Art.
I
La elezione
dei Vescovi
Can. 180
(cf CIC83,
C.378) Perché qualcuno sia ritenuto idoneo all’episcopato si richiede
che sia:
1° distinto
per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo delle anime e prudenza;
2° di buona
reputazione;
3° non legato
da vincolo matrimoniale;
4° almeno
di trentacinque anni d’età;
5°
costituito nell’ordine del presbiterato almeno da cinque anni;
6° dottore
o licenziato o almeno esperto in qualche scienza sacra.
Can. 181
§1. I
Vescovi entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale
sono designati a una sede eparchiale vacante, o a compiere qualche altra
funzione, con l’elezione canonica a norma dei cann. 947-957, a meno che non sia
disposto diversamente dal diritto comune.
§2. Tutti
gli altri Vescovi sono nominati dal Romano Pontefice, fermi restando i cann. 149
e 168.
Can. 182
§1. Solo i
membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale possono proporre i
candidati idonei all’episcopato; essi devono anche raccogliere, a norma del
diritto particolare, le informazioni e i documenti che sono necessari per
comprovare l’idoneità dei candidati, dopo aver ascoltato, se lo
ritengono opportuno, in segreto e singolarmente, alcuni presbiteri o anche
altri fedeli cristiani distinti per prudenza e vita cristiana.
§2. I
Vescovi comunichino al Patriarca le informazioni in tempo opportuno prima della
convocazione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; il Patriarca poi,
aggiungendo se è il caso proprie informazioni, invii la cosa a tutti i
membri del Sinodo.
§3. A meno
che il diritto particolare approvato dal Romano Pontefice non stabilisca
diversamente, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale esamini i nomi dei
candidati e componga mediante voto segreto l’elenco dei candidati che
sarà inviato dal Patriarca alla Sede Apostolica per ottenere l’assenso del Romano Pontefice.
§4.
L’assenso del Romano Pontefice, una volta dato per i singoli candidati, vale
finché non sarà stato esplicitamente revocato; nel qual caso il
nome del candidato deve essere radiato dall’elenco.
Can. 183
§1. Fatta
canonicamente la convocazione, se i due terzi dei Vescovi che sono tenuti a
partecipare al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, tolti coloro che
sono trattenuti da un legittimo impedimento, sono presenti nel luogo designato,
il Sinodo sia dichiarato canonico e si può procedere alla elezione.
§2. I
Vescovi eleggano liberamente colui che davanti al Signore ritengono degno e
idoneo più di tutti gli altri.
§3. Per la
elezione occorre la maggioranza assoluta dei voti di coloro che sono presenti;
dopo tre votazioni inefficaci, nella quarta votazione i voti vanno dati solo ai
due candidati che nella terza votazione hanno ricevuto la maggioranza dei voti.
§4. Se, a
causa della parità dei voti nella terza o quarta votazione, non consta
chi sia il candidato per la nuova votazione o chi sia stato eletto, la
parità si dirima in favore di colui che è più anziano per
ordinazione presbiterale; se nessuno precede gli altri per ordinazione presbiterale,
prevale chi è più anziano d’età.
Can. 184
§1. Se
l’eletto è tra quelli compresi nell’elenco dei candidati per il quale il
Romano Pontefice ha già dato l’assenso, il Patriarca deve intimare sotto
segreto l’avvenuta elezione all’eletto.
§2. Se
l’eletto ha accettato l’elezione, il Patriarca informi subito la Sede
Apostolica dell’accettazione della elezione e del giorno della proclamazione.
Can. 185
§1. Se
l’eletto non è compreso nell’elenco dei candidati, il Patriarca informi
subito la Sede Apostolica dell’avvenuta elezione per ottenere l’assenso del Romano Pontefice; il segreto sia
osservato da tutti coloro che in qualche modo sono venuti a conoscenza
dell’esito della votazione, anche verso l’eletto, finché non giunga al
Patriarca la notizia dell’assenso.
§2.
Ottenuto l’assenso del Romano Pontefice, il Patriarca
intìmi segretamente all’eletto la elezione e agisca a norma del can. 184, §2.
Can. 186
§1. Se il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale non può riunirsi, il
Patriarca, dopo aver consultato la Sede Apostolica, chieda per lettera i voti
dei Vescovi; in questo caso, per la validità dell’atto, il Patriarca
deve servirsi dell’opera di due Vescovi scrutatori, che devono essere designati
a norma del diritto particolare o, se manca, dal Patriarca col consenso del
Sinodo permanente.
§2. Gli
scrutatori, osservando il segreto, aprano le lettere dei Vescovi, contino i
voti e, stesa la relazione circa lo scrutinio eseguito, la sottoscrivano
assieme al Patriarca.
§3. Se uno
tra i candidati in questo unico scrutinio ha ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti dei membri del Sinodo, sia ritenuto eletto e il Patriarca proceda a
norma del can. 184 o 185; in caso contrario il Patriarca deferisce la cosa alla
Sede Apostolica.
Can. 187
§1. A
chiunque dev’essere promosso all’episcopato è necessaria la provvisione
canonica con la quale viene costituito Vescovo eparchiale di una determinata
eparchia o gli viene affidato un altro determinato incarico nella Chiesa.
(cf CIC83,
C.380) §2. Prima dell’ordinazione episcopale il candidato emetta la professione
di fede, come pure la promessa di obbedienza verso il Romano Pontefice e, nelle
Chiese patriarcali, anche la promessa di obbedienza verso il Patriarca nelle
cose in cui è soggetto al Patriarca a norma del diritto.
Can. 188
(= CIC83,
C.379) §1. Se non è trattenuto da un legittimo impedimento, colui che
dev’essere promosso all’episcopato, entro tre mesi da computare dal giorno
della proclamazione se si tratta di un eletto, o dal ricevimento della lettera
apostolica se si tratta di uno nominato, deve ricevere l’ordinazione
episcopale.
(= CIC83,
C.382 §2) §2. Il Vescovo eparchiale deve prendere possesso canonico
dell’eparchia entro quattro mesi da computare dalla sua elezione o nomina.
Can. 189
§1. Il
Vescovo eparchiale prende possesso canonico della eparchia quando è
fatta la legittima intronizzazione, nella quale viene letta pubblicamente la
lettera apostolica o patriarcale di provvisione canonica.
§2. Della
avvenuta intronizzazione si stenda un documento che dev’essere sottoscritto dal
Vescovo eparchiale stesso assieme al cancelliere e almeno da due testimoni e da
conservare nell’archivio della curia eparchiale.
(= CIC83,
C.382 §2) §3. Prima dell’intronizzazione il Vescovo non si intrometta, per
nessun titolo, né da sé né per mezzo di altri, nel governo
dell’eparchia; se però ha qualche ufficio nell’eparchia, lo può
conservare ed esercitare.
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