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Art. I La rinuncia Can. 967 (= CIC83, C.187) Chi è responsabile dei suoi atti, può rinunciare all’ufficio per giusta causa. Can. 968 (= CIC83, C.188) La rinuncia fatta per timore grave e incusso ingiustamente, per dolo, per errore sostanziale oppure per simonia è nulla per il diritto stesso. Can. 969 (cf CIC83, C.189) Perché la rinuncia abbia valore dev’essere fatta per iscritto o alla presenza di due testimoni, all’autorità a cui compete la provvisione canonica dell’ufficio di cui si tratta; se non ha bisogno di accettazione, ha effetto immediato. Can. 970 (cf CIC83, C.189 §3) §1. La rinuncia che ha bisogno di accettazio- ne ha effetto dopo che è stata intimata al rinunciante l’accettazione della rinuncia; se però entro tre mesi l’accettazione della rinuncia non è stata intimata al rinunciante, la rinuncia non ha alcun valore. §2. La rinuncia può essere revocata dal rinunciante solamente prima che la sua accettazione sia stata intimata. §3. L’autorità non accetti la rinuncia se non è fondata su una giusta e proporzionata causa. Can. 971 Colui che ha rinunciato all’ufficio può conseguire lo stesso ufficio per un altro titolo.
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