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Art. III Le cose da premettere alla sacra ordinazione Can. 769 (cf CIC83, C.1050) §1. L’autorità che ammette un candidato alla sacra ordinazione, deve ottenere: (CIC83, C.1036) 1° la dichiarazione di cui nel can. 761, come pure il certificato dell’ultima sacra ordinazione oppure, se si tratta della prima sacra ordinazione, anche il certificato di battesimo e della crismazione del santo myron; (CIC83, C.1053 §3) 2° se il candidato è unito in matrimonio, il certificato di matrimonio e il consenso dato per iscritto della moglie; (CIC83, C.1050 1°) 3° il certificato degli studi compiuti; (CIC83, C.1051 1°) 4° le lettere testimoniali del rettore del seminario o del Superiore di un istituto di vita consacrata, oppure del presbitero al quale è stato affidato il candidato fuori del seminario, sui buoni costumi dello stesso candidato; 5° le lettere testimoniali di cui nel can. 771, §3; 6° le lettere testimoniali, se lo giudica opportuno, degli altri Vescovi eparchiali o dei Superiori di istituti (CIC83, C.1051 2°) di vita consacrata dove il candidato ha dimorato per qualche tempo, sulle qualità del candidato e sulla sua libertà da ogni impedimento canonico. §2. Questi documenti siano conservati nell’archivio della stessa autorità. Can. 770 (CIC83, C.1052 §§1-3) Il Vescovo che ordina con legittime lettere dimissorie nelle quali si afferma che il candidato è idoneo a ricevere l’ordine sacro, può accontentarsi di questa attestazione ma non è obbligato; se in coscienza però ritiene che il candidato non è idoneo, non lo ordini. Can. 771 §1. I nomi dei candidati da promuovere agli ordini sacri siano resi noti pubblicamente nella chiesa parrocchiale di ciascun candidato a norma del diritto particolare. §2. Tutti i fedeli cristiani hanno l’obbligo di rivelare gli impedimenti, se ne conoscono qualcuno, al Vescovo eparchiale o al parroco prima della sacra ordinazione. §3. Il Vescovo eparchiale affidi al parroco che fa le pubblicazioni e anche a un altro presbitero, se lo crede opportuno, di informarsi diligentemente da persone degne di fede sulla vita e sui costumi dei candidati e di inviare alla curia eparchiale le lettere testimoniali che riferiscono quell’indagine e la pubblicazione. §4. Il Vescovo eparchiale, se lo ritiene opportuno, non tralasci di fare altre indagini, anche private. Can. 772 (CIC83, C.1039) Ogni candidato che dev’essere promosso alla sacra ordinazione attenda a un ritiro spirituale nel modo determinato dal diritto particolare.
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