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  • TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI
    • Capitolo II GLI ORGANI CHE AIUTANO IL VESCOVO EPARCHIALE NEL GOVERNO DELL’EPARCHIA
      • Art. II La curia eparchiale
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Art. II

La curia eparchiale

Can. 243

(cf CIC83, C.469) §1. Il Vescovo eparchiale deve avere, vicino alla sua sede, la curia eparchiale che lo aiuta nel governo dell’eparchia a lui affidata.

§2. Appartengono alla curia eparchiale il Protosincello, i Sincelli, il Vicario giudiziale, l’economo eparchiale e il consiglio per gli affari economici, il cancelliere, i giudici eparchiali, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, i notai e altre persone che sono assunte dal Vescovo eparchiale per espletare correttamente gli uffici della curia eparchiale.

§3. Il Vescovo eparchiale, se lo esigono le necessità o l’utilità della eparchia, può costituire anche altri uffici nella curia eparchiale.

Can. 244

(= CIC83, C.470) §1. La nomina e la rimozione dagli uffici di coloro che esercitano un ufficio nella curia eparchiale spetta al Vescovo eparchiale.

(= CIC83, C.471) §2. Tutti coloro che sono ammessi agli uffici nella curia eparchiale devono:

emettere la promessa di adempiere fedelmente l’ufficio secondo il modo determinato dal diritto oppure dal Vescovo eparchiale;

osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinati dal diritto oppure dal Vescovo eparchiale.

Il Protosincello e i Sincelli

Can. 245

(= CIC83, C.475 §1) In ciascuna eparchia si deve costituire il Protosincello affinché, con la potestà ordinaria vicaria di cui è provvisto a norma del diritto comune, aiuti il Vescovo eparchiale nel governo dell’intera eparchia.

Can. 246

(cf CIC83, C.476) Ogniqualvolta lo richiede il buon governo dell’eparchia, possono essere costituiti uno o più Sincelli, i quali cioè per il diritto stesso hanno la medesima potestà che il diritto attribuisce al Protosincello relativamente a una determinata parte dell’eparchia o in un determinato genere di affari, oppure nei riguardi dei fedeli cristiani ascritti a un’altra Chiesa sui iuris o di un determinato raggruppamento di persone.

Can. 247

(CIC83, C.477 §1 a) §1. Il Protosincello e i Sincelli sono nominati liberamente dal Vescovo eparchiale e da lui possono liberamente essere rimossi, fermo restando il can. 215, §§1 e 2.

(cf CIC83, C.478 §1) §2. Il Protosincello e il Sincello siano sacerdoti celibi, a meno che il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non stabilisca diversamente, ascritti possibilmente tra i chierici dell’eparchia, di età non inferiore ai trent’anni, laureati o licenziati o almeno esperti in qualche scienza sacra, raccomandabili per sana dottrina, rettitudine, prudenza ed esperienza nel trattare gli affari.

(= CIC83, C.478 §2 b) §3. Non sia conferito l’ufficio di Protosincello o di Sincello ai consanguinei del Vescovo eparchiale fino al quarto grado compreso.

§4. Il Vescovo eparchiale può assumere il Protosincello e i Sincelli anche da un’altra eparchia o da un’altra Chiesa sui iuris, col consenso però del loro Vescovo eparchiale.

Can. 248

(cf CIC83, C.479 §1-2) §1. Se per diritto comune non è espressamente disposto diversamente, al Protosincello in tutta l’eparchia, e ai Sincelli invece dentro l’ambito dell’ufficio a loro conferito, compete la stessa potestà esecutiva di governo che ha il Vescovo eparchiale, ad eccezione di quelle cose che il Vescovo eparchiale ha riservato a sé o ad altri, oppure che per diritto comune richiedono il suo mandato speciale, non ottenuto il quale, l’atto per il quale è richiesto un tale mandato, è nullo.

