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  • TITOLO IV LE CHIESE PATRIARCALI
    • Capitolo VII L’ASSEMBLEA PATRIARCALE
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Capitolo VII

L’ASSEMBLEA PATRIARCALE

Can. 140

L’assemblea patriarcale è un raggruppamento consultivo dell’intera Chiesa a cui presiede il Patriarca, che presta la propria collaborazione al Patriarca e anche al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nel gestire gli affari più importanti, specialmente per quanto concerne l’aggiornamento delle forme e dei modi di apostolato, come pure la disciplina ecclesiastica, adeguandoli alle circostanze del tempo presente e al bene comune della propria Chiesa, tenendo conto anche del bene comune dell’intero territorio dove esistono diverse Chiese sui iuris.

Can. 141

L’assemblea patriarcale deve essere convocata almeno ogni cinque anni e, col consenso del Sinodo permanente o del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ogni volta che al Patriarca essa sembra utile.

Can. 142

§1. E’ compito del Patriarca convocare l’assemblea patriarcale, presiederla, trasferirla, prorogarla, sospenderla e scioglierla; lo stesso Patriarca nomina il vicepresidente che, in assenza del Patriarca, presiede l’assemblea.

§2. Quando la Sede patriarcale diventa vacante, l’assemblea patriarcale è sospesa dal diritto stesso, finché il nuovo Patriarca non decide al riguardo.

Can. 143

§1. All’assemblea patriarcale devono essere convocati:

i Vescovi eparchiali e tutti gli altri Gerarchi del luogo;

i Vescovi titolari;

i Presidi delle confederazioni monastiche, i Superiori generali degli istituti di vita consacrata e inoltre i Superiori dei monasteri sui iuris ;

i rettori delle università cattoliche degli studi e delle università ecclesiastiche degli studi, nonché i decani delle facoltà di teologia e di diritto canonico che hanno la sede entro i confini del territorio della Chiesa di cui si tiene l’assemblea;

i rettori dei seminari maggiori;

da ogni eparchia almeno uno tra i presbiteri, specialmente parroci, ascritti alla stessa eparchia, uno tra i religiosi o tra i membri delle società di vita comune a guisa dei religiosi, come pure due laici, a meno che gli statuti non determinino un numero maggiore; tutti costoro vengono designati nel modo stabilito dal Vescovo eparchiale e inoltre, se si tratta di membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, col consenso del Superiore competente.

§2. Tutti coloro che devono essere convocati all’assemblea patriarcale devono intervenirvi, a meno che non siano trattenuti da un giusto impedimento, a riguardo del quale devono informare il Patriarca; i Vescovi eparchiali però possono inviare al loro posto un procuratore.

§3. All’assemblea patriarcale possono essere invitate e parteciparvi, a norma degli statuti, persone di un’altra Chiesa sui iuris.

§4. All’assemblea patriarcale possono essere invitati alcuni osservatori dalle Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche.

Can. 144

§1. Fermo restando il diritto di ogni fedele cristiano di indicare ai Gerarchi delle questioni, è compito solamente del Patriarca o del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale determinare gli argomenti che devono essere trattati nell’assemblea patriarcale.

§2. E’ compito del Patriarca curare, mediante opportune commissioni o consultazioni, che tutte le questioni siano preparate adeguatamente e che vengano inviate a tempo opportuno ai membri dell’assemblea.

Can. 145

L’assemblea patriarcale abbia i suoi statuti approvati dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nei quali siano contenute le norme necessarie a raggiungere il fine dell’assemblea.




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