Art.
II
Diritti e
doveri dei Vescovi eparchiali
Can. 190
(= CIC83,
C.393) In tutti gli affari giuridici dell’eparchia il Vescovo eparchiale la
rappresenta.
Can. 191
(= CIC83,
C.391) §1. E’ compito del Vescovo eparchiale governare l’eparchia affidatagli
con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria.
§2. Il
Vescovo eparchiale esercita la potestà legislativa personalmente;
esercita la potestà esecutiva sia personalmente, sia per mezzo del
Protosincello o dei Sincelli; la potestà giudiziaria sia personalmente
sia per mezzo del Vicario giudiziale e dei giudici.
Can. 192
(cf CIC83,
C.383 §1) §1. Nell’esercizio della sua funzione pastorale il Vescovo eparchiale
si mostri sollecito verso tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure, di
qualsiasi età, condizione, nazione o Chiesa sui iuris, sia che abitino
nel territorio della eparchia sia che vi restino temporaneamente, rivolgendosi
con animo apostolico verso coloro che per la loro situazione di vita non
possono usufruire abbastanza della cura pastorale ordinaria, come pure verso
quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa.
§2. Il
Vescovo eparchiale curi in modo speciale che tutti i fedeli cristiani affidati
alle sue cure favoriscano l’unità fra i cristiani secondo i principi
approvati dalla Chiesa.
§3. Il
Vescovo eparchiale consideri affidati a sé nel Signore i non battezzati
e curi che risplenda anche per loro la carità di Cristo dalla
testimonianza dei fedeli cristiani che vivono nella comunione ecclesiastica.
(= CIC83,
C.384 a) §4. Il Vescovo eparchiale segua con particolare sollecitudine i
presbiteri, li ascolti come aiutanti e consiglieri, difenda i loro diritti e
curi che adempiano i doveri propri del loro stato e abbiano a loro
disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la
vita spirituale e intellettuale.
(cf 384 b)
§5. Il Vescovo eparchiale cerchi di provvedere, a norma del diritto, al conveniente
sostentamento, alla regolare previdenza e sicurezza sociale, come pure
all’assistenza sanitaria dei chierici e delle loro famiglie, se sono coniugati.
Can. 193
(cf CIC83,
C.384 b) §1. Il Vescovo eparchiale alla cui cura sono affidati dei fedeli
cristiani di un’altra Chiesa sui iuris ha il grave obbligo di provvedere in
ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della
propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e
favoriscano le relazioni con l’autorità superiore della stessa Chiesa.
(= 383 §2)
§2. Il Vescovo eparchiale provveda alle necessità spirituali di questi
fedeli cristiani, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci
della stessa Chiesa sui iuris e fedeli cristiani, oppure anche mediante un
Sincello costituito per la cura di questi fedeli cristiani.
§3. I
Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o
Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano
contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria
autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se
però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga
deferita alla Sede Apostolica.
Can. 194
(= CIC83,
C.383 §2) Il Vescovo eparchiale può conferire delle dignità ai
chierici suoi sudditi, esclusi tutti gli altri, ma a norma del diritto particolare della propria
Chiesa sui iuris.
Can. 195
(= CIC83,
C.385) Il Vescovo eparchiale favorisca al massimo le vocazioni sacerdotali,
diaconali, monastiche e di tutti gli altri membri di istituti di vita
consacrata e missionarie.
Can. 196
(= CIC83,
C.386 §1) §1. Il Vescovo eparchiale è tenuto a proporre e spiegare ai
fedeli cristiani le verità della fede che si devono credere e applicare
nei costumi, predicando personalmente con frequenza; abbia anche cura che si
osservino fedelmente le prescrizioni del diritto che riguardano il ministero
della parola di Dio, specialmente l’omelia e la formazione catechistica, in
modo che a tutti venga offerta l’intera dottrina cristiana.
§2. Il
Vescovo eparchiale difenda con fermezza l’integrità e l’unità
della fede.
Can. 197
(= CIC83,
C.387) Il Vescovo eparchiale, consapevole di essere obbligato a offrire un
esempio di santità nella carità, nell’umiltà e nella
semplicità di vita, si impegni a promuovere con ogni mezzo la
santità dei fedeli cristiani, secondo la vocazione propria di ciascuno;
inoltre, essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi
perché i fedeli cristiani affidati alle sue cure crescano nella grazia
mediante la celebrazione dei sacramenti e specialmente con la partecipazione
alla Divina Liturgia e inoltre perché conoscano profondamente il mistero
pasquale e lo vivano in modo da formare un corpo solo nell’unità della
carità di Cristo.