§2. Al Protosincello e ai Sincelli, nell’ambito della loro competenza, competono anche le facoltà abituali concesse dalla Sede Apostolica al Vescovo eparchiale, come pure l’esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica o del Patriarca, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente oppure che non sia stata scelta l’abilità della persona del Vescovo eparchiale.

Can. 249

(= CIC83, C.480) Il Protosincello e i Sincelli devono riferire al Vescovo eparchiale sui principali affari programmati e attuati, né mai agiscano contro la sua volontà e la sua intenzione.

Can. 250

I Protosincelli e i Sincelli presbiteri, durante il loro incarico, hanno i privilegi e le insegne della prima dignità dopo quella episcopale.

Can. 251

(= CIC83, C.481 §1) §1. Il Protosincello e i Sincelli cessano dall’ufficio con lo scadere del tempo determinato, con la rinuncia accettata dal Vescovo eparchiale e con la rimozione.

§2. Durante la vacanza della sede eparchiale, a riguardo del Protosincello e dei Sincelli si osservi il can. 224.

(CIC83, C.481 §2) §3. Mentre è sospeso l’ufficio del Vescovo eparchiale è sospesa la potestà del Protosincello e dei Sincelli, a meno che non siano Vescovi ordinati.

Il cancelliere e gli altri notai e l’archivio della curia eparchiale

Can. 252

(= CIC83, C.482) §1. Nella curia eparchiale sia costituito il cancelliere, che sia presbitero o diacono, il cui principale dovere, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare, consiste nel curare che siano redatti e sbrigati gli atti di curia e che siano conservati nell’archivio della curia eparchiale.

§2. Se sembra necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, col nome di vice-cancelliere.

§3. Il cancelliere come pure il vice-cancelliere sono per il diritto stesso notai della curia eparchiale.

Can. 253

(= CIC83, C.483) §1. Oltre al cancelliere possono essere costituiti altri notai, la cui firma fa pubblica fede, e questo sia per qualsiasi atto, sia per gli atti giudiziari soltanto, sia per i soli atti di una determinata causa, oppure di un affare.

§2. I notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un chierico, il notaio dev’essere sacerdote.

Can. 254

(= CIC83, C.484) E’ compito dei notai:

stendere per iscritto gli atti e i documenti riguardanti i decreti, le disposizioni, gli obblighi o altre cose che richiedono la loro opera;

verbalizzare fedelmente gli atti compiuti e apporvi la firma con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’anno;

esibire gli atti e i documenti, osservando quanto è prescritto, a chi ne fa legittima richiesta, e dichiarare le loro copie conformi all’originale.

Can. 255

(= CIC83, C.485) Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio dal Vescovo eparchiale, ma non dall’Amministratore dell’eparchia, se non con il consenso del collegio dei consultori eparchiali.

Can. 256

(cf CIC83, C.486 §2) §1. Il Vescovo eparchiale costituisca in un luogo sicuro l’archivio della curia eparchiale in cui siano conservati i documenti che riguardano gli affari dell’eparchia.

§2. Si componga con ogni diligenza e sollecitudine l’inventario dei documenti che sono custoditi nell’archivio della curia eparchiale, con un loro breve riassunto.

Can. 257

(= CIC83, C.487) §1. L’archivio della curia eparchiale deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave il Vescovo eparchiale e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi senza la licenza del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere.

§2. E’ diritto di coloro che ne hanno interesse ricevere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica dei documenti che per loro natura sono pubblici o che riguardano lo stato della loro persona.

Can. 258

(cf CIC83, C.488) Non è lecito asportare dall’archivio della curia eparchiale documenti, se non soltanto per breve tempo e inoltre con la licenza o del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere.

Can. 259

(= CIC83, C.489) §1. Vi sia nella curia eparchiale anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio della curia eparchiale, un armadio segreto ben chiuso e sotto chiave, che non possa essere rimosso dal suo posto, in cui siano custoditi i documenti che devono essere conservati sotto segreto.

