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  • TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI
    • Capitolo II GLI ORGANI CHE AIUTANO IL VESCOVO EPARCHIALE NEL GOVERNO DELL’EPARCHIA
      • Art. V I protopresbiteri
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Art. V

I protopresbiteri

Can. 276

(CIC83, C.553 §1) §1. Il protopresbitero è un presbitero che è preposto a un distretto composto di diverse parrocchie, per espletare in quel luogo a nome del Vescovo eparchiale le funzioni determinate dal diritto.

§2. Spetta al Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale, erigere, mutare e sopprimere tali distretti secondo le necessità dell’attività pastorale.

Can. 277

(cf CIC83, C.554) §1. Il Vescovo diocesano nomini all’ufficio di protopresbitero, ufficio che salvo il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, non dev’essere stabilmente congiunto con l’ufficio di parroco di una determinata parrocchia, dopo aver ascoltato, se lo ritiene opportuno, i parroci e i vicari parrocchiali del distretto interessato, un presbitero distinto per dottrina e attività apostolica, scelto specialmente tra i parroci.

§2. Il protopresbitero è nominato per un tempo determinato dal diritto particolare.

§3. Il Vescovo eparchiale può rimuovere dall’ufficio il protopresbitero per una giusta causa.

Can. 278

(= CIC83, C.555) §1. Il protopresbitero, oltre alle potestà e facoltà a lui conferite dal diritto particolare, ha il diritto e il dovere:

di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune;

di aver cura che i chierici conducano una vita conforme al loro stato e inoltre che adempiano diligentemente i loro doveri;

di provvedere che la Divina Liturgia e le lodi divine siano celebrate secondo le prescrizioni dei libri liturgici; che si conservi diligentemente il decoro e lo splendore delle chiese e della sacra suppellettile, specialmente nella celebrazione della Divina Liturgia e nella custodia della Divina Eucaristia; che i libri parrocchiali siano compilati e custoditi regolarmente; che i beni ecclesiastici siano amministrati avvedutamente e infine che la casa parrocchiale sia conservata con la dovuta diligenza.

§2. Nel distretto affidatogli il protopresbitero:

si adoperi perché i chierici frequentino le conferenze che il Gerarca del luogo giudica opportune per promuovere le scienze sacre e le attività pastorali;

abbia cura che i chierici dispongano di sussidi spirituali e abbia la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni più difficili oppure sono angustiati da problemi.

§3. Quando il protopresbitero viene a sapere che dei parroci e la loro famiglia, se sono coniugati, hanno una grave malattia, procuri che non manchino degli aiuti spirituali e materiali e che, in caso di morte, siano celebrate degne esequie; provveda pure che, in occasione della loro malattia o morte, non vadano perduti oppure asportati libri, documenti o suppellettile sacra e altre cose che appartengono alla Chiesa.

§4. Il protopresbitero ha l’obbligo di visitare le parrocchie secondo la determinazione stabilita dal Vescovo eparchiale.




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