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  • TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI
    • Capitolo I I VESCOVI
      • Art. I La elezione dei Vescovi
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Art. I

La elezione dei Vescovi

Can. 180

(cf CIC83, C.378) Perché qualcuno sia ritenuto idoneo all’episcopato si richiede che sia:

distinto per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo delle anime e prudenza;

di buona reputazione;

non legato da vincolo matrimoniale;

almeno di trentacinque anni d’età;

costituito nell’ordine del presbiterato almeno da cinque anni;

dottore o licenziato o almeno esperto in qualche scienza sacra.

Can. 181

§1. I Vescovi entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale sono designati a una sede eparchiale vacante, o a compiere qualche altra funzione, con l’elezione canonica a norma dei cann. 947-957, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.

§2. Tutti gli altri Vescovi sono nominati dal Romano Pontefice, fermi restando i cann. 149 e 168.

Can. 182

§1. Solo i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale possono proporre i candidati idonei all’episcopato; essi devono anche raccogliere, a norma del diritto particolare, le informazioni e i documenti che sono necessari per comprovare l’idoneità dei candidati, dopo aver ascoltato, se lo ritengono opportuno, in segreto e singolarmente, alcuni presbiteri o anche altri fedeli cristiani distinti per prudenza e vita cristiana.

§2. I Vescovi comunichino al Patriarca le informazioni in tempo opportuno prima della convocazione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; il Patriarca poi, aggiungendo se è il caso proprie informazioni, invii la cosa a tutti i membri del Sinodo.

§3. A meno che il diritto particolare approvato dal Romano Pontefice non stabilisca diversamente, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale esamini i nomi dei candidati e componga mediante voto segreto l’elenco dei candidati che sarà inviato dal Patriarca alla Sede Apostolica per ottenere l’assenso del Romano Pontefice.

§4. L’assenso del Romano Pontefice, una volta dato per i singoli candidati, vale finché non sarà stato esplicitamente revocato; nel qual caso il nome del candidato deve essere radiato dall’elenco.

Can. 183

§1. Fatta canonicamente la convocazione, se i due terzi dei Vescovi che sono tenuti a partecipare al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, tolti coloro che sono trattenuti da un legittimo impedimento, sono presenti nel luogo designato, il Sinodo sia dichiarato canonico e si può procedere alla elezione.

§2. I Vescovi eleggano liberamente colui che davanti al Signore ritengono degno e idoneo più di tutti gli altri.

§3. Per la elezione occorre la maggioranza assoluta dei voti di coloro che sono presenti; dopo tre votazioni inefficaci, nella quarta votazione i voti vanno dati solo ai due candidati che nella terza votazione hanno ricevuto la maggioranza dei voti.

§4. Se, a causa della parità dei voti nella terza o quarta votazione, non consta chi sia il candidato per la nuova votazione o chi sia stato eletto, la parità si dirima in favore di colui che è più anziano per ordinazione presbiterale; se nessuno precede gli altri per ordinazione presbiterale, prevale chi è più anziano d’età.

Can. 184

§1. Se l’eletto è tra quelli compresi nell’elenco dei candidati per il quale il Romano Pontefice ha già dato l’assenso, il Patriarca deve intimare sotto segreto l’avvenuta elezione all’eletto.

§2. Se l’eletto ha accettato l’elezione, il Patriarca informi subito la Sede Apostolica dell’accettazione della elezione e del giorno della proclamazione.

Can. 185

§1. Se l’eletto non è compreso nell’elenco dei candidati, il Patriarca informi subito la Sede Apostolica dell’avvenuta elezione per ottenere l’assenso del Romano Pontefice; il segreto sia osservato da tutti coloro che in qualche modo sono venuti a conoscenza dell’esito della votazione, anche verso l’eletto, finché non giunga al Patriarca la notizia dell’assenso.

§2. Ottenuto l’assenso del Romano Pontefice, il Patriarca intìmi segretamente all’eletto la elezione e agisca a norma del can. 184, §2.

Can. 186

§1. Se il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale non può riunirsi, il Patriarca, dopo aver consultato la Sede Apostolica, chieda per lettera i voti dei Vescovi; in questo caso, per la validità dell’atto, il Patriarca deve servirsi dell’opera di due Vescovi scrutatori, che devono essere designati a norma del diritto particolare o, se manca, dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente.

§2. Gli scrutatori, osservando il segreto, aprano le lettere dei Vescovi, contino i voti e, stesa la relazione circa lo scrutinio eseguito, la sottoscrivano assieme al Patriarca.

§3. Se uno tra i candidati in questo unico scrutinio ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Sinodo, sia ritenuto eletto e il Patriarca proceda a norma del can. 184 o 185; in caso contrario il Patriarca deferisce la cosa alla Sede Apostolica.

Can. 187

§1. A chiunque dev’essere promosso all’episcopato è necessaria la provvisione canonica con la quale viene costituito Vescovo eparchiale di una determinata eparchia o gli viene affidato un altro determinato incarico nella Chiesa.

(cf CIC83, C.380) §2. Prima dell’ordinazione episcopale il candidato emetta la professione di fede, come pure la promessa di obbedienza verso il Romano Pontefice e, nelle Chiese patriarcali, anche la promessa di obbedienza verso il Patriarca nelle cose in cui è soggetto al Patriarca a norma del diritto.

Can. 188

(= CIC83, C.379) §1. Se non è trattenuto da un legittimo impedimento, colui che dev’essere promosso all’episcopato, entro tre mesi da computare dal giorno della proclamazione se si tratta di un eletto, o dal ricevimento della lettera apostolica se si tratta di uno nominato, deve ricevere l’ordinazione episcopale.

(= CIC83, C.382 §2) §2. Il Vescovo eparchiale deve prendere possesso canonico dell’eparchia entro quattro mesi da computare dalla sua elezione o nomina.

Can. 189

§1. Il Vescovo eparchiale prende possesso canonico della eparchia quando è fatta la legittima intronizzazione, nella quale viene letta pubblicamente la lettera apostolica o patriarcale di provvisione canonica.

§2. Della avvenuta intronizzazione si stenda un documento che dev’essere sottoscritto dal Vescovo eparchiale stesso assieme al cancelliere e almeno da due testimoni e da conservare nell’archivio della curia eparchiale.

(= CIC83, C.382 §2) §3. Prima dell’intronizzazione il Vescovo non si intrometta, per nessun titolo, né da sé né per mezzo di altri, nel governo dell’eparchia; se però ha qualche ufficio nell’eparchia, lo può conservare ed esercitare.




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