Art.
V
I
protopresbiteri
Can. 276
(CIC83,
C.553 §1) §1. Il protopresbitero è un presbitero che è preposto a
un distretto composto di diverse parrocchie, per espletare in quel luogo a nome
del Vescovo eparchiale le funzioni determinate dal diritto.
§2. Spetta
al Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale, erigere,
mutare e sopprimere tali distretti secondo le necessità
dell’attività pastorale.
Can. 277
(cf CIC83,
C.554) §1. Il Vescovo diocesano nomini all’ufficio di protopresbitero, ufficio
che salvo il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, non dev’essere
stabilmente congiunto con l’ufficio di parroco di una determinata parrocchia,
dopo aver ascoltato, se lo ritiene opportuno, i parroci e i vicari parrocchiali
del distretto interessato, un
presbitero distinto per dottrina e attività apostolica, scelto
specialmente tra i parroci.
§2. Il
protopresbitero è nominato per un tempo determinato dal diritto
particolare.
§3. Il
Vescovo eparchiale può rimuovere dall’ufficio il protopresbitero per una
giusta causa.
Can. 278
(= CIC83,
C.555) §1. Il protopresbitero, oltre alle potestà e facoltà a lui
conferite dal diritto particolare, ha il diritto e il dovere:
1° di
promuovere e coordinare l’attività pastorale comune;
2° di aver
cura che i chierici conducano una vita conforme al loro stato e inoltre che adempiano
diligentemente i loro doveri;
3° di
provvedere che la Divina Liturgia e le lodi divine siano celebrate secondo le
prescrizioni dei libri liturgici; che si conservi diligentemente il decoro e lo
splendore delle chiese e della sacra suppellettile, specialmente nella
celebrazione della Divina Liturgia e nella custodia della Divina Eucaristia;
che i libri parrocchiali siano compilati e custoditi regolarmente; che i beni
ecclesiastici siano amministrati avvedutamente e infine che la casa
parrocchiale sia conservata con la dovuta diligenza.
§2. Nel
distretto affidatogli il protopresbitero:
1° si
adoperi perché i chierici frequentino le conferenze che il Gerarca del
luogo giudica opportune per promuovere le scienze sacre e le attività
pastorali;
2° abbia
cura che i chierici dispongano di sussidi spirituali e abbia la massima
sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni più difficili
oppure sono angustiati da problemi.
§3. Quando
il protopresbitero viene a sapere che dei parroci e la loro famiglia, se sono
coniugati, hanno una grave malattia, procuri che non manchino degli aiuti
spirituali e materiali e che, in caso di morte, siano celebrate degne esequie;
provveda pure che, in occasione della loro malattia o morte, non vadano perduti
oppure asportati libri, documenti o suppellettile sacra e altre cose che
appartengono alla Chiesa.
§4. Il
protopresbitero ha l’obbligo di visitare le parrocchie secondo la
determinazione stabilita dal Vescovo eparchiale.
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