Capitolo
III
LE PARROCCHIE,
I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI
Can. 279
(cf CIC83,
C.515 §1) La parrocchia è una determinata comunità di fedeli
cristiani, stabilmente costituita in un’eparchia, la cui cura pastorale
è affidata a un parroco.
Can. 280
(= CIC83,
C.518) §1. Di regola la parrocchia sia territoriale, tale cioè da
abbracciare tutti i fedeli cristiani di un determinato territorio; se
però, a giudizio del Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il
consiglio presbiterale, risulti opportuno, vengano erette parrocchie personali,
determinate in ragione della nazione, della lingua, dell’ascrizione dei fedeli
cristiani a un’altra Chiesa sui iuris, anzi anche per altra ragione precisa.
(= CIC83,
C.515 §2) §2. Spetta al Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio
presbiterale, erigere, modificare e sopprimere le parrocchie.
(= CIC83,
C.515 §3) §3. La parrocchia legittimamente eretta è per il diritto
stesso una persona giuridica.
Can. 281
(cf CIC83,
C.519) §1. Il parroco è il presbitero a cui, come principale cooperatore
del Vescovo eparchiale, è affidata, quale pastore proprio, la cura delle
anime in una determinata parrocchia, sotto l’autorità dello stesso
Vescovo eparchiale.
(cf CIC83,
C.520 §1) §2. Una persona giuridica non può essere validamente parroco.
Can. 282
(= CIC83,
C.520 §1 b) §1. Il Vescovo eparchiale, non però l’Amministratore
eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale e col consenso del
Superiore maggiore di un istituto religioso o di una società di vita
comune a guisa dei religiosi, può erigere una parrocchia nella chiesa
dello stesso istituto o società, fermo restando il can. 480.
§2. Questa
erezione dev’essere fatta mediante una convenzione stipulata per iscritto tra
il Vescovo eparchiale e il Superiore maggiore di un istituto religioso o di una
società di vita comune a guisa dei religiosi, mediante la quale si
stabilisce accuratamente tutto ciò che riguarda il ministero
parrocchiale da svolgere, le persone da assegnare alla parrocchia, le questioni
economiche e quali siano i diritti e doveri dei membri dello stesso istituto o
società in quella chiesa e quelli del parroco.
Can. 283
Il Vescovo
eparchiale non sottragga, se non per una grave causa, determinati gruppi di
persone, di edifici e luoghi che sono nel territorio della parrocchia e non
sono esenti di diritto, né in tutto né in parte, dalla cura del parroco.
Can. 284
(cf CIC83,
C.523) §1. Il diritto di nominare i parroci spetta solamente al Vescovo
eparchiale che li nomina liberamente.
(cf CIC83,
C.682 §1) §2. Per affidare invece una parrocchia a un membro di un istituto
religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il
Superiore maggiore propone un presbitero idoneo del suo istituto o
società al Vescovo eparchiale per la nomina, salve restando le
convenzioni stipulate col Vescovo eparchiale o con altra autorità
determinata dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
(# CIC83,
C.522) §3. Il parroco è stabile nel suo ufficio, perciò non sia
nominato a tempo determinato se non quando:
1° si
tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita
comune a guisa dei religiosi;
2° il
candidato ha dato per iscritto il consenso a questo;
3° si
tratta di un caso speciale, nel qual caso si richiede il consenso del collegio dei consultori eparchiali;
4° il
diritto particolare della propria Chiesa sui iuris lo permette.
Can. 285
(CIC83,
C.521 §2) §1. Perché un presbitero possa essere nominato parroco occorre
che sia fornito di buoni costumi, di sana dottrina, di zelo delle anime, di
prudenza e delle altre virtù e doti che sono richieste dal diritto per
adempiere lodevolmente il ministero parrocchiale.
§2. Se il
presbitero è coniugato, i buoni costumi sono richiesti anche nella
moglie e nei suoi figli che abitano con lui.
(= CIC83,
C.524) §3. Il Vescovo eparchiale conferisca la parrocchia vacante a colui che,
vagliate tutte le circostanze, egli ritiene idoneo, esclusa ogni
discriminazione di persone; per dare il giudizio di idoneità, ascolti il
protopresbitero e compia appropriate indagini ascoltando anche, se lo ritiene
opportuno, altri fedeli cristiani specialmente chierici.
