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  • TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI
    • Capitolo I I VESCOVI
      • Art. IV La sede eparchiale vacante o impedita
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Art. IV

La sede eparchiale vacante o impedita

Can. 219

(= CIC83, C.416) La sede eparchiale diventa vacante con la morte, la rinuncia, la traslazione e la privazione del Vescovo eparchiale.

Can. 220

A riguardo delle sedi eparchiali vacanti, situate entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, oltre ai cann. 225-232 e fermi restando i cann. 222 e 223, si osservi quanto segue:

il Patriarca informi al più presto della vacanza della sede eparchiale la Sede Apostolica;

fino alla nomina dell’Amministratore eparchiale la potestà ordinaria del Vescovo eparchiale passa al Patriarca, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto particolare della Chiesa patriarcale o dal Romano Pontefice;

è compito del Patriarca nominare l’Amministratore eparchiale entro un mese utile da computare dall’avvenuta notificazione della vacanza della sede eparchiale, dopo aver consultato i Vescovi della curia patriarcale, se ce ne sono, altrimenti, consultato il Sinodo permanente; trascorso inutilmente un mese, la nomina dell’Amministratore è devoluta alla Sede Apostolica;

l’Amministratore dell’eparchia, dopo aver emessa la professione di fede davanti al Patriarca, ottiene la potestà che però non deve esercitare se non dopo aver preso il possesso canonico dell’ufficio; questo avviene esibendo la lettera della sua nomina al collegio dei consultori eparchiali;

spetta al Patriarca provvedere che alla sede eparchiale vacante sia dato al più presto e non oltre i termini stabiliti dal diritto comune un degno e idoneo Vescovo eparchiale.

Can. 221

Eccettuate le sedi eparchiali vacanti di cui nel can. 220, in tutti gli altri casi di sede eparchiale vacante, oltre ai cann. 225-232 e fermi restando i cann. 222 e 223, si osservi quanto segue:

il Metropolita, o altrimenti colui che presiede a norma del can. 271, §5 il collegio dei consultori eparchiali, informi al più presto della vacanza della sede eparchiale la Sede Apostolica e, se si tratta di un’eparchia della Chiesa patriarcale, anche il Patriarca;

(CIC83, C.419) il governo dell’eparchia, se la Sede Apostolica non ha provveduto diversamente, passa, fino alla costituzione dell’Amministratore eparchiale, al Vescovo ausiliare o, se sono più di uno, al Vescovo ausiliare più anziano per ordinazione episcopale o, se non c’è un Vescovo ausiliare, al collegio dei consultori eparchiali; i predetti governano interinalmente l’eparchia con la potestà che il diritto comune riconosce al Protosincello;

(cf CIC83, C.421 §1) il collegio dei consultori eparchiali, entro otto giorni, da computare dall’avvenuta notificazione della vacanza della sede eparchiale, deve eleggere l’Amministratore dell’eparchia; ma per la validità della elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei membri dello stesso collegio;

(CIC83, C.421 §2) se entro otto giorni non è stato eletto l’Amministratore dell’eparchia, oppure se l’eletto è privo delle condizioni richieste per la validità nel can. 227, §2, la nomina dell’Amministratore dell’eparchia è devoluta al Metropolita o, se costui manca o è impedito, alla Sede Apostolica;

l’Amministratore dell’eparchia legittimamente eletto o nominato ottiene immediatamente la potestà e non ha bisogno di alcuna conferma; egli informi al più presto la Sede Apostolica della sua elezione o della nomina da parte del Metropolita e, se appartiene alla Chiesa patriarcale, anche il Patriarca.

Can. 222

(cf CIC83, C.409 §1) Il Vescovo coadiutore, purché abbia già preso il possesso canonico del suo ufficio, con la vacanza della sede eparchiale diventa per il diritto stesso Amministratore dell’eparchia, finché non sarà intronizzato come Vescovo eparchiale.

Can. 223

(cf CIC83, C.418 §1) Nel caso di trasferimento a un’altra sede eparchiale, il Vescovo deve prendere il possesso canonico della nuova eparchia entro due mesi da computare dall’intimazione del trasferimento; nel frattempo però nella precedente eparchia:

ha i diritti e i doveri dell’Amministratore dell’eparchia;

conserva i privilegi onorifici dei Vescovi eparchiali;

percepisce integralmente i redditi del precedente ufficio.

Can. 224

(cf CIC83, C.481 §2) §1. Durante la vacanza della sede eparchiale il Protosincello e i Sincelli cessano immediatamente dall’ufficio, a meno che non siano:

Vescovi ordinati;

costituiti nell’eparchia del Patriarca;

costituiti nell’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, finché l’Amministratore dell’eparchia non abbia preso il possesso canonico del suo ufficio.

(CIC83, C.417) §2. Tutto ciò che è stato compiuto legittimamente dal Protosincello e dai Sincelli, i quali con la vacanza della sede eparchiale cessano immediatamente dall’ufficio, ha valore finché non hanno ricevuto notizia certa della vacanza della sede eparchiale.

(CIC83, C.409 §2) §3. Il Vescovo ausiliare durante la vacanza della sede eparchiale conserva le potestà, conferite dal diritto e da esercitare sotto l’autorità dell’Amministratore dell’eparchia, che aveva come Protosincello o Sincello a sede eparchiale piena, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Sede Apostolica o dal diritto particolare della propria Chiesa patriarcale.

Can. 225

(= CIC83, C.423) §1. Si elegge o si nomina un solo Amministratore dell’eparchia; è riprovata la consuetudine contraria.

