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TITOLO X I CHIERICI Can. 323 (cf CIC83, C.207 §1) §1. I chierici, che sono chiamati anche ministri sacri, sono dei fedeli cristiani che, eletti dall’autorità ecclesiastica competente, mediante il dono dello Spirito Santo ricevuto nella sacra ordinazione, sono deputati a essere ministri della Chiesa partecipando alla missione e alla potestà di Cristo Pastore. §2. I chierici a motivo della sacra ordinazione sono distinti, per divina istituzione, da tutti gli altri fedeli cristiani. Can. 324 I chierici, congiunti tra loro nella comunione gerarchica e costituiti nei vari gradi, partecipano in modo diverso dell’unico ministero ecclesiastico divinamente istituito. Can. 325 (= CIC83, C.1009) I chierici, in ragione della sacra ordinazione, si distinguono in Vescovi, presbiteri e diaconi. Can. 326 I chierici sono costituiti nei gradi dell’ordine mediante la stessa sacra ordinazione; ma non possono esercitare la potestà se non a norma del diritto. Can. 327 Se oltre ai Vescovi, ai presbiteri o ai diaconi, anche altri ministri, costituiti in un ordine minore e generalmente chiamati chierici minori, sono ammessi o istituiti a servizio del popolo di Dio o a esercitare funzioni della sacra liturgia, costoro sono regolati soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
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