Can. 198
(cf CIC83,
C.388) Il Vescovo eparchiale celebri frequentemente la Divina Liturgia per il
popolo dell’eparchia a lui affidata; deve poi celebrare nei giorni stabiliti
dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
Can. 199
(cf CIC83,
C.835 §1) §1. Il Vescovo eparchiale come moderatore, promotore e custode di
tutta la vita liturgica nell’eparchia a lui affidata vigili perché essa
sia favorita il più possibile e sia ordinata secondo le prescrizioni e
anche le legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris.
(cf CIC83,
C.503) §2. Il Vescovo eparchiale curi che nella propria chiesa cattedrale si
celebri almeno una parte delle lodi divine anche ogni giorno, secondo le
legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris ; come pure che in ogni
parrocchia si celebrino le lodi divine per quanto possibile nei giorni di
domenica e nelle feste e inoltre nelle principali solennità e nelle loro
vigilie.
(cf CIC83,
C.389) §3. Il Vescovo eparchiale presieda frequentemente alle lodi divine nella chiesa cattedrale o in
un’altra chiesa specialmente nei giorni festivi di precetto e nelle altre
solennità in cui partecipa una parte notevole di popolo.
Can. 200
(cf CIC83,
C.390) E’ compito del Vescovo eparchiale celebrare in tutta l’eparchia le sacre
funzioni che, secondo le prescrizioni dei libri liturgici, devono essere da lui
celebrate solennemente, vestito con tutte le insegne pontificali, non
però fuori dei confini della propria eparchia senza il consenso espresso
o almeno ragionevolmente presunto del Vescovo eparchiale.
Can. 201
(= CIC83,
C.392) §1. Poiché il Vescovo eparchiale deve difendere l’unità
della Chiesa universale, è tenuto a promuovere la disciplina
ecclesiastica comune, come pure a far rispettare l’osservanza di tutte le leggi
ecclesiastiche e inoltre delle legittime consuetudini.
§2. Il
Vescovo eparchiale vigili perché non s’introducano abusi nella
disciplina ecclesiastica, soprattutto a riguardo del ministero della parola di Dio,
della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, del culto di Dio e dei Santi,
nell’esecuzione delle pie volontà.
Can. 202
I Vescovi
eparchiali di diverse Chiese sui iuris, che esercitano la loro potestà
nello stesso territorio, procurino di favorire l’unità di azione
confrontando i loro pareri negli incontri periodici e unendo le forze
sostengano le opere comuni volte a promuovere più speditamente il bene
della religione e tutelare più efficacemente la disciplina
ecclesiastica.
Can. 203
(= CIC83,
C.394) §1. Il Vescovo eparchiale favorisca nell’eparchia le varie forme di
apostolato e abbia cura di coordinare sotto la sua guida, in tutta l’eparchia o
nei particolari distretti della medesima, tutte le opere di apostolato,
conservando l’indole propria di ciascuna.
§2. Il
Vescovo eparchiale solleciti l’obbligo che hanno i fedeli cristiani di
esercitare l’apostolato secondo la condizione e l’attitudine di ciascuno e li
esorti a partecipare e a sostenere le varie opere di apostolato secondo le
necessità di luogo e di tempo.
§3. Il
Vescovo eparchiale promuova le associazioni di fedeli cristiani che perseguono
direttamente o indirettamente un fine spirituale erigendole, approvandole,
lodandole o raccomandandole, se è necessario, a norma del diritto.
Can. 204
(= CIC83,
C.395) §1. Il Vescovo eparchiale, anche se ha un Vescovo coadiutore o un
Vescovo ausiliare, ha l’obbligo di risiedere nella propria eparchia.
§2. Oltre
che a causa dei doveri che richiedono legittimamente la sua assenza fuori della
propria eparchia per una giusta causa, il Vescovo eparchiale può
assentarsi dalla sua eparchia ogni anno, non oltre un mese continuo o
interrotto, purché si premuri che nella sua assenza l’eparchia non ne
risenta alcun danno.
§3.
Però nei giorni delle principali solennità stabilite dal diritto
particolare secondo la tradizione della propria Chiesa sui iuris, il Vescovo
eparchiale non si allontani dalla propria eparchia se non per una grave causa.
§4. Se un
Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del
territorio della Chiesa patriarcale è rimasto assente illegittimamente
più di sei mesi dalla eparchia a lui affidata, il Patriarca deferisca
subito la cosa al Romano Pontefice; in tutti gli altri casi lo faccia il
Metropolita oppure, se il Metropolita stesso è stato assente
illegittimamente, lo faccia il Vescovo eparchiale più anziano per
ordinazione episcopale soggetto allo stesso Metropolita.