Can. 286
(= CIC83,
C.525) Mentre la sede eparchiale è vacante o impedita, spetta
all’Amministratore eparchiale o a un altro che regge interinalmente l’eparchia:
1° nominare
parroco il presbitero proposto dal Superiore maggiore a norma del can. 284, §2;
2° nominare
un parroco tra gli altri presbiteri, se la sede eparchiale è vacante
oppure impedita da almeno un anno.
Can. 287
(= CIC83,
C.526 §1) §1. Il parroco abbia la cura parrocchiale solamente di una
parrocchia; tuttavia, per la scarsità di presbiteri oppure per altre
circostanze, può essere affidata allo stesso parroco la cura di
più parrocchie vicine.
(CIC83,
C.526 §2) §2. Nella stessa parrocchia vi sia soltanto un parroco; se
però il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris (CIC83, C.517
§1) permette che la parrocchia sia affidata a più presbiteri, lo stesso
diritto particolare determini accuratamente quali siano i diritti e doveri del
moderatore, che ha la direzione dell’attività comune e che inoltre
risponde di essa al Vescovo eparchiale, e quali quelli degli altri presbiteri.
Can. 288
(cf CIC83,
C.527 §1) Il parroco ottiene la cura delle anime dal momento della provvisione
canonica; ma non gli è lecito esercitarla se non dopo la presa del possesso canonico della parrocchia
a norma del diritto particolare.
Can. 289
(cf CIC83,
C.528 §1) §1. Nell’esercitare la funzione di insegnare, il parroco ha l’obbligo
di predicare la parola di Dio a tutti i fedeli cristiani affinché,
radicati nella fede, speranza e carità, essi crescano in Cristo e la
comunità cristiana renda quella testimonianza di carità che il
Signore ha raccomandato; inoltre mediante l’istruzione catechistica deve
condurre i fedeli cristiani alla piena conoscenza del mistero della salvezza
adatta all’età di ciascuno; per dare questa istruzione cerchi non solo
l’aiuto dei membri degli istituti religiosi o delle società di vita
apostolica a guisa dei religiosi, ma anche la collaborazione dei laici.
(cf CIC83,
C.528 §2) §2. Nel compiere la funzione di santificare, il parroco abbia cura
che la celebrazione della Divina Liturgia sia il centro e il culmine
dell’intera vita della comunità cristiana; si adoperi inoltre
perché i fedeli cristiani si nutrano dell’alimento spirituale mediante
una devota e frequente accoglienza dei sacramenti e con una cosciente e attiva
partecipazione alle lodi divine; ricordi ancora il parroco che il sacramento
della penitenza favorisce in sommo grado alla crescita della vita cristiana;
perciò si renda disponibile ad amministrare questo sacramento, chiamando
a questo scopo anche altri sacerdoti, se è necessario, che conoscono le
varie lingue.
(cf CIC83,
C.529 §1) §3. Nell’adempiere la funzione di governare il parroco procuri
anzitutto di conoscere il proprio gregge; poiché però è
servitore di tutte le pecore, favorisca la crescita della vita cristiana sia
nei singoli fedeli cristiani, sia nelle associazioni impegnate specialmente
nell’apostolato, sia nell’intera comunità cristiana; visiti
perciò le case e le scuole, nella misura in cui lo esige la funzione
pastorale; s’interessi con sollecitudine degli adolescenti e dei giovani; segua
con carità di padre i poveri e gli infermi; infine abbia una cura
speciale degli operai e inoltre si adoperi perché i fedeli cristiani
diano il loro aiuto alle opere di apostolato.
Can. 290
(cf CIC83,
C.532) §1. In tutti gli affari giuridici della parrocchia il parroco la
rappresenta.
(cf CIC83,
C.530) §2. Spettano al parroco le funzioni sacre più importanti come
sono la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, la benedizione
dei matrimoni, fermo restando il can. 302, §2, e le esequie ecclesiastiche;
perciò non è lecito di celebrarle da parte dei vicari
parrocchiali se non con la licenza almeno presunta del parroco stesso.
