Capitolo
VII
L’ASSEMBLEA
PATRIARCALE
Can. 140
L’assemblea
patriarcale è un raggruppamento consultivo dell’intera Chiesa a cui
presiede il Patriarca, che presta la propria collaborazione al Patriarca e
anche al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nel gestire gli affari
più importanti, specialmente per quanto concerne l’aggiornamento delle
forme e dei modi di apostolato, come pure la disciplina ecclesiastica,
adeguandoli alle circostanze del tempo presente e al bene comune della propria
Chiesa, tenendo conto anche del bene comune dell’intero territorio dove
esistono diverse Chiese sui iuris.
Can. 141
L’assemblea
patriarcale deve essere convocata almeno ogni cinque anni e, col consenso del
Sinodo permanente o del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ogni volta che al Patriarca essa sembra utile.
Can. 142
§1. E’
compito del Patriarca convocare l’assemblea patriarcale, presiederla,
trasferirla, prorogarla, sospenderla e scioglierla; lo stesso Patriarca nomina
il vicepresidente che, in assenza del Patriarca, presiede l’assemblea.
§2. Quando
la Sede patriarcale diventa vacante, l’assemblea patriarcale è sospesa
dal diritto stesso, finché il nuovo Patriarca non decide al riguardo.
Can. 143
§1.
All’assemblea patriarcale devono essere convocati:
1° i Vescovi
eparchiali e tutti gli altri Gerarchi del luogo;
2° i
Vescovi titolari;
3° i
Presidi delle confederazioni monastiche, i Superiori generali degli istituti di
vita consacrata e inoltre i Superiori dei monasteri sui iuris ;
4° i
rettori delle università cattoliche degli studi e delle
università ecclesiastiche degli studi, nonché i decani delle
facoltà di teologia e di diritto canonico che hanno la sede entro i confini
del territorio della Chiesa di cui si
tiene l’assemblea;
5° i
rettori dei seminari maggiori;
6° da ogni
eparchia almeno uno tra i presbiteri, specialmente parroci, ascritti alla
stessa eparchia, uno tra i religiosi o tra i membri delle società di vita
comune a guisa dei religiosi, come pure due laici, a meno che gli statuti non
determinino un numero maggiore; tutti costoro vengono designati nel modo
stabilito dal Vescovo eparchiale e inoltre, se si tratta di membri di un
istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei
religiosi, col consenso del Superiore competente.
§2. Tutti
coloro che devono essere convocati all’assemblea patriarcale devono
intervenirvi, a meno che non siano trattenuti da un giusto impedimento, a
riguardo del quale devono informare il Patriarca; i Vescovi eparchiali però
possono inviare al loro posto un procuratore.
§3.
All’assemblea patriarcale possono essere invitate e parteciparvi, a norma degli
statuti, persone di un’altra Chiesa sui iuris.
§4.
All’assemblea patriarcale possono essere invitati alcuni osservatori dalle
Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche.
Can. 144
§1. Fermo
restando il diritto di ogni fedele cristiano di indicare ai Gerarchi delle
questioni, è compito solamente del Patriarca o del Sinodo dei Vescovi
della Chiesa patriarcale determinare gli argomenti che devono essere trattati
nell’assemblea patriarcale.
§2. E’
compito del Patriarca curare, mediante opportune commissioni o consultazioni,
che tutte le questioni siano preparate adeguatamente e che vengano inviate a
tempo opportuno ai membri dell’assemblea.
Can. 145
L’assemblea
patriarcale abbia i suoi statuti approvati dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale nei quali siano contenute le norme necessarie a raggiungere il fine
dell’assemblea.
|