Art.
IV
La sede
eparchiale vacante o impedita
Can. 219
(= CIC83,
C.416) La sede eparchiale diventa vacante con la morte, la rinuncia, la
traslazione e la privazione del Vescovo eparchiale.
Can. 220
A riguardo
delle sedi eparchiali vacanti, situate entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, oltre ai cann. 225-232 e fermi restando i cann. 222 e 223, si
osservi quanto segue:
1° il
Patriarca informi al più presto della vacanza della sede eparchiale la
Sede Apostolica;
2° fino
alla nomina dell’Amministratore eparchiale la potestà ordinaria del
Vescovo eparchiale passa al Patriarca, a meno che non sia disposto diversamente
dal diritto particolare della Chiesa patriarcale o dal Romano Pontefice;
3° è
compito del Patriarca nominare l’Amministratore eparchiale entro un mese utile
da computare dall’avvenuta notificazione della vacanza della sede eparchiale,
dopo aver consultato i Vescovi della curia patriarcale, se ce ne sono,
altrimenti, consultato il Sinodo permanente; trascorso inutilmente un mese, la
nomina dell’Amministratore è devoluta alla Sede Apostolica;
4°
l’Amministratore dell’eparchia, dopo aver emessa la professione di fede davanti
al Patriarca, ottiene la potestà che però non deve esercitare se
non dopo aver preso il possesso canonico dell’ufficio; questo avviene esibendo
la lettera della sua nomina al collegio dei consultori eparchiali;
5° spetta
al Patriarca provvedere che alla sede eparchiale vacante sia dato al più
presto e non oltre i termini stabiliti dal diritto comune un degno e idoneo
Vescovo eparchiale.
Can. 221
Eccettuate
le sedi eparchiali vacanti di cui nel can. 220, in tutti gli altri casi di sede
eparchiale vacante, oltre ai cann. 225-232 e fermi restando i cann. 222 e 223,
si osservi quanto segue:
1° il
Metropolita, o altrimenti colui che presiede a norma del can. 271, §5 il collegio dei
consultori eparchiali, informi al più presto della vacanza della sede
eparchiale la Sede Apostolica e, se si tratta di un’eparchia della Chiesa
patriarcale, anche il Patriarca;
(CIC83,
C.419) 2° il governo dell’eparchia, se la Sede Apostolica non ha provveduto
diversamente, passa, fino alla costituzione dell’Amministratore eparchiale, al
Vescovo ausiliare o, se sono più di uno, al Vescovo ausiliare più
anziano per ordinazione episcopale o, se non c’è un Vescovo ausiliare,
al collegio dei consultori eparchiali; i predetti governano interinalmente
l’eparchia con la potestà che il diritto comune riconosce al
Protosincello;
(cf CIC83,
C.421 §1)3° il collegio dei consultori eparchiali, entro otto giorni, da
computare dall’avvenuta notificazione della vacanza della sede eparchiale, deve
eleggere l’Amministratore dell’eparchia; ma per la validità della
elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei membri dello
stesso collegio;
(CIC83,
C.421 §2) 4° se entro otto giorni non è stato eletto l’Amministratore
dell’eparchia, oppure se l’eletto è privo delle condizioni richieste per
la validità nel can. 227, §2, la nomina dell’Amministratore
dell’eparchia è devoluta al Metropolita o, se costui manca o è
impedito, alla Sede Apostolica;
5°
l’Amministratore dell’eparchia legittimamente eletto o nominato ottiene
immediatamente la potestà e non ha bisogno di alcuna conferma; egli
informi al più presto la Sede Apostolica della sua elezione o della
nomina da parte del Metropolita e, se appartiene alla Chiesa patriarcale, anche
il Patriarca.
Can. 222
(cf CIC83,
C.409 §1) Il Vescovo coadiutore, purché abbia già preso il
possesso canonico del suo ufficio, con la vacanza della
sede eparchiale diventa per il diritto stesso Amministratore dell’eparchia,
finché non sarà intronizzato come Vescovo eparchiale.