§2. Se l’economo eparchiale diventa Amministratore dell’eparchia, il consiglio per gli affari economici elegga interinalmente un altro economo eparchiale.

Can. 226

(CIC83, C.437) Né il Patriarca né il collegio dei consultori eparchiali, costituendo l’Amministratore dell’eparchia, possono conservare per sé una parte di potestà, né determinare la durata della gestione dell’ufficio, né prestabilire altre restrizioni.

Can. 227

(cf CIC83, C.425) §1. L’Amministratore dell’eparchia si distingua per integrità, pietà, sana dottrina e prudenza.

§2. All’ufficio di Amministratore eparchiale può essere eletto o nominato validamente soltanto un Vescovo, oppure un presbitero che non sia legato dal vincolo matrimoniale, che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non sia già stato eletto, nominato o trasferito alla stessa sede eparchiale; se queste condizioni sono state trasgredite, gli atti di colui che è stato eletto o nominato Amministratore dell’eparchia sono nulli per il diritto stesso.

Can. 228

(= CIC83, C.428) §1. Mentre la sede eparchiale è vacante non si apporti alcuna innovazione.

§2. E’ vietato a coloro che interinalmente provvedono al governo dell’eparchia di compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio all’eparchia o ai diritti episcopali; a costoro e a tutti gli altri è proibito specialmente di sottrarre, distruggere o modificare, sia personalmente sia per mezzo di un altro, i documenti della curia eparchiale.

Can. 229

(cf CIC83, C.427) L’Amministratore dell’eparchia ha gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.

Can. 230

Se non è stato legittimamente provveduto diversamente:

l’Amministratore dell’eparchia ha diritto a una giusta remunerazione, da stabilire con legge di diritto particolare o determinata dalla legittima consuetudine, che dev’essere presa dai beni dell’eparchia;

tutti gli altri emolumenti che spettano al Vescovo eparchiale, mentre la sede eparchiale è vacante, siano riservati al futuro Vescovo eparchiale per le necessità dell’eparchia osservando le prescrizioni del diritto particolare che determinano il modo con cui erogare gli emolumenti.

Can. 231

(cf CIC83, C.430 §2) §1. La rinuncia dell’Amministratore dell’eparchia dev’essere presentata al Patriarca se è lui che ha designato l’Amministratore, altrimenti al collegio dei consultori eparchiali, nel quale caso non è necessario che sia accettata perché sia valida.

§2. La rimozione dell’Amministratore dell’eparchia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale compete al Patriarca col consenso del Sinodo permanente; altrimenti è riservata alla Sede Apostolica.

§3. Dopo la morte, la rinuncia o la rimozione dell’Amministratore dell’eparchia, ne venga costituito uno nuovo dalla stessa autorità e nello stesso modo prescritto per il precedente.

(cf 430 §1) §4. L’Amministratore dell’eparchia cessa dall’ufficio con la presa del possesso canonico dell’eparchia da parte del nuovo Vescovo eparchiale; il nuovo Vescovo eparchiale può esigere da lui un rendiconto dell’amministrazione.

Can. 232

§1. L’economo eparchiale, durante la vacanza della sede eparchiale, svolga il suo ufficio sotto l’autorità dell’Amministratore dell’eparchia; l’amministrazione dei beni ecclesiastici che, per la vacanza della sede eparchiale, non hanno un amministratore, è devoluta all’economo eparchiale, a meno che il Patriarca oppure il collegio dei consultori eparchiali non abbiano provveduto diversamente.

§2. Per quanto riguarda la rinuncia o la rimozione dell’economo eparchiale durante la vacanza della sede eparchiale, si deve osservare il can. 231, §§1 e 2.

§3. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell’economo eparchiale entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, la elezione o la nomina del nuovo economo appartiene al Patriarca dopo aver consultato i Vescovi della curia patriarcale, se ci sono, altrimenti consultato il Sinodo permanente; in tutti gli altri casi l’economo viene eletto dal collegio dei consultori eparchiali.

§4. L’economo eparchiale renda conto della sua amministrazione al nuovo Vescovo eparchiale; dopo il resoconto, se non è confermato dallo stesso nel suo ufficio, cessa dall’ufficio.

Can. 233

(cf CIC83, C.412-413) §1. Quando la sede eparchiale è talmente impedita per prigionia, confino, esilio oppure inabilità del Vescovo eparchiale che egli non può comunicare con i fedeli cristiani a sé affidati nemmeno per lettera, il governo dell’eparchia è presso il Vescovo coadiutore, a meno che il Patriarca non abbia provveduto altrimenti col consenso del Sinodo permanente nelle eparchie situate entro i confini del territorio della Chiesa che presiede, oppure la Sede Apostolica; se invece manca un Vescovo coadiutore oppure è impedito, il governo è presso il Protosincello, il Sincello o altro sacerdote idoneo, designato dal Vescovo eparchiale, il quale per il diritto stesso ha i diritti e i doveri del Protosincello; il Vescovo eparchiale però nel tempo opportuno può designarne più di uno, che si succedono a vicenda nell’ufficio.

(cf 413 §2) §2. Se costoro vengono meno oppure sono impediti dall’assumere il governo dell’eparchia, compete al collegio dei consultori eparchiali eleggere un sacerdote che governi l’eparchia.

(cf 413 §3) §3. Colui che ha assunto il governo dell’eparchia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, informi al più presto il Patriarca della sede eparchiale impedita e dell’ufficio assunto; in tutti gli altri casi informi la Sede Apostolica e, se appartiene a una Chiesa patriarcale, anche il Patriarca.




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