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  • TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI
    • Capitolo IV I RETTORI DELLE CHIESE
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Capitolo IV

I RETTORI DELLE CHIESE

Can. 304

(cf CIC83, C.556) Il rettore di una chiesa è il presbitero a cui è stata demandata la cura di una chiesa che non è né parrocchialeannessa alla casa di un istituto di vita consacrata.

Can. 305

(= CIC83, C.557) §1. Il rettore di una chiesa è nominato dal Vescovo eparchiale, salvo il diritto del Superiore maggiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi di proporre per la nomina un presbitero idoneo del suo istituto o della società.

§2. Anche se la chiesa appartiene a qualche istituto di vita consacrata clericale di diritto pontificio o patriarcale, compete al Vescovo eparchiale nominare il rettore della chiesa proposto dal Superiore.

§3. Se la chiesa è unita a un seminario o a un altro collegio retto da presbiteri, il rettore del seminario o del collegio è anche rettore della chiesa, a meno che il Vescovo eparchiale non abbia stabilito diversamente.

Can. 306

(= CIC83, C.558) §1. Al rettore di una chiesa non è lecito compiere nella chiesa a lui affidata le funzioni parrocchiali se non col consenso oppure, quando è il caso, con la delega del parroco e fermo restando il can. 336, §2.

(cf CIC83, C.559) §2. Il rettore di una chiesa può celebrarvi la Divina Liturgia e le lodi divine, salvi restando i legittimi statuti di fonda-zione e inoltre purché, a giudizio del Gerarca del luogo, esse non pregiudichino in alcun modo il ministero parrocchiale.

Can. 307

(= CIC83, C.560) Il Gerarca del luogo, se lo ritiene opportuno, può ordinare al rettore della chiesa di celebrare nella chiesa a lui affidata determinate funzioni sacre, anche parrocchiali, come pure che la chiesa rimanga aperta ad alcuni gruppi di fedeli cristiani.

Can. 308

(= CIC83, C.561) Senza la licenza almeno presunta del rettore della chiesa o di un’autorità superiore, non è lecito a nessuno celebrare nella chiesa la Divina Liturgia o le lodi divine, amministrare i sacramenti o compiere altre funzioni sacre; questa licenza poi deve essere data o negata a norma del diritto.

Can. 309

(= CIC83, C.562) Il rettore di una chiesa, sotto l’autorità del Gerarca del luogo e osservando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, deve aver cura che la Divina Liturgia, i sacramenti e le lodi divine siano celebrati nella chiesa secondo le prescrizioni dei libri liturgici e del diritto, che gli oneri siano adempiuti fedelmente, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente, che si provveda alla conservazione e al decoro della sacra suppellettile e degli edifici sacri, e che nulla avvenga in qualunque modo che sia in contrasto con la santità del luogo o con il rispetto dovuto alla casa di Dio.

Can. 310

(cf CIC83, C.563) Il Vescovo eparchiale può rimuovere il rettore di una chiesa per una giusta causa; ma se il rettore della chiesa è membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, si osservi il can. 1391, §2.




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