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Art. VII La convalidazione del matrimonio 1° La convalidazione semplice Can. 843 (= CIC83, C.1156 §1) §1. Per convalidare un matrimonio invalido per un impedimento dirimente si richiede che cessi l’impedimento o che si dispensi da esso, e che almeno la parte consapevole dell’impedimento rinnovi il consenso. §2. Questa rinnovazione è richiesta per la validità della convalidazione, anche se all’inizio entrambe le parti hanno dato il consenso e non lo hanno poi revocato. Can. 844 (= CIC83, C.1157) La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà in ordine al matrimonio che la parte la quale rinnova sa, oppure suppone, essere stato invalido fin dall’inizio. Can. 845 (CIC83, C.1158 §1) §1. Se l’impedimento è pubblico, il consenso dev’essere rinnovato da entrambe le parti nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto. §2. Se l’impedimento è occulto, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto; e precisamente dalla parte consapevole dell’impedimento, purché l’altra parte perseveri nel consenso dato; oppure da entrambe le parti se l’impedimento è noto a entrambe le parti. Can. 846 (= CIC83, C.1159 §1) §1. Il matrimonio invalido per difetto di consenso è convalidato se la parte che non ha consentito ormai consente, purché perseveri il consenso dato dall’altra parte. §2. Se il difetto di consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non ha consentito dia il consenso privatamente e in segreto. §3. Se il difetto di consenso può essere provato, è necessario che il consenso sia rinnovato nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto. Can. 847 (cf CIC83, C.1160) Il matrimonio invalido per difetto della forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, per essere valido deve essere celebrato di nuovo con questa forma. 2° La sanazione in radice Can. 848 (= CIC83, C.1161 §1) §1. La sanazione in radice di un matrimonio invalido è la convalidazione di esso senza la rinnovazione del consenso, concessa dall’autorità competente, che comporta la dispensa dall’impedimento, se esiste, e inoltre dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, se non è stata osservata, nonché la retrotrazione al passato degli effetti canonici. §2. La convalidazione avviene dal momento della concessione della grazia; la retrotrazione invece si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, a meno che non sia espressamente disposto diversamente nella concessione. Can. 849 (CIC83, C.1164 §1) §1. La sanazione in radice di un matrimonio può essere concessa validamente anche all’insaputa di una delle due parti o di entrambe. §2. La sanazione in radice non sia concessa se non per grave causa (CIC83, C.1161 §3) e se non è probabile che le parti vogliono perseverare nel consorzio della vita coniugale. Can. 850 (CIC83, C.1163 §1) §1. Il matrimonio invalido può essere sanato purché perseveri il consenso di entrambe le parti. (CIC83, C.1163 §2) §2. Il matrimonio invalido per impedimento di diritto divino non può essere sanato se non dopo che l’impedimento è cessato. Can. 851 (= CIC83, C.1162 §1) §1. Se in entrambe le parti o in una delle due viene meno il consenso, il matrimonio non può essere validamente sanato in radice sia che il consenso venne meno dall’inizio, sia che, dato all’inizio, fu poi revocato. (= CIC83, C.1162 §2) §2. Se invece il consenso venne meno all’inizio ma poi è stato dato, la sanazione può essere concessa dal momento in cui è stato dato il consenso. Can. 852 (cf CIC83, C.1165 §2) Il Patriarca e il Vescovo eparchiale possono concedere la sanazione in radice nei singoli casi se si oppone alla validità il difetto della forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto o qualche impedimento dal quale essi possono dispensare, e nei casi prescritti dal diritto se sono state adempiute le condizioni di cui nel can. 814; in tutti gli altri casi e se si tratta di impedimento di diritto divino che è già cessato, la sanazione in radice può essere concessa solamente dalla Sede Apostolica.
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