Art.
IV
Il
consiglio pastorale
Can. 272
(= CIC83,
C.511) Si costituisca nell’eparchia, se le circostanze pastorali lo
suggeriscono, il consiglio pastorale che ha il compito, sotto l’autorità
del Vescovo, di studiare, valutare e proporne le conclusioni pratiche in ordine
alle attività pastorali nell’eparchia.
Can. 273
(= CIC83,
C.512) §1. Il consiglio pastorale, che è un gruppo soltanto consultivo,
è composto da chierici, religiosi o membri di società di vita
comune a guisa dei religiosi e soprattutto da laici che sono designati nel modo
determinato dal Vescovo eparchiale.
§2. Il
consiglio pastorale sia costituito, per quanto è possibile, in modo che
i fedeli cristiani dell’eparchia siano rappresentati tenendo conto dei diversi
generi di persone, di associazioni e di altre iniziative.
§3. Il
Vescovo eparchiale, a seconda dell’opportunità, può invitare al
consiglio pastorale, assieme a questi fedeli cristiani, anche altri di un’altra
Chiesa sui iuris.
§4. Al
consiglio pastorale non siano designati se non fedeli cristiani che si
distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.
Can. 274
(= CIC83, C.513)
§1. Il consiglio pastorale sia costituito a tempo determinato, secondo le
prescrizioni degli statuti emanati dal Vescovo eparchiale.
§2. Quando
la sede eparchiale diventa vacante, il consiglio pastorale cessa.
Can. 275
(cf CIC83,
C.514 §1) Spetta solamente al Vescovo eparchiale convocare il consiglio
pastorale secondo le necessità dell’apostolato, presiederlo e pubblicare
ciò che nello stesso è stato trattato.
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