Art.
III
I Vescovi
coadiutori e i Vescovi ausiliari
Can. 212
(= CIC83,
C.403 §1) §1. Se le necessità pastorali dell’eparchia lo suggeriscono,
si costituiscano uno o più Vescovi ausiliari su richiesta del Vescovo
eparchiale.
§2. In
circostanze più gravi, anche di indole personale, può essere
costituito d’ufficio un Vescovo coadiutore con diritto di successione,
provvisto di speciali potestà.
Can. 213
(= CIC83,
C.405 §1) §1. Il Vescovo coadiutore, oltre ai diritti e doveri che sono
stabiliti dal diritto comune, ha anche quelli che sono determinati nella
lettera di provvisione canonica.
§2. I
diritti e doveri del Vescovo coadiutore, costituito dal Patriarca, li determina
lo stesso Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente; se invece si
tratta di concedere a un Vescovo coadiutore tutti i diritti e i doveri del
Vescovo eparchiale, è richiesto il consenso del Sinodo dei Vescovi della
Chiesta patriarcale.
(cf CIC83,
C.405 §1) §3. I diritti e i doveri del Vescovo ausiliare sono quelli stabiliti
dal diritto comune.
Can. 214
(cf CIC83,
C.404 §1) §1. Perché il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare
prendano il possesso canonico del loro ufficio devono esibire al
Vescovo eparchiale la lettera di provvisione canonica.
§2. Il
Vescovo coadiutore deve esibire inoltre la lettera di provvisione canonica al
collegio dei consultori eparchiali.
(CIC83,
C.404 §3) §3. Se invece il Vescovo eparchiale è totalmente impedito,
è sufficiente che il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare
esibiscano la lettera di provvisione canonica al collegio dei consultori
eparchiali.
(cf 404 §2)
§4. All’esibizione della lettera di provvisione canonica deve essere presente
il cancelliere, che mette agli atti il fatto.
Can. 215
(cf CIC83,
C.406) §1. Il Vescovo coadiutore fa le veci del Vescovo eparchiale assente o
impedito; egli deve essere nominato Protosincello e il Vescovo eparchiale deve
affidare a lui, a preferenza di altri, tutto ciò che per diritto
richiede uno speciale mandato.
(cf CIC83,
C.406 §2) §2. Il Vescovo eparchiale, fermo restando il §1, nomini il Vescovo
ausiliare Protosincello; se invece sono più di uno, nomini uno di loro
Protosincello e gli altri invece Sincelli.
(= CIC83,
C.407 §2) §3. Il Vescovo eparchiale nel valutare le cause di maggior
importanza, soprattutto di indole pastorale, prima degli altri consulti i
Vescovi ausiliari.
(= CIC83,
C.407 §3) §4. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare, per il fatto che
sono chiamati a partecipare alla sollecitudine del Vescovo eparchiale,
esercitino il loro ufficio in modo che in tutti gli affari agiscano con lui con
unanime consenso.
Can. 216
(= CIC83,
C.408) §1. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare che non siano
trattenuti da un giusto impedimento, ogni volta che ne siano richiesti dal Vescovo eparchiale,
devono compiere le funzioni che dovrebbe compiere lo stesso Vescovo eparchiale.
§2. Il
Vescovo eparchiale non affidi abitualmente ad altri i diritti episcopali e le
funzioni che il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare possono e vogliono
esercitare.
Can. 217
(= CIC83,
C.410) Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare hanno l’obbligo di
risiedere nella eparchia; non si allontanino da essa se non per breve tempo,
tranne a motivo di un incarico da svolgere fuori della eparchia oppure a causa
delle ferie che non dovranno protrarsi oltre un mese.
Can. 218
(= CIC83,
C.411) Per quanto riguarda la rinuncia all’ufficio di Vescovo coadiutore o di
Vescovo ausiliare, si applichino i cann. 210 e 211, §2; al rinunciante viene
attribuito il titolo di emerito dell’ufficio che ha svolto in precedenza.
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