Can. 291
(cf CIC83,
C.531) Tutte le offerte, ad eccezione di quelle di cui ai cann. 715-717,
ricevute dal parroco e da tutti gli altri chierici addetti alla parrocchia in
occasione del compimento di una funzione pastorale, devono essere versate nella
cassa parrocchiale, a meno che non consti della volontà contraria
dell’offerente a riguardo delle offerte pienamente volontarie; è compito
del Vescovo eparchiale, consultato il consiglio pastorale, stabilire le prescrizioni
con cui provvedere alla destinazione di queste offerte e anche alla giusta
remunerazione del parroco e di tutti gli altri chierici della parrocchia, a
norma del can. 390.
Can. 292
(= CIC83,
C.533) §1. Il parroco ha l’obbligo di risiedere nella casa parrocchiale vicino
alla chiesa parrocchiale; tuttavia il Gerarca del luogo può permettere
per una giusta causa che egli dimori altrove purché il ministero
parrocchiale non ne subisca alcun danno.
§2. Se non
lo impedisce un grave motivo, al parroco è lecito assentarsi ogni anno
dalla parrocchia non oltre un mese continuo o interrotto; non sono computati
nel tempo delle ferie i giorni che il parroco dedica annualmente agli esercizi
spirituali; tuttavia se il parroco vuole assentarsi dalla parrocchia per oltre
una settimana, ha l’obbligo di informarne il proprio Gerarca del luogo.
§3. Spetta
al Vescovo eparchiale stabilire le norme che assicurino durante l’assenza del parroco come provvedere alla cura
della parrocchia mediante un sacerdote provvisto delle debite potestà e
facoltà.
Can. 293
Il parroco
si ricordi di dover offrire ai battezzati e ai non battezzati, ai cattolici e
ai non cattolici, col suo comportamento quotidiano e la sua sollecitudine,
l’esempio di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, e di dover rendere
testimonianza di verità e di vita davanti a tutti e, come buon pastore,
di cercare anche coloro che, pur se battezzati nella Chiesa cattolica, si sono
allontanati dalla pratica dei sacramenti e perfino hanno abbandonato la fede.
Can. 294
(cf CIC83,
C.534) Il parroco celebri frequentemente la Divina Liturgia per il popolo a lui
affidato; nei giorni poi prescritti dal diritto particolare della Chiesa sui
iuris ha l’obbligo di celebrare.
Can. 295
(cf CIC83,
C.536-537) Nella parrocchia vi siano, a norma del diritto particolare della propria
Chiesa sui iuris, gli opportuni consigli per trattare i problemi pastorali ed
economici.
Can. 296
(= CIC83,
C.535) §1. In parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro
dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti e altri libri secondo le norme del
diritto particolare della propria Chiesa sui iuris oppure, se queste mancano,
secondo quanto è stabilito dallo stesso Vescovo eparchiale; il parroco
provveda che i libri parrocchiali, nel rispetto delle stesse norme, siano
compilati e conservati regolarmente.
§2. Nel
libro dei battezzati siano annotati anche l’ascrizione del battezzato a una determinata Chiesa
sui iuris a norma del can. 37, il conferimento della crismazione
del santo myron, come pure tutto
ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli cristiani in ragione del matrimonio, salvo però
quanto prescritto nel can. 840, §3, in ragione dell’adozione, e anche in
ragione dell’ordine sacro o della professione perpetua in un istituto
religioso; queste annotazioni siano sempre riportate nell’attestato di
battesimo.
§3. Gli
attestati rilasciati sullo stato canonico dei fedeli cristiani e tutti i
documenti che possono avere importanza giuridica siano sottoscritti dal parroco
stesso o da un suo delegato e muniti del timbro parrocchiale.
§4. Nella
parrocchia vi sia l’archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali
insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o
utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo
eparchiale o dal suo delegato al momento della visita canonica o in altro tempo
opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei.
§5. Anche i
libri parrocchiali più antichi vengano diligentemente custoditi a norma del diritto particolare.
Can. 297
(cf CIC83,
C.538 §1) §1. Il parroco cessa dall’ufficio con la rinuncia accettata dal
Vescovo eparchiale, con la scadenza del tempo determinato, con la rimozione
o il trasferimento.
§2.
