Art.
III
Il
consiglio presbiterale e il collegio dei consultori eparchiali
Can. 264
(cf CIC83,
C.495) Nell’eparchia dev’essere costituito il consiglio presbiterale,
cioè un gruppo di sacerdoti che rappresentano il presbiterio, il quale
col suo consiglio aiuta il Vescovo eparchiale, a norma del diritto, in ciò che riguarda
le necessità dell’attività pastorale e il bene dell’eparchia.
Can. 265
(= CIC83,
C.496) Il consiglio presbiterale abbia i propri statuti approvati dal Vescovo
eparchiale, ferme restando le norme del diritto comune e del diritto particolare della propria
Chiesa sui iuris.
Can. 266
(= CIC83,
C.497) Per la costituzione del consiglio presbiterale si osservi
quanto segue:
1° una
parte conveniente dei membri sia eletta, a norma del diritto particolare della Chiesa
sui iuris, dai sacerdoti stessi;
2° alcuni
altri sacerdoti devono essere membri di diritto a norma degli statuti,
cioè che appartengono al consiglio in ragione dell’ufficio loro
affidato;
3° il
Vescovo eparchiale ha pieno diritto di nominare alcuni altri membri
liberamente.
Can. 267
(= CIC83,
C.498) §1. Nell’eleggere i membri del consiglio presbiterale hanno voce
attiva e passiva:
1° tutti i
presbiteri ascritti all’eparchia;
2° tutti
gli altri sacerdoti che hanno domicilio o quasi domicilio nell’eparchia e che
simultaneamente esercitano qualche funzione per il bene della stessa eparchia.
§2. Per
quanto lo prevedono gli statuti, la voce attiva e passiva può essere
concessa anche agli altri sacerdoti che hanno il domicilio o il quasi-domicilio
nell’eparchia.
Can. 268
(= CIC83,
C.499) Il modo di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere
determinato dagli statuti in modo che, per quanto è possibile, i
sacerdoti del presbiterio siano rappresentati tenendo conto soprattutto dei diversi
ministeri e dei vari distretti dell’eparchia.
Can. 269
(= CIC83,
C.500) §1. Spetta al Vescovo eparchiale convocare il consiglio presbiterale,
presiederlo e determinare le questioni da trattare in esso, oppure accogliere
quelle proposte dai membri.
§2. Il
Vescovo eparchiale ascolti il consiglio presbiterale negli affari più
importanti e deve consultarlo nei casi indicati dal diritto comune; ha bisogno
però del consenso di esso soltanto nei casi espressamente determinati dal
diritto comune, fermo restando il diritto del Patriarca, nei riguardi
dell’eparchia che egli governa, di chiedere soltanto il parere del consiglio presbiterale anche in
questi casi.
§3. Il
consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo eparchiale, al
quale soltanto spetta anche la cura di pubblicare ciò che nello stesso
consiglio è stato fatto.
Can. 270
(= CIC83,
C.501) §1. I membri del consiglio presbiterale siano
designati per il tempo determinato negli statuti, in modo tale però che
entro un quinquennio si rinnovi l’intero consiglio o una parte di esso.
§2. Quando
la sede eparchiale diventa vacante il consiglio presbiterale cessa e le sue
funzioni sono svolte dal collegio dei consultori eparchiali; entro un anno, da
computare dalla presa del possesso canonico dell’eparchia, il
Vescovo eparchiale deve costituire un nuovo consiglio presbiterale.
§3. Se il consiglio
presbiterale non adempie la funzione affidatagli per il bene dell’eparchia
oppure ne abusa gravemente, il Vescovo eparchiale dopo aver consultato il
Metropolita oppure, se si tratta della stessa sede metropolitana, dopo aver
consultato il Vescovo eparchiale più anziano per ordinazione episcopale
soggetto allo stesso Metropolita, può scioglierlo, ma entro un anno deve
costituire un nuovo consiglio presbiterale.
Can. 271
(cf CIC83,
C.502) §1. Il Vescovo eparchiale deve costituire il collegio dei consultori
eparchiali, al quale competono le funzioni determinate dal diritto.
§2. Il
collegio dei consultori eparchiali è costituito per un quinquennio,
trascorso il quale però continua ancora a svolgere le sue funzioni
proprie, finché non sarà costituito un nuovo collegio.
§3. I
membri del collegio dei consultori eparchiali devono essere di numero non
inferiore a sei e non superiore a dodici; se per qualsiasi causa entro un
determinato quinquennio non c’è più il numero minimo dei membri
del collegio, il Vescovo eparchiale integri al più presto il collegio
con la nomina di un nuovo membro, altrimenti il collegio non può agire
validamente.
§4. I
membri del collegio dei consultori eparchiali sono nominati liberamente dal
Vescovo eparchiale tra coloro che, al tempo della nomina, sono membri del consiglio presbiterale.
(= CIC83,
C.502 §2) §5. Il Vescovo eparchiale presiede il collegio dei consultori
eparchiali; quando la sede eparchiale è vacante o impedita [lo presiede]
colui che interinalmente tiene il posto del Vescovo eparchiale oppure, se non
è costituito, il sacerdote più anziano per sacra ordinazione
nello stesso collegio.
§6. Ogni
volta che il diritto stabilisce che il Vescovo eparchiale necessita del consenso del collegio dei consultori eparchiali,
per il Patriarca, negli affari dell’eparchia che egli governa, è
sufficiente che consulti questo collegio.
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