Can. 223
(cf CIC83,
C.418 §1) Nel caso di trasferimento a un’altra sede eparchiale, il Vescovo deve
prendere il possesso canonico della nuova eparchia entro due mesi da computare
dall’intimazione del trasferimento; nel frattempo
però nella precedente eparchia:
1° ha i
diritti e i doveri dell’Amministratore dell’eparchia;
2° conserva
i privilegi onorifici dei Vescovi eparchiali;
3° percepisce
integralmente i redditi del precedente ufficio.
Can. 224
(cf CIC83,
C.481 §2) §1. Durante la vacanza della sede eparchiale il Protosincello e i
Sincelli cessano immediatamente dall’ufficio, a meno che non siano:
1° Vescovi
ordinati;
2°
costituiti nell’eparchia del Patriarca;
3°
costituiti nell’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, finché l’Amministratore dell’eparchia non abbia preso il
possesso canonico del suo ufficio.
(CIC83,
C.417) §2. Tutto ciò che è stato compiuto legittimamente dal
Protosincello e dai Sincelli, i quali con la vacanza della sede eparchiale
cessano immediatamente dall’ufficio, ha valore finché non hanno ricevuto
notizia certa della vacanza della sede eparchiale.
(CIC83,
C.409 §2) §3. Il Vescovo ausiliare durante la vacanza della sede eparchiale
conserva le potestà, conferite dal diritto e da esercitare sotto
l’autorità dell’Amministratore dell’eparchia, che aveva come
Protosincello o Sincello a sede eparchiale piena, a meno che non sia stabilito
diversamente dalla Sede Apostolica o dal diritto particolare della propria
Chiesa patriarcale.
Can. 225
(= CIC83,
C.423) §1. Si elegge o si nomina un solo Amministratore dell’eparchia; è
riprovata la consuetudine contraria.
§2. Se
l’economo eparchiale diventa Amministratore dell’eparchia, il consiglio per gli
affari economici elegga interinalmente un altro economo eparchiale.
Can. 226
(CIC83,
C.437) Né il Patriarca né il collegio dei consultori eparchiali,
costituendo l’Amministratore dell’eparchia, possono conservare per sé
una parte di potestà, né determinare la durata della gestione
dell’ufficio, né prestabilire altre restrizioni.
Can. 227
(cf CIC83,
C.425) §1. L’Amministratore dell’eparchia si distingua per integrità,
pietà, sana dottrina e prudenza.
§2. All’ufficio
di Amministratore eparchiale può essere eletto o nominato validamente
soltanto un Vescovo, oppure un presbitero che non sia legato dal vincolo
matrimoniale, che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e che
non sia già stato eletto, nominato o trasferito alla stessa sede
eparchiale; se queste condizioni sono state trasgredite, gli atti di colui che
è stato eletto o nominato Amministratore dell’eparchia sono nulli per il
diritto stesso.
Can. 228
(= CIC83,
C.428) §1. Mentre la sede eparchiale è vacante non si apporti alcuna
innovazione.
§2. E’
vietato a coloro che interinalmente provvedono al governo dell’eparchia di
compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio all’eparchia o ai
diritti episcopali; a costoro e a tutti gli altri è proibito
specialmente di sottrarre, distruggere o modificare, sia personalmente sia per
mezzo di un altro, i documenti della curia eparchiale.
Can. 229
(cf CIC83,
C.427) L’Amministratore dell’eparchia ha gli stessi diritti e doveri del
Vescovo eparchiale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non
consti dalla natura della cosa.
Can. 230
Se non
è stato legittimamente provveduto diversamente:
1°
l’Amministratore dell’eparchia ha diritto a una giusta remunerazione, da
stabilire con legge di diritto particolare o determinata dalla legittima
consuetudine, che dev’essere presa dai beni dell’eparchia;
2° tutti
gli altri emolumenti che spettano al Vescovo eparchiale, mentre la sede
eparchiale è vacante, siano riservati al futuro Vescovo eparchiale per
le necessità dell’eparchia osservando le prescrizioni del diritto
particolare che determinano il modo con cui erogare gli emolumenti.
