i Vescovi della curia patriarcale o, se
questi non ci sono, tra i Vescovi che sono membri del Sinodo permanente.
Can. 128
E’ compito
dell’Amministratore della Chiesa patriarcale:
1°
comunicare immediatamente la notizia della vacanza della Sede patriarcale al
Romano Pontefice come pure a tutti i Vescovi della Chiesa patriarcale;
2° eseguire
accuratamente o cercare che gli altri eseguano le speciali norme che il diritto
comune o particolare, oppure l’istruzione del Romano Pontefice, se esiste,
prescrive secondo le diverse circostanze nelle quali ha avuto luogo la vacanza
della Sede patriarcale;
3°
convocare i Vescovi al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per
l’elezione del Patriarca e disporre tutte le altre cose necessarie allo stesso
Sinodo.
Can. 129
L’Amministratore
della Chiesa patriarcale, nell’eparchia del Patriarca, nei monasteri
stauropegiaci e inoltre nei luoghi dove non è eretta né
l’eparchia né l’esarcato, ha gli stessi diritti e doveri che ha
l’Amministratore di un’eparchia vacante.
Can. 130
§1.
All’Amministratore della Chiesa patriarcale passa la potestà ordinaria
del Patriarca, eccettuate tutte quelle cose che non possono farsi se non col
consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
§2.
L’Amministratore della Chiesa patriarcale non può rimuovere dall’ufficio
il Protosincello o i Sincelli dell’eparchia del Patriarca, né portare
alcuna innovazione durante la vacanza della Sede patriarcale.
§3.
L’Amministratore della Chiesa patriarcale, anche se è privo delle prerogative
del Patriarca, precede tutti i Vescovi della stessa Chiesa, non però nel
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per l’elezione del Patriarca.
Can. 131
L’Amministratore
della Chiesa patriarcale deve al più presto rendere conto della sua
amministrazione al nuovo Patriarca.
Can. 132
§1. Quando
la Sede patriarcale è per qualsiasi causa così impedita che il
Patriarca non può comunicare nemmeno per lettera con i Vescovi
eparchiali della Chiesa a cui presiede, il governo della Chiesa patriarcale, a
norma del can. 130, è presso il Vescovo eparchiale più anziano per
ordinazione episcopale entro i confini del territorio della stessa Chiesa, se
lui stesso non è impedito, a meno che il Patriarca non abbia designato
un altro Vescovo o, in caso di estrema necessità, anche un presbitero.
§2. Quando
il Patriarca è così impedito da non poter comunicare neppure per
lettera con i fedeli cristiani della propria eparchia, il governo della stessa
eparchia è presso il Protosincello; se poi anche lui è impedito,
il governo è presso colui che il Patriarca ha designato o presso colui
che governa interinalmente la Chiesa patriarcale.
§3. Colui
che assume interinalmente il governo informi al più presto il Romano
Pontefice della sede impedita e del governo assunto.
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