TITOLO
IX
LE
ASSEMBLEE DEI GERARCHI DI DIVERSE CHIESE SUI IURIS
Can. 322
(cf CIC83,
C.447-459) §1. Dove sembri opportuno a giudizio della Sede Apostolica, i
Patriarchi, i Metropoliti delle Chiese metropolitane sui iuris, i Vescovi
eparchiali e, se gli statuti lo comportano, anche tutti gli altri Gerarchi del
luogo delle diverse Chiese sui iuris, anche della Chiesa latina, che esercitano
la loro potestà nella stessa nazione o regione, devono essere convocati
dal Patriarca o da altra autorità designata dalla Sede Apostolica alle
assemblee periodiche nei tempi stabiliti, affinché in uno scambio
luminoso di prudenza ed esperienza e mediante un confronto di pareri nasca una
santa cospirazione di forze per il bene comune delle Chiese, con cui favorire
l’unità di azione, aiutare le attività comuni, promuovere
più speditamente il bene della religione e inoltre osservare più
efficacemente la disciplina ecclesiastica.
§2. Le
decisioni di questa assemblea non hanno forza giuridica di obbligare, a meno
che non si tratti di cose che non possono pregiudicare in alcun modo il rito di
ciascuna Chiesa sui iuris e la potestà dei Patriarchi, dei Sinodi, dei
Metropoliti e dei Consigli dei Gerarchi, e che inoltre siano state stabilite
insieme almeno con due terzi dei voti dei membri aventi voto deliberativo e
siano state approvate dalla Sede Apostolica.
§3. Una
decisione, anche se presa con voto unanime, che in qualunque modo ecceda la
competenza di questa assemblea, non ha nessun valore finché non sia
stata approvata dallo stesso Romano Pontefice.
§4. Ogni
assemblea dei Gerarchi di diverse Chiese sui iuris rediga i propri statuti nei
quali sia favorita, per quanto possibile, anche la partecipazione dei Gerarchi
delle Chiese che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica;
gli statuti, per aver valore, devono essere approvati dalla Sede Apostolica.
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