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Art. III I giorni di festa e di penitenza Can. 880 (CIC83, C.1242 §1) §1. Costituire, trasferire oppure sopprimere giorni di festa o di penitenza comuni a tutte le Chiese orientali spetta alla sola suprema autorità della Chiesa, fermo restando il §3. §2. Costituire, trasferire o sopprimere giorni di festa e di penitenza propri alle singole Chiese sui iuris, compete anche all’autorità a cui spetta stabilire il diritto particolare delle Chiese, tenendo debitamente conto però delle altre Chiese sui iuris e fermo restando il can. 40, §1. (cf CIC83, C.1246 §1) §3. I giorni festivi di precetto comuni a tutte le Chiese orientali, oltre alle domeniche, sono il Natale del Signore nostro Gesù Cristo, l’Epifania, l’Ascensione, la Dormizione della Santa Madre di Dio Maria e i giorni dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, salvo restando il diritto particolare della Chiesa sui iuris approvato dalla Sede Apostolica, col quale alcuni giorni festivi di precetto sono soppressi o sono trasferiti alla domenica. Can. 881 (cf CIC83, C.1247 a) §1. I fedeli cristiani hanno l’obbligo, nelle domeniche e nelle feste di precetto, di partecipare alla Divina Liturgia oppure, secondo le prescrizioni e la legittima consuetudine della propria Chiesa sui iuris, alla celebrazione delle lodi divine. (cf CIC83, C.1248 §1) §2. Perché i fedeli cristiani possano adempiere più facilmente questo obbligo, si stabilisce che il tempo utile decorre dai vespri della vigilia fino al termine della domenica o della festa di precetto. §3. Si raccomanda vivamente ai fedeli cristiani che in questi giorni, anzi più frequentemente o anche ogni giorno, ricevano la Divina Eucaristia. (cf CIC83, C.1247 b) §4. I fedeli cristiani si astengano in questi giorni da quelle attività e quegli affari che impediscono il culto da rendere a Dio, la letizia propria del giorno del Signore, oppure la debita distensione della mente e del corpo. Can. 882 (cf CIC83, C.1249) Nei giorni di penitenza i fedeli cristiani hanno l’obbligo di osservare il digiuno o l’astinenza nel modo stabilito dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris. Can. 883 §1. I fedeli cristiani che si trovano fuori dei confini del territorio della propria Chiesa sui iuris, a riguardo dei giorni di festa e di penitenza si possono conformare pienamente alle norme che sono in vigore nel luogo dove vivono. §2. Nelle famiglie dove i coniugi sono ascritti a diverse Chiese sui iuris, per i giorni di festa e di penitenza è lecito osservare le prescrizioni dell’una o dell’altra Chiesa sui iuris.
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