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Capitolo II IMPOSIZIONE
DELLE PENE Can. 1486 (CIC83, C.1720 §1) §1. Per la validità del decreto con cui è inflitta una pena si richiede che: 1° l’imputato sia informato dell’accusa e delle prove dandogli l’opportunità di esercitare pienamente la sua difesa, a meno che, citato a norma di diritto, abbia trascurato di presentarsi; 2° la discussione orale tra il Gerarca o il suo delegato e l’imputato si faccia alla presenza del promotore di giustizia e del notaio; 3° nel decreto si esponga su quali ragioni in fatto e in diritto è fondata la punizione. §2. Le pene però di cui nel can. 1426, §1 possono essere imposte senza questa procedura, purché consti per iscritto della loro accettazione da parte del reo. Can. 1487 §1. Il ricorso contro il decreto con cui è inflitta una pena, può essere interposto alla superiore autorità competente entro dieci giorni utili, dopo che è stato intimato. §2. Questo ricorso sospende l’efficacia del decreto. §3. Contro la decisione della superiore autorità non si dà un ulteriore ricorso.
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