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Art. II Le persone giuridiche Can. 920 (= CIC83, C.113 §2) Nella Chiesa oltre alle persone fisiche ci sono anche le persone giuridiche, siano totalità di persone siano totalità di cose, cioè soggetti nel diritto canonico di diritti e di doveri che corrispondono alla loro indole. Can. 921 (cf CIC83, C.114 §1) §1. Le persone giuridiche sono costituite per un fine conveniente alla missione della Chiesa, o per prescrizione stessa del diritto, oppure per speciale concessione dell’autorità ecclesiastica competente, data per decreto. §2. Sono persone giuridiche per il diritto stesso le Chiese sui iuris, le province, le eparchie, gli esarcati, nonché gli altri istituti per i quali ciò è espressamente stabilito in questo diritto comune. §3. L’autorità competente non conferisca la personalità giuridica se non a quelle totalità di persone o di cose che perseguono un fine specifico realmente utile e che, tutto sommato, hanno mezzi che si prevedono sufficienti per conseguire il fine prestabilito. Can. 922 (cf CIC83, C.117) §1. Qualsiasi persona giuridica, eretta per speciale concessione dell’autorità ecclesiastica competente, deve avere i propri statuti approvati dall’autorità che è competente ad erigere la stessa persona giuridica. §2. Fermo restando il diritto comune, negli statuti, perché possano essere approvati, bisogna che si provveda con precisione alle cose seguenti: 1° al fine specifico della persona giuridica; 2° alla natura della persona giuridica; 3° a chi compete la direzione della persona giuridica e come dev’essere esercitata; 4° a chi rappresenta la persona giuridica nel foro ecclesiastico e civile; 5° a chi compete disporre dei beni della persona giuridica e chi sia l’esecutore in caso di estinzione della persona giuridica, di divisione in diverse persone giuridiche o di congiunzione con altre persone giuridiche, salve sempre restando le volontà degli offerenti nonché i diritti acquisiti. §3. Prima che gli statuti siano approvati, la persona giuridica non può agire validamente. Can. 923 (cf CIC83, C.115 §2) Una totalità di persone non può essere eretta in persona giuridica se non consta almeno di tre persone fisiche. Can. 924 (# CIC83, C.119) Per quanto riguarda gli atti collegiali, se non è espressamente stabilito diversamente dal diritto: 1° ha forza di diritto ciò che, presente la parte maggiore di coloro che devono essere convocati, è piaciuto alla parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti; se invece i voti sono stati uguali, il presidente dirima la parità col suo voto; 2° se però vengono intaccati i diritti acquisiti dei singoli, è richiesto il consenso di ciascuno di loro; 3° per le elezioni si osservi il can. 956. Can. 925 (= CIC83, C.120 §2) Se sopravvive anche un solo membro di una persona giuridica ed essa tuttavia non ha cessato di esistere secondo gli statuti, l’esercizio di tutti i diritti della stessa persona giuridica compete a quel membro. Can. 926 §1. Se non è disposto diversamente dal diritto, i beni e i diritti della persona giuridica che è priva di membri devono essere conservati, amministrati ed esercitati a cura dell’autorità a cui compete, in caso di estinzione, di disporre dei medesimi; questa autorità deve provvedere, a norma di diritto, al fedele adempimento dei oneri che gravano quei beni, come pure deve prendersi cura che la volontà dei fondatori o degli offerenti sia rigorosamente rispettata. §2. L’ascrizione di membri di questa persona giuridica, nel rispetto delle norme del diritto, può, e secondo i casi, deve essere fatta da quella autorità alla quale compete la cura immediata della stessa persona; la stessa cosa si osservi se i membri che rimangono sono incapaci per diritto di compiere l’ascrizione. §3. La nomina degli amministratori di una totalità di cose, se non può essere fatta a norma di diritto, viene devoluta all’autorità immediatamente superiore; la stessa autorità ha l’onere dell’amministrazione a norma del §1, finché non sia stato nominato un amministratore idoneo. Can. 927 (cf CIC83, C.120 §1) §1. La persona giuridica di sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se è soppressa dalla competente autorità o se di fatto ha cessato di esistere per lo spazio di cento anni. §2. La persona giuridica non può essere soppressa se non per grave causa, dopo aver consultato i suoi moderatori e osservando ciò che è prescritto negli statuti sul caso di soppressione. Can. 928 Salvi restando i casi espressi nel diritto comune: 1° compete al Patriarca, consultato il Sinodo permanente, sopprimere le persone giuridiche da lui stesso erette o approvate; col consenso invece del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il Patriarca può sopprimere qualsiasi persona giuridica, a eccezione di quelle che sono state erette o approvate dalla Sede Apostolica; 2° compete al Vescovo eparchiale, consultato il collegio dei consultori eparchiali, sopprimere quelle persone giuridiche che egli stesso ha eretto, a meno che non siano state approvate dall’autorità superiore; 3° in tutti gli altri casi, colui che erige le persone giuridiche non può validamente sopprimerle se non si aggiunge il consenso dell’autorità superiore. Can. 929 (cf CIC83, C.122 1°) Se il territorio di una persona giuridica viene diviso in modo che o una parte di esso sia unita a un’altra persona giuridica, o per la parte dismembrata sia eretta una nuova persona giuridica, devono essere divisi, secondo l’onesto e il giusto, anche i beni comuni che erano destinati a vantaggio dell’intero territorio e i debiti che erano stati contratti per l’intero territorio, dall’autorità a cui compete la divisione, rimanendo salvi tutti e singoli gli obblighi, come pure salve le volontà dei fondatori o dei pii offerenti, i diritti acquisiti e gli statuti con cui la persona giuridica è regolata. Can. 930 (cf CIC83, C.123) Estinta la persona giuridica, i suoi beni diventano [proprietà] della persona giuridica immediatamente superiore, salve restando sempre le volontà dei fondatori o degli offerenti, i diritti acquisiti e gli statuti con cui la persona giuridica estinta era regolata.
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