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  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
    • Capitolo VI I METROPOLITI DELLA CHIESA PATRIARCALE
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Capitolo VI

I METROPOLITI DELLA CHIESA PATRIARCALE

Can. 133

§1. Al Metropolita, che presiede una provincia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, nelle eparchie di questa provincia, oltre a quello che gli è attribuito dal diritto comune, spetta:

ordinare e intronizzare i Vescovi della provincia, entro il tempo determinato dal diritto, fermo restando il can. 86, §1, n. 2;

convocare il Sinodo metropolitano nei tempi stabiliti dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, preparare opportunamente le questioni da trattare in esso, presiedere, trasferire, prorogare, sospendere o sciogliere il Sinodo;

erigere il tribunale metropolitano;

vigilare affinché la fede e la disciplina ecclesiastica sia accuratamente osservata;

compiere la visita canonica se il Vescovo eparchiale l’ha trascurata;

nominare o confermare colui che è stato legittimamente proposto o eletto a un ufficio ecclesiastico, se il Vescovo eparchiale ha omesso di farlo entro il tempo stabilito dal diritto senza essere trattenuto da giusto impedimento; come pure nominare l’economo eparchiale se il Vescovo eparchiale, dopo essere stato avvertito, ha trascurato di nominarlo.

§2. Il Metropolita in tutti gli affari giuridici della provincia la rappresenta.

Can. 134

§1. La dignità di Metropolita è sempre congiunta con una sede eparchiale determinata.

§2. Il Metropolita nella propria eparchia ha gli stessi diritti e doveri che il Vescovo eparchiale ha nella sua eparchia.

Can. 135

Il Metropolita deve essere commemorato da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici.

Can. 136

Il Metropolita che presiede alla provincia precede in ogni luogo un Metropolita titolare.

Can. 137

Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale definisca più dettagliatamente i diritti e i doveri dei Metropoliti e dei Sinodi metropolitani secondo le legittime consuetudini della propria Chiesa patriarcale e secondo le circostanze dei tempi e dei luoghi.

Can. 138

I diritti e i doveri del Metropolita costituito fuori dei confini del territorio patriarcale sono gli stessi che vengono prescritti nel can. 133, §1, nn. 2-6 e §2, come pure nei cann. 135, 136, 160 e 1084, §3; a riguardo di tutti gli altri diritti e doveri, il Metropolita osservi le norme speciali proposte dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e approvate dalla Sede Apostolica o stabilite da questa stessa Sede.

Can. 139

Il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà fuori dei confini della propria Chiesa patriarcale e che non appartiene a nessuna provincia, scelga un Metropolita dopo aver consultato il Patriarca e con l’approvazione della Sede Apostolica; a questo Metropolita competono i diritti e i doveri di cui nel can. 133, §1, nn. 3-6.




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