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  • TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI
    • Capitolo II GLI ORGANI CHE AIUTANO IL VESCOVO EPARCHIALE NEL GOVERNO DELL’EPARCHIA
      • Art. I L’assemblea eparchiale
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Capitolo II

GLI ORGANI CHE AIUTANO IL VESCOVO EPARCHIALE NEL GOVERNO DELL’EPARCHIA

Art. I

L’assemblea eparchiale

Can. 235

(cf CIC83, C.460) L’assemblea eparchiale presta al Vescovo eparchiale un’opera di aiuto in quelle cose che si riferiscono a speciali necessità o all’utilità dell’eparchia.

Can. 236

(= CIC83, C.461 §1) L’assemblea eparchiale venga convocata, a giudizio del Vescovo eparchiale e dopo aver consultato il consiglio presbiterale, ogniqualvolta le circostanze lo consigliano.

Can. 237

(cf CIC83, C.462 §1) §1. E’ compito del Vescovo eparchiale convocare l’assemblea eparchiale, presiederla personalmente o a mezzo di un altro, trasferirla, prorogarla, sospenderla e scioglierla.

§2. Quando la sede eparchiale diventa vacante l’assemblea eparchiale è sospesa dal diritto stesso, finché il nuovo Vescovo eparchiale non decide sulla cosa.

Can. 238

(cf CIC83, C.463) §1. All’assemblea eparchiale devono essere convocati e devono recarsi:

il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;

il Protosincello, i Sincelli, il Vicario giudiziale e l’economo eparchiale;

i consultori eparchiali;

il rettore del seminario eparchiale maggiore;

i protopresbiteri;

almeno un parroco per ogni distretto, che dev’essere eletto da tutti coloro che attualmente vi hanno la cura d’anime; all’elezione presiede il protopresbitero; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se lo stesso è impedito;

i membri del consiglio presbiterale e inoltre alcuni delegati del consiglio pastorale, se esiste, da eleggere dallo stesso consiglio secondo il modo e il numero stabiliti dal diritto particolare;

alcuni diaconi eletti a norma del diritto particolare;

i Superiori dei monasteri sui iuris e alcuni Superiori di tutti gli altri istituti di vita consacrata che hanno una casa nell’eparchia, da eleggere secondo il numero e il modo stabilito dal diritto particolare;

10° dei laici eletti dal consiglio pastorale, se esiste, altrimenti nel modo determinato dal Vescovo eparchiale, così che il numero dei laici non superi un terzo dei membri dell’assemblea eparchiale.

(CIC83, C.463 §2) §2. Il Vescovo eparchiale, se lo giudica opportuno, può invitare all’assemblea eparchiale anche altri, non escluse delle persone di altre Chiese sui iuris, e a tutti costoro può concedere anche il diritto di votare.

(CIC83, C.463 §3) §3. All’assemblea eparchiale possono essere invitati anche alcuni osservatori provenienti da Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche.

Can. 239

(= CIC83, C.464) Coloro che devono recarsi all’assemblea eparchiale, anche se sono trattenuti da un legittimo impedimento, non possono inviare un procuratore che partecipi all’assemblea eparchiale a loro nome, ma informino il Vescovo eparchiale dell’impedimento.

Can. 240

§1. Fermo restando il diritto di ogni fedele cristiano di indicare delle questioni da trattare nell’assemblea eparchiale, è compito del solo Vescovo eparchiale stabilire gli argomenti da trattare in questa assemblea.

§2. Il Vescovo eparchiale nel tempo opportuno costituisca una o più commissioni il cui compito è quello di predisporre gli argomenti da trattare nell’assemblea eparchiale.

§3. Il Vescovo eparchiale abbia anche cura che a tempo opportuno sia dato a tutti coloro che sono stati convocati lo schema degli argomenti da trattare.

(= CIC83, C.465) §4. Tutte le questioni proposte siano sottoposte alla libera discussione nelle sessioni dell’assemblea eparchiale.

Can. 241

(cf CIC83, C.466) Nell’assemblea eparchiale il solo legislatore è il Vescovo eparchiale, mentre tutti gli altri hanno solamente il voto consultivo; lui solo sottoscrive le decisioni di qualunque genere prese nell’assemblea eparchiale; se esse sono promulgate nella stessa assemblea, cominciano ad obbligare subito, a meno che non sia espressamente disposto diversamente.

Can. 242

Il Vescovo eparchiale comunichi all’autorità determinata dal diritto particolare della Chiesa sui iuris il testo di leggi, dichiarazioni e decreti che sono stati emanati nell’assemblea eparchiale.




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