Capitolo
II
GLI ORGANI
CHE AIUTANO IL VESCOVO EPARCHIALE NEL GOVERNO DELL’EPARCHIA
Art.
I
L’assemblea
eparchiale
Can. 235
(cf CIC83,
C.460) L’assemblea eparchiale presta al Vescovo eparchiale un’opera di aiuto in
quelle cose che si riferiscono a speciali necessità o all’utilità
dell’eparchia.
Can. 236
(= CIC83,
C.461 §1) L’assemblea eparchiale venga convocata, a giudizio del Vescovo
eparchiale e dopo aver consultato il consiglio presbiterale, ogniqualvolta le
circostanze lo consigliano.
Can. 237
(cf CIC83,
C.462 §1) §1. E’ compito del Vescovo eparchiale convocare l’assemblea
eparchiale, presiederla personalmente o a mezzo di un altro, trasferirla,
prorogarla, sospenderla e scioglierla.
§2. Quando
la sede eparchiale diventa vacante l’assemblea eparchiale è sospesa dal
diritto stesso, finché il nuovo Vescovo eparchiale non decide sulla
cosa.
Can. 238
(cf CIC83,
C.463) §1. All’assemblea eparchiale devono essere convocati e devono recarsi:
1° il
Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;
2° il
Protosincello, i Sincelli, il Vicario giudiziale e l’economo eparchiale;
3° i
consultori eparchiali;
4° il
rettore del seminario eparchiale maggiore;
5° i
protopresbiteri;
6° almeno
un parroco per ogni distretto, che dev’essere eletto da tutti coloro che
attualmente vi hanno la cura d’anime; all’elezione presiede il protopresbitero;
inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se lo stesso
è impedito;
7° i membri
del consiglio presbiterale e inoltre
alcuni delegati del consiglio pastorale, se esiste, da eleggere dallo stesso consiglio
secondo il modo e il numero stabiliti dal diritto particolare;
8° alcuni
diaconi eletti a norma del diritto particolare;
9° i
Superiori dei monasteri sui iuris e alcuni Superiori di tutti gli altri
istituti di vita consacrata che hanno una casa nell’eparchia, da eleggere
secondo il numero e il modo stabilito dal diritto particolare;
10° dei
laici eletti dal consiglio pastorale, se esiste, altrimenti nel modo
determinato dal Vescovo eparchiale, così che il numero dei laici non
superi un terzo dei membri dell’assemblea eparchiale.
(CIC83,
C.463 §2) §2. Il Vescovo eparchiale, se lo giudica opportuno, può
invitare all’assemblea eparchiale anche altri, non escluse delle persone di
altre Chiese sui iuris, e a tutti costoro può concedere anche il diritto
di votare.
(CIC83,
C.463 §3) §3. All’assemblea eparchiale possono essere invitati anche alcuni
osservatori provenienti da Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche.
Can. 239
(= CIC83,
C.464) Coloro che devono recarsi all’assemblea eparchiale, anche se sono
trattenuti da un legittimo impedimento, non possono inviare un procuratore che
partecipi all’assemblea eparchiale a loro nome, ma informino il Vescovo
eparchiale dell’impedimento.
Can. 240
§1. Fermo
restando il diritto di ogni fedele cristiano di indicare delle questioni da
trattare nell’assemblea eparchiale, è compito del solo Vescovo eparchiale stabilire
gli argomenti da trattare in questa assemblea.
§2. Il
Vescovo eparchiale nel tempo opportuno costituisca una o più commissioni
il cui compito è quello di predisporre gli argomenti da trattare
nell’assemblea eparchiale.
§3. Il
Vescovo eparchiale abbia anche cura che a tempo opportuno sia dato a tutti
coloro che sono stati convocati lo schema degli argomenti da trattare.
(= CIC83,
C.465) §4. Tutte le questioni proposte siano sottoposte alla libera discussione
nelle sessioni dell’assemblea eparchiale.
Can. 241
(cf CIC83,
C.466) Nell’assemblea eparchiale il solo legislatore è il Vescovo
eparchiale, mentre tutti gli altri hanno solamente il voto consultivo; lui solo
sottoscrive le decisioni di qualunque genere prese nell’assemblea eparchiale;
se esse sono promulgate nella stessa assemblea, cominciano ad obbligare subito,
a meno che non sia espressamente disposto diversamente.
Can. 242
Il Vescovo
eparchiale comunichi all’autorità determinata dal diritto particolare
della Chiesa sui iuris il testo di leggi, dichiarazioni e decreti che sono
stati emanati nell’assemblea eparchiale.
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