§2. Ogni anno si distruggano gli atti delle procedure usate nell’infliggere pene in materia di costumi ai rei deceduti oppure che sono concluse da un decennio, conservando un breve sommario del fatto e il testo della sentenza definitiva o del decreto.

Can. 260

(= CIC83, C.490) §1. Solo il Vescovo eparchiale abbia la chiave dell’archivio segreto o dell’armadio segreto.

§2. Mentre è vacante la sede eparchiale, non si apra l’archivio segreto o l’armadio segreto se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore eparchiale.

§3. Non siano asportati documenti dall’archivio segreto o dall’armadio segreto.

Can. 261

(= CIC83, C.491 §1) §1. Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell’eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell’inventario degli atti e dei documenti, di cui una sia conservata nell’archivio proprio e l’altra nell’archivio della curia eparchiale.

§2. Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale.

L’economo eparchiale e il consiglio per gli affari economici

Can. 262

(= CIC83, C.494 §1) §1. Il Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il collegio dei consultori eparchiali e inoltre il consiglio per gli affari economici, nomini l’economo eparchiale, che sia un fedele cristiano veramente esperto in economia e distinto per onestà.

§2. L’economo eparchiale è nominato per un tempo determinato dal diritto particolare; durante la sua funzione non sia rimosso se non per una grave causa da valutare dal Vescovo eparchiale dopo aver consultato il collegio dei consultori eparchiali e il consiglio per gli affari economici.

§3. E’ compito dell’economo eparchiale amministrare i beni temporali dell’eparchia, sotto la potestà del Vescovo eparchiale che dovrà determinare più in concreto i suoi diritti e i rapporti col consiglio per gli affari economici; vigilare sull’amministrazione dei beni ecclesiastici in tutta l’eparchia, provvedere alla loro conservazione, tutela e incremento, supplire alla negligenza degli amministratori locali e amministrare personalmente i beni ecclesiastici che mancano di un amministratore designato dal diritto.

§4. L’economo eparchiale deve rendere conto dell’amministrazione al Vescovo eparchiale ogni anno e ogni volta che ne è richiesto dallo stesso Vescovo; il Vescovo eparchiale poi esamini i conti presentati dall’economo eparchiale per mezzo del consiglio per gli affari economici.

§5. Per quanto riguarda i doveri dell’economo eparchiale quando la sede eparchiale è vacante si osservi il can. 232.

Can. 263

(cf CIC83, C.492 §1) §1. Il Vescovo eparchiale istituisca il consiglio per gli affari economici, che consta di un presidente che è il Vescovo eparchiale stesso, e di alcune persone idonee esperte anche, per quanto è possibile, in diritto civile, da nominare dal Vescovo eparchiale dopo aver consultato il collegio dei consultori eparchiali, a meno che non sia stato già provveduto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris in un altro modo equivalente, fermo restando sempre che chi è stato eletto o nominato da altri ha sempre bisogno della conferma del Vescovo eparchiale.

§2. L’economo eparchiale è membro di diritto del consiglio per gli affari economici.

§3. Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del Vescovo eparchiale fino al quarto grado compreso di consanguineità o di affinità.

(cf CIC83, C.1277) §4. Il Vescovo eparchiale, negli atti di maggior importanza che riguardano l’economia non tralasci di ascoltare il consiglio per gli affari economici; i membri di esso però hanno solo voto consultivo, a meno che per diritto comune in casi espressi in modo specifico o da un documento di fondazione non si esiga il loro consenso.

(= CIC83, C.493) §5. Oltre alle altre funzioni affidategli dal diritto comune, è compito del consiglio per gli affari economici preparare ogni anno il conto dei proventi e delle spese che si prevedono nell’anno venturo per il governo dell’intera eparchia, e inoltre approvare a fine d’anno il consuntivo delle entrate e delle uscite.




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