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  • TITOLO VI LE CHIESE METROPOLITANE E TUTTE LE ALTRE CHIESE SUI IURIS
    • Capitolo I LE CHIESE METROPOLITANE SUI IURIS
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TITOLO VI

LE CHIESE METROPOLITANE E TUTTE LE ALTRE CHIESE SUI IURIS

Capitolo I

LE CHIESE METROPOLITANE SUI IURIS

Can. 155

§1. A una Chiesa metropolitana sui iuris presiede il Metropolita di una determinata sede, nominato dal Romano Pontefice e aiutato, a norma del diritto, da un Consiglio di Gerarchi.

§2. Compete solo alla suprema autorità della Chiesa erigere Chiese metropolitane sui iuris, mutarne, sopprimerne e circoscriverne il territorio entro determinati confini.

Can. 156

§1. Entro tre mesi, da computare dall’ordinazione episcopale o, se è già stato ordinato Vescovo, dall’intronizzazione, il Metropolita ha l’obbligo di chiedere al Romano Pontefice il pallio, che è segno della sua potestà metropolitana e della piena comunione della Chiesa metropolitana sui iuris con il Romano Pontefice.

§2. Prima dell’imposizione del pallio il Metropolita non può convocare il Consiglio dei Gerarchiordinare i Vescovi.

Can. 157

§1. La potestà che compete al Metropolita, a norma del diritto, sui Vescovi e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa metropolitana a cui egli presiede, è ordinaria e propria, ma così personale da non poter egli costituire un Vicario per l’intera Chiesa metropolitana sui iuris, oppure delegare la sua potestà a qualcuno per la totalità dei casi.

§2. La potestà del Metropolita e del Consiglio dei Gerarchi è esercitata validamente solo entro i confini del territorio della Chiesa metropolitana sui iuris.

§3. In tutti gli affari giuridici della Chiesa metropolitana sui iuris, il Metropolita la rappresenta.

Can. 158

§1. La sede della Chiesa metropolitana sui iuris è nella città principale, dalla quale il Metropolita che presiede la stessa Chiesa prende il titolo.

§2. Il Metropolita nell’eparchia affidatagli ha gli stessi diritti e doveri che il Vescovo eparchiale ha nella sua.

Can. 159

Nella Chiesa metropolitana sui iuris al Metropolita che presiede, oltre a quello che gli è attribuito dal diritto comune o dal diritto particolare stabilito dal Romano Pontefice, compete:

ordinare e intronizzare i Vescovi della stessa Chiesa entro il tempo determinato dal diritto;

convocare il Consiglio dei Gerarchi a norma del diritto, disporre l’ordine del giorno delle questioni da trattare in esso, presiederlo e trasferirlo, prorogarlo, sospenderlo e scioglierlo;

erigere il tribunale metropolitano;

vigilare affinché la fede e la disciplina ecclesiastica siano accuratamente osservate;

compiere la visita canonica nelle eparchie, se il Vescovo eparchiale l’ha trascurata;

nominare l’Amministratore dell’eparchia nel caso di cui nel can. 221, n. 4;

nominare o confermare colui che legittimamente è stato proposto o eletto a un ufficio, se il Vescovo eparchiale ha omesso di farlo entro il tempo stabilito dal diritto senza essere stato trattenuto da un giusto impedimento; come pure nominare l’economo eparchiale, se il Vescovo eparchiale dopo essere stato ammonito ha trascurato di nominarlo;

comunicare gli atti del Romano Pontefice ai Vescovi eparchiali e agli altri a cui spettano, a meno che la Sede Apostolica non abbia provveduto direttamente, e curare la fedele esecuzione delle prescrizioni contenute in questi atti.

Can. 160

Negli affari straordinari o che comportano una speciale difficoltà i Vescovi eparchiali non tralascino di ascoltare il Metropolita e il Metropolita i Vescovi eparchiali.

Can. 161

Il Metropolita dev’essere commemorato dopo il Romano Pontefice da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici.

Can. 162

Il Metropolita deve fare la commemorazione del Romano Pontefice, in segno di piena comunione con lui, nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici e curare che ciò sia fatto fedelmente da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici della Chiesa metropolitana che presiede.

Can. 163

Il Metropolita abbia un rapporto frequente col Romano Pontefice; la visita poi che deve fare ogni cinque anni, a norma del can. 208, §2, sia fatta, per quanto è possibile, con tutti i Vescovi della Chiesa metropolitana che presiede.

Can. 164

§1. Al Consiglio dei Gerarchi devono essere convocati tutti e soli i Vescovi ordinati della stessa Chiesa metropolitana sui iuris ovunque costituiti, esclusi coloro di cui si tratta nel can. 953, §1, o coloro che sono stati puniti con pene canoniche di cui nei cann. 1433 e 1434; i Vescovi di un’altra Chiesa sui iuris possono essere invitati soltanto come ospiti, se è accettato dalla maggior parte dei membri del Consiglio dei Gerarchi.

§2. Nel Consiglio dei Gerarchi hanno voto deliberativo i Vescovi eparchiali e i Vescovi coadiutori; invece tutti gli altri Vescovi della Chiesa metropolitana sui iuris possono avere questo voto se ciò è stabilito espressamente nel diritto particolare.

