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  • TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI
    • Capitolo II GLI ORGANI CHE AIUTANO IL VESCOVO EPARCHIALE NEL GOVERNO DELL’EPARCHIA
      • Art. III Il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori eparchiali
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Art. III

Il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori eparchiali

Can. 264

(cf CIC83, C.495) Nell’eparchia dev’essere costituito il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che rappresentano il presbiterio, il quale col suo consiglio aiuta il Vescovo eparchiale, a norma del diritto, in ciò che riguarda le necessità dell’attività pastorale e il bene dell’eparchia.

Can. 265

(= CIC83, C.496) Il consiglio presbiterale abbia i propri statuti approvati dal Vescovo eparchiale, ferme restando le norme del diritto comune e del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.

Can. 266

(= CIC83, C.497) Per la costituzione del consiglio presbiterale si osservi quanto segue:

una parte conveniente dei membri sia eletta, a norma del diritto particolare della Chiesa sui iuris, dai sacerdoti stessi;

alcuni altri sacerdoti devono essere membri di diritto a norma degli statuti, cioè che appartengono al consiglio in ragione dell’ufficio loro affidato;

il Vescovo eparchiale ha pieno diritto di nominare alcuni altri membri liberamente.

Can. 267

(= CIC83, C.498) §1. Nell’eleggere i membri del consiglio presbiterale hanno voce attiva e passiva:

tutti i presbiteri ascritti all’eparchia;

tutti gli altri sacerdoti che hanno domicilio o quasi domicilio nell’eparchia e che simultaneamente esercitano qualche funzione per il bene della stessa eparchia.

§2. Per quanto lo prevedono gli statuti, la voce attiva e passiva può essere concessa anche agli altri sacerdoti che hanno il domicilio o il quasi-domicilio nell’eparchia.

Can. 268

(= CIC83, C.499) Il modo di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere determinato dagli statuti in modo che, per quanto è possibile, i sacerdoti del presbiterio siano rappresentati tenendo conto soprattutto dei diversi ministeri e dei vari distretti dell’eparchia.

Can. 269

(= CIC83, C.500) §1. Spetta al Vescovo eparchiale convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare in esso, oppure accogliere quelle proposte dai membri.

§2. Il Vescovo eparchiale ascolti il consiglio presbiterale negli affari più importanti e deve consultarlo nei casi indicati dal diritto comune; ha bisogno però del consenso di esso soltanto nei casi espressamente determinati dal diritto comune, fermo restando il diritto del Patriarca, nei riguardi dell’eparchia che egli governa, di chiedere soltanto il parere del consiglio presbiterale anche in questi casi.

§3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo eparchiale, al quale soltanto spetta anche la cura di pubblicare ciò che nello stesso consiglio è stato fatto.

Can. 270

(= CIC83, C.501) §1. I membri del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato negli statuti, in modo tale però che entro un quinquennio si rinnovi l’intero consiglio o una parte di esso.

§2. Quando la sede eparchiale diventa vacante il consiglio presbiterale cessa e le sue funzioni sono svolte dal collegio dei consultori eparchiali; entro un anno, da computare dalla presa del possesso canonico dell’eparchia, il Vescovo eparchiale deve costituire un nuovo consiglio presbiterale.

§3. Se il consiglio presbiterale non adempie la funzione affidatagli per il bene dell’eparchia oppure ne abusa gravemente, il Vescovo eparchiale dopo aver consultato il Metropolita oppure, se si tratta della stessa sede metropolitana, dopo aver consultato il Vescovo eparchiale più anziano per ordinazione episcopale soggetto allo stesso Metropolita, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituire un nuovo consiglio presbiterale.

Can. 271

(cf CIC83, C.502) §1. Il Vescovo eparchiale deve costituire il collegio dei consultori eparchiali, al quale competono le funzioni determinate dal diritto.

§2. Il collegio dei consultori eparchiali è costituito per un quinquennio, trascorso il quale però continua ancora a svolgere le sue funzioni proprie, finché non sarà costituito un nuovo collegio.

§3. I membri del collegio dei consultori eparchiali devono essere di numero non inferiore a sei e non superiore a dodici; se per qualsiasi causa entro un determinato quinquennio non c’è più il numero minimo dei membri del collegio, il Vescovo eparchiale integri al più presto il collegio con la nomina di un nuovo membro, altrimenti il collegio non può agire validamente.

§4. I membri del collegio dei consultori eparchiali sono nominati liberamente dal Vescovo eparchiale tra coloro che, al tempo della nomina, sono membri del consiglio presbiterale.

(= CIC83, C.502 §2) §5. Il Vescovo eparchiale presiede il collegio dei consultori eparchiali; quando la sede eparchiale è vacante o impedita [lo presiede] colui che interinalmente tiene il posto del Vescovo eparchiale oppure, se non è costituito, il sacerdote più anziano per sacra ordinazione nello stesso collegio.

§6. Ogni volta che il diritto stabilisce che il Vescovo eparchiale necessita del consenso del collegio dei consultori eparchiali, per il Patriarca, negli affari dell’eparchia che egli governa, è sufficiente che consulti questo collegio.




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