TITOLO
VII
LE EPARCHIE
E I VESCOVI
Capitolo
I
I VESCOVI
Can. 177
(= CIC83,
C.369) §1. L’eparchia è una porzione del popolo di Dio, affidata alle cure
pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al
suo Pastore e da lui riunita nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e
dell’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente
presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica.
§2. Nella
erezione, mutazione e soppressione delle eparchie entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, bisogna osservare il can. 85, §1; in tutti gli altri casi l’erezione,
mutazione e soppressione compete solo alla Sede Apostolica.
Can. 178
(cf CIC83,
C.381) Il Vescovo eparchiale, cioè colui al quale è stata
affidata da pascere a nome proprio l’eparchia, la governa come vicario e legato
di Cristo; la potestà, che egli esercita personalmente a nome di Cristo,
è propria, ordinaria, immediata, anche se in ultima istanza l’esercizio
della stessa potestà è governato dalla suprema autorità
della Chiesa e può essere circoscritto entro certi limiti in vista
dell’utilità della Chiesa o dei fedeli cristiani.
Can. 179
(cf CIC83,
C.376) I Vescovi ai quali non è stata affidata un’eparchia da governare
a nome proprio, qualunque altra funzione esercitino o abbiano esercitato nella
Chiesa, sono chiamati Vescovi titolari.
|