TITOLO
VIII
GLI ESARCATI E
GLI ESARCHI
Can. 311
§1.
L’esarcato è una porzione del popolo di Dio che, per speciali
circostanze, non viene eretta in eparchia e che, circoscritta da un territorio
o con qualche altro criterio, è affidata alla cura pastorale
dell’Esarca.
§2.
Nell’erezione, modificazione e soppressione di un esarcato che è situato
entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale occorre osservare il can. 85, §3;
la erezione, modificazione e soppressione di tutti gli altri esarcati compete
alla sola Sede Apostolica.
Can. 312
L’Esarca
governa l’esarcato o a nome di colui dal quale è stato nominato, oppure
a nome proprio; di questo deve constare nella erezione o modificazione
dell’esarcato.
Can. 313
Quanto nel
diritto è detto delle eparchie e dei Vescovi eparchiali, vale anche
degli esarcati e degli Esarchi, a meno che non sia espressamente disposto
diversamente dal diritto, o non consti dalla natura della cosa.
Can. 314
§1. Entro i
confini del territorio della Chiesa patriarcale, l’Esarca è nominato dal
Patriarca col consenso del Sinodo permanente e fermi restando i cann. 181-188,
se si tratta dell’Esarca che dev’essere ordinato Vescovo; in tutti gli altri
casi la nomina dell’Esarca compete solo alla Sede Apostolica.
§2.
L’Esarca nominato dal Patriarca non può essere rimosso dall’ufficio se
non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
§3.
L’Esarca prende il possesso canonico dell’esarcato affidatogli esibendo il
decreto di nomina a colui che governa interinalmente l’esarcato.
Can. 315
§1.
L’Esarca costituito fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale
può richiedere al Patriarca dei presbiteri idonei che si assumano la
cura pastorale dei fedeli cristiani nell’esarcato; il Patriarca poi, per quanto
è possibile, soddisfi la domanda dell’Esarca.
§2. I
presbiteri inviati dal Patriarca a tempo determinato oppure indeterminato
nell’esarcato, sono da ritenere addetti all’esarcato e soggetti in tutto alla
potestà dell’Esarca.
Can. 316
Il ricorso
contro i decreti dell’Esarca che governa l’esarcato a nome del Romano Pontefice
o del Patriarca, si fa rispettivamente alla Sede Apostolica o al Patriarca; il
ricorso contro i decreti dell’Esarca che governa l’esarcato a nome proprio, si
fa secondo la norma ordinaria del diritto.
Can. 317
L’Esarca ha
l’obbligo di visitare le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo a norma del
can. 208; sono eccettuati gli Esarchi che governano l’esarcato a loro affidato
a nome del Patriarca.
Can. 318
§1.
L’Esarca nominato dal Patriarca deve inviare ogni cinque anni una relazione
scritta al Patriarca sullo stato spirituale e temporale dell’esarcato.
§2.
L’Esarca nominato dal Romano Pontefice deve fare ogni cinque anni la stessa
relazione alla Sede Apostolica e, se appartiene alla Chiesa patriarcale, deve
mandare al più presto una copia della relazione anche al Patriarca.
Can. 319
§1.
L’Esarca è tenuto alle leggi sull’assemblea eparchiale, sulla curia
eparchiale, sul consiglio presbiterale, sul collegio dei consultori eparchiali
e sul consiglio pastorale, adattandole equamente in ragione dei luoghi e delle
persone, a giudizio dell’autorità che ha eretto o modificato l’esarcato.
§2. Se il
collegio dei consultori, a norma del can. 271, §3, non può essere
costituito, l’Esarca costituisca un gruppo dai presbiteri più prudenti,
in numero non minore di tre, scelti possibilmente tra i membri del consiglio
presbiterale, se esso esiste, del cui consenso o consiglio deve far richiesta
ogniqualvolta il diritto stabilisce che il Vescovo eparchiale ha bisogno del
consenso o del consiglio del collegio dei consultori eparchiali.
Can. 320
§1. Il
governo dell’esarcato vacante o impedito passa al Protosincello o, se manca, al
parroco più anziano per ordinazione presbiterale.
§2. Colui
al quale è pervenuto il governo interinale dell’esarcato deve informare
al più presto l’autorità che ha il compito di nominare l’Esarca
perché provveda; nel frattempo però egli può usare tutte
le potestà e facoltà, sia ordinarie sia delegate, che ebbe
l’Esarca, a meno che non siano state a lui affidate per l’abilità della
persona dell’Esarca.
Can. 321
§1.
L’Esarca che non è stato ordinato Vescovo, durante la sua funzione ha i
privilegi e le insegne della prima dignità dopo quella episcopale.
§2. Quanto
al conservare o meno questi privilegi e insegne, espletata la funzione, si
osservi il diritto particolare.
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