Can. 231
(cf CIC83,
C.430 §2) §1. La rinuncia dell’Amministratore dell’eparchia dev’essere
presentata al Patriarca se è lui che ha designato l’Amministratore,
altrimenti al collegio dei consultori eparchiali, nel quale caso non è
necessario che sia accettata perché sia valida.
§2. La
rimozione dell’Amministratore dell’eparchia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale
compete al Patriarca col consenso del Sinodo permanente; altrimenti
è riservata alla Sede Apostolica.
§3. Dopo la
morte, la rinuncia o la rimozione dell’Amministratore dell’eparchia, ne venga
costituito uno nuovo dalla stessa autorità e nello stesso modo
prescritto per il precedente.
(cf 430 §1)
§4. L’Amministratore dell’eparchia cessa dall’ufficio con la presa del possesso canonico dell’eparchia da
parte del nuovo Vescovo eparchiale; il nuovo Vescovo eparchiale può
esigere da lui un rendiconto dell’amministrazione.
Can. 232
§1.
L’economo eparchiale, durante la vacanza della sede eparchiale, svolga il suo
ufficio sotto l’autorità dell’Amministratore dell’eparchia;
l’amministrazione dei beni ecclesiastici che, per la vacanza della sede
eparchiale, non hanno un amministratore, è devoluta all’economo
eparchiale, a meno che il Patriarca oppure il collegio dei consultori
eparchiali non abbiano provveduto diversamente.
§2. Per
quanto riguarda la rinuncia o la rimozione dell’economo eparchiale durante la vacanza
della sede eparchiale, si deve osservare il can. 231, §§1 e 2.
§3. Venuto
meno in qualsiasi modo il diritto dell’economo eparchiale entro i confini del territorio della Chiesa
patriarcale, la elezione o la nomina del nuovo economo appartiene al Patriarca
dopo aver consultato i Vescovi della curia patriarcale, se ci sono, altrimenti
consultato il Sinodo permanente; in tutti gli altri casi l’economo viene eletto
dal collegio dei consultori eparchiali.
§4.
L’economo eparchiale renda conto della sua amministrazione al nuovo Vescovo
eparchiale; dopo il resoconto, se non è confermato dallo stesso nel suo
ufficio, cessa dall’ufficio.
Can. 233
(cf CIC83,
C.412-413) §1. Quando la sede eparchiale è talmente impedita per
prigionia, confino, esilio oppure inabilità del Vescovo eparchiale che
egli non può comunicare con i fedeli cristiani a sé affidati
nemmeno per lettera, il governo dell’eparchia è presso il Vescovo
coadiutore, a meno che il Patriarca non abbia provveduto altrimenti col
consenso del Sinodo permanente nelle eparchie situate entro i confini del
territorio della Chiesa che presiede, oppure la Sede Apostolica; se invece
manca un Vescovo coadiutore oppure è impedito, il governo è
presso il Protosincello, il Sincello o altro sacerdote idoneo, designato dal
Vescovo eparchiale, il quale per il diritto stesso ha i diritti e i doveri del
Protosincello; il Vescovo eparchiale però nel tempo opportuno può
designarne più di uno, che si succedono a vicenda nell’ufficio.
(cf 413 §2)
§2. Se costoro vengono meno oppure sono impediti dall’assumere il governo
dell’eparchia, compete al collegio dei consultori eparchiali eleggere un
sacerdote che governi l’eparchia.
(cf 413 §3)
§3. Colui che ha assunto il governo dell’eparchia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale,
informi al più presto il Patriarca della sede eparchiale impedita e
dell’ufficio assunto; in tutti gli altri casi informi la Sede Apostolica e, se
appartiene a una Chiesa patriarcale, anche il Patriarca.
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