Compiuto il settantacinquesimo anno di età, il parroco è pregato
di presentare la rinuncia all’ufficio al Vescovo eparchiale il quale,
considerate tutte le circostanze di persona e di luogo, decida se accettarla
oppure differirla; il Vescovo eparchiale deve provvedere all’adeguato
sostentamento e all’abitazione del rinunciante, attenendosi alle norme del
diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
Can. 298
(= CIC83,
C.539) Se una parrocchia si rende vacante, oppure se il parroco è
impedito per qualsiasi causa di esercitare il ministero pastorale nella
parrocchia, il Vescovo eparchiale nomini al più presto un sacerdote come
amministratore della parrocchia.
Can. 299
(= CIC83,
C.540) §1. L’amministratore della parrocchia ha gli stessi diritti e doveri del parroco, a meno che non sia
stabilito diversamente dal Vescovo eparchiale.
§2.
All’amministratore della parrocchia non è lecito far nulla che possa
recare pregiudizio ai diritti del parroco oppure essere di danno ai
beni parrocchiali.
§3. Al
termine della sua funzione, l’amministratore della parrocchia presenti il
resoconto al parroco.
Can. 300
(= CIC83,
C.541) §1. Quando una parrocchia si rende vacante, come pure quando il parroco
è totalmente impedito di esercitare il ministero pastorale, prima della
nomina dell’amministratore della parrocchia, il vicario parrocchiale assuma
interinalmente la cura della parrocchia; se poi essi sono più di uno,
[l’assuma] il più anziano tra loro per ordinazione presbiterale oppure,
se i vicari mancano, il parroco più vicino; il Vescovo eparchiale
però determini tempestivamente quale parrocchia deve considerarsi
più vicina a un’altra.
§2. Chi
assume interinalmente il governo della parrocchia informi subito della cosa il
Vescovo eparchiale.
Can. 301
(cf CIC83,
C.545 §1) §1. Se, per attendere nel modo dovuto alla cura pastorale di una
parrocchia, risulta necessario o opportuno, al parroco possono essere
affiancati uno o più vicari parrocchiali, che devono essere presbiteri.
§2. Il
vicario parrocchiale può essere costituito sia per l’intera parrocchia,
sia per una determinata parte della parrocchia.
(= CIC83,
C.547) §3. Il Vescovo eparchiale nomina liberamente il vicario parrocchiale
dopo aver sentito, se non ritiene prudente agire diversamente, il parroco e, se
si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita
comune a guisa dei religiosi, osservando il can. 284, §2.
Can. 302
(= CIC83,
C.548 §1) §1. I diritti e i doveri del vicario parrocchiale si desumano
dal diritto comune e particolare, come pure dalla lettera del Vescovo
eparchiale, e devono essere esercitati sotto l’autorità del parroco; ma, se non è
espressamente diposto diversamente ed eccettuato l’obbligo di cui nel can. 294,
il vicario parrocchiale deve, in ragione dell’ufficio, aiutare il parroco in
tutto il ministero parrocchiale e, se il caso lo richiede, fare le veci del parroco.
(cf CIC83,
C.1111 §1) §2. Il vicario parrocchiale non è provvisto però, in
ragione dell’ufficio, della facoltà di benedire i matrimoni; tuttavia
questa facoltà, anche generale, gliela può conferire, oltre al
Gerarca del luogo, anche il parroco entro i confini della parrocchia; il
vicario parrocchiale, se gli è stata conferita questa facoltà,
può conferirla anche ad altri sacerdoti nei singoli casi.
(cf CIC83,
C.548 §3) §3. Il vicario parrocchiale, quale cooperatore del parroco, impieghi
ogni giorno la sua generosa e attiva opera nella funzione pastorale; tra il
parroco e il vicario parrocchiale vi sia un rapporto fraterno e una
carità vicendevole e si coltivi sempre il rispetto; essi poi si aiutino
a vicenda con i consigli, l’appoggio e l’esempio a provvedere alla cura
pastorale con volontà concorde e con impegno comune.
(CIC83,
C.550 §§1.3) §4. Il vicario parrocchiale ha l’obbligo di risiedere in
parrocchia secondo le prescrizioni del Vescovo eparchiale e le legittime
consuetudini; riguardo poi al tempo delle ferie, il vicario parrocchiale ha lo
stesso diritto del parroco.
Can. 303
(cf CIC83,
C.552) Il vicario parrocchiale può essere rimosso dal Vescovo eparchiale
per una giusta causa; se poi il vicario parrocchiale è membro di un
istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei
religiosi, si osservi il can. 1391, §2.
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