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TITOLO XXX LA
PRESCRIZIONE Capitolo I LA PRESCRIZIONE Can. 1540 (cf CIC83, C.197) La Chiesa recepisce la prescrizione come un modo di acquisire o di perdere un diritto soggettivo, e anche per liberarsi da obblighi, come è nel diritto civile, a meno che non sia stabilito diversamente nel diritto comune. Can. 1541 (= CIC83, C.198) Nessuna prescrizione ha valore se non è fondata sulla buona fede non solo all’inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo restando il can. 1152. Can. 1542 (= CIC83, C.199) Non sono soggetti a prescrizione: 1° i diritti e i doveri che sono di legge divina; 2° i diritti che si possono ottenere solo per privilegio apostolico; 3° i diritti e i doveri che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli cristiani; 4° i confini certi e non messi in dubbio delle circoscrizioni ecclesiastiche; 5° gli obblighi e gli oneri riguardanti la celebrazione della Divina Liturgia; 6° la provvisione canonica di un ufficio che, a norma del diritto, richiede l’esercizio dell’ordine sacro; 7° il diritto di visita e l’obbligo di obbedienza in modo che le persone nella Chiesa non possano essere visitate da nessuna autorità ecclesiastica e non siano ormai soggette a nessuna autorità.
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