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  • TITOLO XXVIII LA PROCEDURA NELL’INFLIGGERE LE PENE
    • Capitolo I IL GIUDIZIO PENALE
      • Art. III L’azione per la riparazione dei Danni
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Art. III

L’azione per la riparazione dei Danni

Can. 1483

(= CIC83, C.1729) §1. La parte lesa può esercitare nel giudizio penale stesso un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa arrecati dal delitto, a norma del can. 1276.

§2. L’intervento della parte lesa non è più ammesso, se non è stato fatto nel primo grado del giudizio penale.

§3. L’appello nella causa sui danni si fa a norma dei cann. 1309-1321, anche se l’appello nel giudizio penale non è possibile; se invece sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il can. 1484.

Can. 1484

(= CIC83, C.1730) §1. Per evitare eccessivi ritardi del giudizio penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che non abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.

§2. Il giudice che abbia agito così, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora pendente a causa di una impugnazione interposta, o l’imputato è stato assolto per un motivo che non gli toglie l’obbligo di riparare i danni.

Can. 1485

(= CIC83, C.1731) La sentenza emessa nel giudizio penale, anche se è passata in giudicato, in nessun modo fa diritto verso la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1483.




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