Capitolo
VI
I
METROPOLITI DELLA CHIESA PATRIARCALE
Can. 133
§1. Al
Metropolita, che presiede una provincia entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, nelle eparchie di questa provincia, oltre a quello che gli
è attribuito dal diritto comune, spetta:
1° ordinare
e intronizzare i Vescovi della provincia, entro il tempo determinato dal
diritto, fermo restando il can. 86, §1, n. 2;
2°
convocare il Sinodo metropolitano nei tempi stabiliti dal Sinodo dei Vescovi
della Chiesa patriarcale, preparare opportunamente le questioni da trattare in
esso, presiedere, trasferire, prorogare, sospendere o sciogliere il Sinodo;
3° erigere
il tribunale metropolitano;
4° vigilare
affinché la fede e la disciplina ecclesiastica sia accuratamente
osservata;
5° compiere
la visita canonica se il Vescovo eparchiale l’ha trascurata;
6° nominare
o confermare colui che è stato legittimamente proposto o eletto a un
ufficio ecclesiastico, se il Vescovo eparchiale ha omesso di farlo entro il
tempo stabilito dal diritto senza essere trattenuto da giusto impedimento; come
pure nominare l’economo eparchiale se il Vescovo eparchiale, dopo essere stato
avvertito, ha trascurato di nominarlo.
§2. Il
Metropolita in tutti gli affari giuridici della provincia la rappresenta.
Can. 134
§1. La
dignità di Metropolita è sempre congiunta con una sede eparchiale
determinata.
§2. Il
Metropolita nella propria eparchia ha gli stessi diritti e doveri che il
Vescovo eparchiale ha nella sua eparchia.
Can. 135
Il
Metropolita deve essere commemorato da tutti i Vescovi e da tutti gli altri
chierici nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei
libri liturgici.
Can. 136
Il
Metropolita che presiede alla provincia precede in ogni luogo un Metropolita
titolare.
Can. 137
Il Sinodo
dei Vescovi della Chiesa patriarcale definisca più dettagliatamente i
diritti e i doveri dei Metropoliti e dei Sinodi metropolitani secondo le
legittime consuetudini della propria Chiesa patriarcale e secondo le
circostanze dei tempi e dei luoghi.
Can. 138
I diritti e
i doveri del Metropolita costituito fuori dei confini del territorio patriarcale sono gli
stessi che vengono prescritti nel can. 133, §1, nn. 2-6 e §2, come pure nei
cann. 135, 136, 160 e 1084, §3; a riguardo di tutti gli altri diritti e doveri,
il Metropolita osservi le norme speciali proposte dal Sinodo dei Vescovi della
Chiesa patriarcale e approvate dalla Sede Apostolica o stabilite da questa
stessa Sede.
Can. 139
Il Vescovo
eparchiale che esercita la sua potestà fuori dei confini della propria
Chiesa patriarcale e che non appartiene a nessuna provincia, scelga un
Metropolita dopo aver consultato il Patriarca e con l’approvazione della Sede
Apostolica; a questo Metropolita competono i diritti e i doveri di cui nel can.
133, §1, nn. 3-6.
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