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  • TITOLO IX LE ASSEMBLEE DEI GERARCHI DI DIVERSE CHIESE SUI IURIS
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TITOLO IX

LE ASSEMBLEE DEI GERARCHI DI DIVERSE CHIESE SUI IURIS

Can. 322

(cf CIC83, C.447-459) §1. Dove sembri opportuno a giudizio della Sede Apostolica, i Patriarchi, i Metropoliti delle Chiese metropolitane sui iuris, i Vescovi eparchiali e, se gli statuti lo comportano, anche tutti gli altri Gerarchi del luogo delle diverse Chiese sui iuris, anche della Chiesa latina, che esercitano la loro potestà nella stessa nazione o regione, devono essere convocati dal Patriarca o da altra autorità designata dalla Sede Apostolica alle assemblee periodiche nei tempi stabiliti, affinché in uno scambio luminoso di prudenza ed esperienza e mediante un confronto di pareri nasca una santa cospirazione di forze per il bene comune delle Chiese, con cui favorire l’unità di azione, aiutare le attività comuni, promuovere più speditamente il bene della religione e inoltre osservare più efficacemente la disciplina ecclesiastica.

§2. Le decisioni di questa assemblea non hanno forza giuridica di obbligare, a meno che non si tratti di cose che non possono pregiudicare in alcun modo il rito di ciascuna Chiesa sui iuris e la potestà dei Patriarchi, dei Sinodi, dei Metropoliti e dei Consigli dei Gerarchi, e che inoltre siano state stabilite insieme almeno con due terzi dei voti dei membri aventi voto deliberativo e siano state approvate dalla Sede Apostolica.

§3. Una decisione, anche se presa con voto unanime, che in qualunque modo ecceda la competenza di questa assemblea, non ha nessun valore finché non sia stata approvata dallo stesso Romano Pontefice.

§4. Ogni assemblea dei Gerarchi di diverse Chiese sui iuris rediga i propri statuti nei quali sia favorita, per quanto possibile, anche la partecipazione dei Gerarchi delle Chiese che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica; gli statuti, per aver valore, devono essere approvati dalla Sede Apostolica.




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