Can. 165

§1. Tutti i Vescovi legittimamente convocati al Consiglio dei Gerarchi hanno il grave obbligo di partecipare allo stesso Consiglio, eccettuati coloro che hanno già rinunciato al loro ufficio.

§2. Se qualche Vescovo ritiene di essere trattenuto da un giusto impedimento, esponga per iscritto le sue ragioni al Consiglio dei Gerarchi; decidere sulla legittimità dell’impedimento spetta ai Vescovi che hanno voto deliberativo e che sono presenti nel luogo stabilito all’inizio delle sessioni del Consiglio.

§3. Nessun membro del Consiglio dei Gerarchi può inviare al suo posto un procuratore né chiunque può avere più di un voto.

§4. Una volta cominciato il Consiglio dei Gerarchi, a nessuno dei partecipanti è lecito allontanarsi se non per una giusta causa approvata dal preside del Consiglio.

Can. 166

§1. Se il diritto particolare non esige una presenza maggiore, qualunque sessione del Consiglio dei Gerarchi è canonica e inoltre ogni singola votazione è valida se è presente la maggior parte dei Vescovi che sono tenuti a partecipare al Consiglio dei Gerarchi.

§2. Il Consiglio dei Gerarchi decide gli affari con la parte assolutamente maggiore dei voti di coloro che hanno voto deliberativo e sono presenti.

Can. 167

§1. Fermi restando i canoni nei quali si tratta espressamente della potestà del Consiglio dei Gerarchi di emanare leggi e norme, questo Consiglio può emanarle anche nei casi in cui il diritto comune rimanda la cosa al diritto particolare di una Chiesa sui iuris.

§2. Il Metropolita informi al più presto la Sede Apostolica sulle leggi e sulle norme emanate dal Consiglio dei Gerarchi; le leggi e le norme non possono essere promulgate validamente prima che il Metropolita abbia avuto un’informazione scritta dalla Sede Apostolica che attesti la ricevuta degli atti del Consiglio; il Metropolita informi la Sede Apostolica anche su tutte le altre cose fatte nel Consiglio dei Gerarchi.

§3. E` compito del Metropolita curare la promulgazione delle leggi e la pubblicazione delle decisioni del Consiglio dei Gerarchi.

§4. Fermi restando i canoni nei quali si tratta espressamente degli atti amministrativi del Metropolita che presiede una Chiesa metropolitana sui iuris, egli può compiere anche quegli atti amministrativi che sono affidati dal diritto comune alla superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris, però col consenso del Consiglio dei Gerarchi.

Can. 168

Per quanto riguarda la nomina del Metropolita e dei Vescovi, il Consiglio dei Gerarchi componga per ciascun caso un elenco almeno di tre candidati più idonei e lo invii alla Sede Apostolica osservando il segreto anche verso i candidati; per comporre questo elenco, i membri del Consiglio dei Gerarchi, se lo ritengono opportuno, possono chiedere il parere di alcuni presbiteri o di altri fedeli cristiani che si distinguono per saggezza, circa le necessità della Chiesa e le doti speciali del candidato all’episcopato.

Can. 169

Il Consiglio dei Gerarchi abbia cura di provvedere alle necessità pastorali dei fedeli cristiani e inoltre può stabilire su queste cose ciò che ritiene opportuno per promuovere l’incremento della fede, per favorire l’attività pastorale comune, per regolare i costumi, per osservare il proprio rito, come pure la disciplina ecclesiastica comune.

Can. 170

Il Consiglio dei Gerarchi si riunisca almeno una volta all’anno e ogni volta che lo richiedono speciali circostanze, oppure quando occorre trattare degli affari riservati dal diritto comune a questo Consiglio o quando per eseguirli è richiesto il consenso dello stesso Consiglio.

Can. 171

Il Consiglio dei Gerarchi componga i suoi statuti da trasmettere alla Sede Apostolica; in essi si provveda circa la segreteria del Consiglio, le commissioni preparatorie, l’ordine di procedere come pure degli altri mezzi che permettono di conseguire più efficacemente il fine.

Can. 172

Nella Chiesa metropolitana sui iuris si faccia l’assemblea a norma dei cann. 140-145 e venga convocata almeno ogni cinque anni; quanto è detto del Patriarca, compete al Metropolita.

Can. 173

§1. Quando è vacante una Sede metropolitana nelle Chiese metropolitane sui iuris :

Amministratore della Chiesa metropolitana sui iuris è il Vescovo eparchiale della stessa Chiesa più anziano per ordinazione episcopale; egli informi al più presto il Romano Pontefice della vacanza della sede metropolitana;

all’Amministratore della Chiesa metropolitana sui iuris passa la potestà ordinaria del Metropolita, escluse quelle cose che non possono essere eseguite se non con il consenso del Consiglio dei Gerarchi;

mentre è vacante la Sede metropolitana non si innovi nulla.

§2. Quando in queste Chiese una Sede metropolitana è impedita, si osservi ciò che è stabilito circa la Sede patriarcale impedita nel can. 132, - 1; ciò che è detto del Patriarca compete al Metropolita.

§3. Circa la sede vacante o impedita dell’eparchia del Metropolita, si osservino i cann. 221-233.




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