Can. 205
(= CIC83,
C.396 §1) §1. Il Vescovo eparchiale ha l’obbligo di visitare canonicamente ogni
anno o tutta o in parte l’eparchia, in modo che almeno ogni cinque anni visiti
canonicamente l’intera eparchia personalmente o, se è legittimamente
impedito, per mezzo del Vescovo coadiutore oppure del Vescovo ausiliare oppure
tramite il Protosincello o il Sincello, oppure mediante un altro presbitero.
(= CIC83,
C.397) §2. Sono soggetti alla visita canonica del Vescovo eparchiale le
persone, gli istituti cattolici, le cose e i luoghi sacri che stanno entro i
confini dell’eparchia.
§3. Il
Vescovo eparchiale può visitare i membri degli istituti religiosi e
delle società di vita comune a guisa dei religiosi di diritto pontificio
o patriarcale e le loro case, soltanto nei casi espressamente previsti dal
diritto.
Can. 206
(cf CIC83,
C.399 §1) §1. Il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i
confini del territorio della Chiesa patriarcale è tenuto a presentare al
Patriarca ogni cinque anni una relazione sullo stato dell’eparchia a lui
affidata secondo il modo stabilito dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale; il Vescovo invii al più presto una copia della relazione
alla Sede Apostolica.
§2. Tutti
gli altri Vescovi eparchiali devono presentare la stessa relazione ogni cinque
anni alla Sede Apostolica e, se si tratta dei Vescovi di una Chiesa patriarcale
o di una Chiesa metropolitana sui iuris, inviino al più presto una copia
della relazione al Patriarca o al Metropolita.
Can. 207
(cf CIC83,
C.383 §2) Il Vescovo eparchiale di qualunque Chiesa sui iuris, anche della
Chiesa latina, in occasione della relazione quinquennale, informi la Sede
Apostolica sullo stato e le necessità dei fedeli cristiani che, anche se
ascritti a un’altra Chiesa sui iuris, sono affidati alle sue cure.
Can. 208
(= CIC83,
C.400 §1) §1. Il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i
confini del territorio della Chiesa patriarcale, entro cinque anni da computare
dalla sua intronizzazione, compia la visita all’Urbe, possibilmente assieme al
Patriarca, per venerare le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo e
presentarsi al successore di san Pietro nel primato sulla Chiesa universale.
§2. Tutti
gli altri Vescovi eparchiali ogni cinque anni devono compiere la visita
all’Urbe, personalmente o, se sono legittimamente impediti, per mezzo di un
altro; se si tratta però di Vescovi di una Chiesa patriarcale è
desiderabile che almeno qualche volta la visita sia fatta assieme al Patriarca.
Can. 209
§1. Il
Vescovo eparchiale deve fare prima di tutti la commemorazione del Romano
Pontefice, in segno di piena comunione con lui, nella Divina Liturgia e nelle
lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici, e curare che sia fatta
fedelmente da tutti gli altri chierici dell’eparchia.
§2. Il
Vescovo eparchiale dev’essere commemorato da tutti i chierici nella Divina
Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
Can. 210
(= CIC83,
C.401 §§1-2) §1. Il Vescovo eparchiale che ha compiuto il settantacinquesimo
anno di età oppure che, per infermità o altra grave causa,
risulti meno idoneo all’adempimento del suo ufficio, è pregato di
presentare la rinuncia all’ufficio.
§2. La
rinuncia all’ufficio di Vescovo eparchiale va presentata al Patriarca, se si
tratta di un Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i
confini del territorio della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi la
rinuncia va presentata al Romano Pontefice e inoltre, se il Vescovo appartiene
alla Chiesa patriarcale, al più presto deve essere notificata al
Patriarca.
§3. Per
l’accettazione della rinuncia, il Patriarca necessita del consenso del Sinodo
permanente, a meno che non vi sia stato in precedenza un invito a rinunciare da
parte del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
Can. 211
(= CIC83,
C.402) §1. Il Vescovo eparchiale, la cui rinuncia all’ufficio è stata
accettata, ottiene il titolo di Vescovo emerito dell’eparchia che ha governato
e può conservare la sede della sua abitazione nella stessa eparchia, a
meno che in determinati casi per speciali circostanze la Sede Apostolica o, se
si tratta di un’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa
patriarcale, non provveda diversamente.
§2. Il
Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi deve
fare in modo che si provveda a un’adeguato e degno sostentamento del Vescovo
emerito, tenendo presente tuttavia l’obbligo primario a cui è tenuta
l’eparchia alla quale ha prestato servizio.
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