Capitolo
IV
I RETTORI
DELLE CHIESE
Can. 304
(cf CIC83,
C.556) Il rettore di una chiesa è il presbitero a cui è stata
demandata la cura di una chiesa che non è né parrocchiale
né annessa alla casa di un istituto di vita consacrata.
Can. 305
(= CIC83,
C.557) §1. Il rettore di una chiesa è nominato dal Vescovo eparchiale,
salvo il diritto del Superiore maggiore di un istituto religioso o di una
società di vita comune a guisa dei religiosi di proporre per la nomina
un presbitero idoneo del suo istituto o della
società.
§2. Anche
se la chiesa appartiene a qualche istituto di vita consacrata clericale di
diritto pontificio o patriarcale, compete al Vescovo eparchiale nominare il
rettore della chiesa proposto dal Superiore.
§3. Se la
chiesa è unita a un seminario o a un altro collegio retto da presbiteri,
il rettore del seminario o del collegio è anche rettore
della chiesa, a meno che il Vescovo eparchiale non abbia stabilito
diversamente.
Can. 306
(= CIC83,
C.558) §1. Al rettore di una chiesa non è lecito compiere nella chiesa a
lui affidata le funzioni parrocchiali se non col consenso oppure, quando
è il caso, con la delega del parroco e fermo restando il can.
336, §2.
(cf CIC83,
C.559) §2. Il rettore di una chiesa può celebrarvi la Divina Liturgia e
le lodi divine, salvi restando i legittimi
statuti di fonda-zione e inoltre purché, a giudizio del Gerarca del luogo, esse non
pregiudichino in alcun modo il ministero parrocchiale.
Can. 307
(= CIC83,
C.560) Il Gerarca del luogo, se lo ritiene opportuno, può ordinare al
rettore della chiesa di celebrare nella chiesa a lui affidata determinate
funzioni sacre, anche parrocchiali, come pure che la chiesa rimanga aperta ad
alcuni gruppi di fedeli cristiani.
Can. 308
(= CIC83,
C.561) Senza la licenza almeno presunta del rettore della chiesa o di un’autorità
superiore, non è lecito a nessuno celebrare nella chiesa la Divina
Liturgia o le lodi divine, amministrare i sacramenti o compiere altre funzioni sacre;
questa licenza poi deve essere data o negata a norma del diritto.
Can. 309
(= CIC83,
C.562) Il rettore di una chiesa, sotto l’autorità del Gerarca del luogo
e osservando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, deve aver cura che la
Divina Liturgia, i sacramenti e le lodi divine siano celebrati nella chiesa
secondo le prescrizioni dei libri liturgici e del diritto, che gli oneri siano
adempiuti fedelmente, che i beni ecclesiastici siano amministrati
diligentemente, che si provveda alla conservazione e al decoro della sacra
suppellettile e degli edifici sacri, e che nulla avvenga in qualunque modo che
sia in contrasto con la santità del luogo o con il rispetto dovuto alla
casa di Dio.
Can. 310
(cf CIC83,
C.563) Il Vescovo eparchiale può rimuovere il rettore di una chiesa per
una giusta causa; ma se il rettore della chiesa è membro di un istituto
religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, si
osservi il can. 1391, §2.
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