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TITOLO I I FEDELI
CRISTIANI Can. 7 (= CIC83, C.204) §1. I fedeli cristiani sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti come popolo di Dio e per questo motivo, partecipando nel modo loro proprio alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati, ciascuno secondo la sua condizione, ad esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. §2. Questa Chiesa, costituita e ordinata in questo mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Can. 8 (= CIC83, C.205) Sono in piena comunione con la Chiesa cattolica qui sulla terra quei battezzati che nella sua compagine visibile sono congiunti a Cristo con i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. Can. 9 (= CIC83, C.206) §1. Sono legati alla Chiesa per una ragione speciale i catecumeni i quali, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con volontà esplicita di essere incorporati ad essa e perciò, con questa stessa volontà e con la vita di fede, di speranza e di carità che conducono, sono congiunti con la Chiesa che li sostiene come già suoi. §2. La Chiesa ha una cura speciale dei catecumeni e, mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla partecipazione della Divina Liturgia, dei sacramenti e delle lodi divine, ad essi già elargisce varie prerogative che sono proprie dei cristiani. Can. 10 I fedeli cristiani, profondamente attaccati alla parola di Dio e inoltre aderendo al vivo magistero autentico della Chiesa, hanno l’obbligo di conservare integralmente la fede, custodita e trasmessa a prezzo altissimo dai loro antenati, e di professarla apertamente, come pure di approfondirla sempre più con l’esercizio e di farla fruttificare nelle opere di carità. Can. 11 (= CIC83, C.208) Tra tutti i fedeli cristiani, proprio in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell’attività; in forza di essa tutti quanti, ciascuno secondo la sua condizione e funzione, cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo. Can. 12 (= CIC83, C.209) §1. I fedeli cristiani hanno l’obbligo di conservare sempre, nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa. §2. Adempiano con grande diligenza i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa universale e della propria Chiesa sui iuris. Can. 13 (= CIC83, C.210) Tutti i fedeli cristiani devono dedicare le proprie energie, ciascuno secondo la sua condizione, per condurre una vita santa e inoltre per promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione. Can. 14 (= CIC83, C.211) Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto e il dovere di impegnarsi perché il messaggio divino della salvezza giunga sempre più a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutto il mondo. Can. 15 (= CIC83, C.212) §1. I fedeli cristiani, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad accogliere con cristiana obbedienza ciò che i Pastori della Chiesa, che rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede oppure stabiliscono come guide della Chiesa. §2. I fedeli cristiani hanno pieno diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità soprattutto spirituali e i propri desideri. §3. In ragione della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai Pastori della Chiesa il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto a tutti gli altri fedeli cristiani, salva restando l’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso gli stessi Pastori e tenendo conto dell’utilità comune e della dignità delle persone. Can. 16 (= CIC83, C.213) I fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti. Can. 17 (= CIC83, C.214) I fedeli cristiani hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa sui iuris e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa. Can. 18 (= CIC83, C.215) I fedeli cristiani hanno pieno diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per fini di carità o di pietà, oppure con lo scopo di favorire la vocazione cristiana nel mondo e di tenere riunioni per conseguire in comune quelle stesse finalità. Can. 19 (= CIC83, C.216) Tutti quanti i fedeli cristiani, poiché partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di sostenere l’attività apostolica con proprie iniziative secondo lo stato e la condizione di ciascuno; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolico, se non ha ottenuto il consenso della competente autorità ecclesiastica. Can. 20 (= CIC83, C.217) I fedeli cristiani, poiché sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all’educazione cristiana, con cui essere formati rettamente a conseguire la maturità della persona umana e insieme a conoscere e vivere il mistero della salvezza. Can. 21 (= CIC83, C.218) Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di ricercare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio verso il magistero della Chiesa. Can. 22 (= CIC83, C.219) Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita. Can. 23 (= CIC83, C.220) Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità. Can. 24 (= CIC83, C.221) §1. Ai fedeli cristiani compete di rivendicare e anche di difendere legittimamente i diritti che hanno nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto. §2. I fedeli cristiani hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall’autorità competente, di essere giudicati rispettando le prescrizioni del diritto da applicare con equità. §3. I fedeli cristiani hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche, se non a norma di legge. Can. 25 (= CIC83, C.222) §1. I fedeli cristiani hanno l’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per i propri fini, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e per un adeguato sostentamento dei ministri. §2. Hanno anche l’obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del precetto del Signore, di soccorrere i poveri con i propri redditi. Can. 26 (= CIC83, C.223) §1. Nell’esercizio dei propri diritti i fedeli cristiani, sia individualmente sia riuniti in associazione, devono tener conto del bene comune della Chiesa, nonché dei diritti degli altri e inoltre dei propri doveri verso gli altri. §2. Spetta all’autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l’esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli cristiani.
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