Capitolo
VIII
IL
TERRITORIO DELLA CHIESA PATRIARCALE E LA POTESTÀ DEL PATRIARCA E DEI SINODI FUORI DI
QUESTO TERRITORIO
Can. 146
§1. Il
territorio della Chiesa a cui presiede il Patriarca si estende a quelle regioni
nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca
ha il diritto legittimamente acquisito di erigere province, eparchie, come pure
esarcati.
§2. Se
sorge un dubbio sui confini di un territorio della Chiesa patriarcale, oppure
se si tratta di un cambiamento dei confini, spetta al Sinodo dei Vescovi della
Chiesa patriarcale approfondire la cosa dopo aver ascoltato la superiore
autorità amministrativa di ciascuna Chiesa sui iuris interessata, come
pure, dopo che la cosa è stata discussa nel Sinodo stesso, porgere la
petizione debitamente istruita sulla soluzione del dubbio o sul cambiamento dei
confini al Romano Pontefice al quale soltanto spetta dirimere autenticamente il
dubbio o emanare un decreto sul cambiamento dei confini.
Can. 147
Entro i
confini del territorio della Chiesa patriarcale la potestà del Patriarca
e dei Sinodi viene esercitata non solo su tutti i fedeli cristiani ascritti
alla stessa Chiesa, ma anche su tutti gli altri che non hanno un Gerarca del
luogo della propria Chiesa sui iuris costituito nello stesso territorio e che,
anche se rimangono ascritti alla propria Chiesa, sono affidati alla cura dei
Gerarchi del luogo della stessa Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 916,
§5.
Can. 148
§1. E’
diritto e dovere del Patriarca, nei riguardi dei fedeli cristiani che dimorano
fuori dei confini del territorio della Chiesa da lui
presieduta, di cercare le opportune informazioni, anche per mezzo di un
Visitatore, inviato da parte sua con l’assenso della Sede Apostolica.
§2. Il
Visitatore, prima di iniziare il suo compito, si presenti al Vescovo eparchiale
di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina.
§3. Finita
la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver
discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può
proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa
provvedere dappertutto alla tutela e all’incremento del bene spirituale dei
fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attraverso la costituzione
di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie.
Can. 149
Per
adempiere l’ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo
ausiliare fuori dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi
della Chiesa patriarcale elegge, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi,
alcuni candidati, almeno tre, e li propone per la nomina, a mezzo del
Patriarca, al Romano Pontefice, osservando il segreto da parte di tutti coloro
che in qualsiasi modo hanno conosciuto l’esito della elezione, anche nei
confronti dei candidati.
Can. 150
§1. I
Vescovi costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale
hanno tutti i diritti e i doveri sinodali di tutti gli altri Vescovi della
stessa Chiesa, fermo restando il can. 102, §2.
§2. Le
leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal
Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono
leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo,
hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale.
§3.
Vogliano i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale
attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a
tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se
però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede
Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto.
|