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Capitolo IV ALTRE FORME
DI VITA CONSACRATA Can. 570 (cf CIC83, C.603) Per diritto particolare si possono costituire altre specie di asceti che imitano la vita eremitica, sia che appartengano a istituti di vita consacrata (cf CIC83, C.604), oppure no; così pure possono essere costituite vergini o vedove consacrate che professano nel secolo, ciascuna per conto proprio, la castità con professione pubblica. Can. 571 (cf CIC83, C.605) Approvare nuove forme di vita consacrata è riservato solamente alla Sede Apostolica; ma i Patriarchi e i Vescovi eparchiali procurino di discernere i nuovi doni di vita consacrata affidati dallo Spirito Santo alla Chiesa e aiutino i promotori a esprimere meglio i loro intendimenti e a tutelarli con adeguati statuti. Can. 572 (cf CIC83, C.731 §1) Le società di vita apostolica, i cui membri senza i voti religiosi perseguono un fine apostolico proprio della società e, conducendo una vita fraterna in comune secondo un proprio modo di vivere, tendono alla perfezione della carità per mezzo dell’osservanza delle costituzioni, e che si avvicinano agli istituti di vita consacrata, sono regolate soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o stabilito dalla Sede Apostolica.
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