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Capitolo II L’OSSERVANZA DEI RITI Can. 39 I riti delle Chiese orientali, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica, siano religiosamente osservati e promossi. Can. 40 §1. I Gerarchi che presiedono le Chiese sui iuris e tutti gli altri Gerarchi curino con la massima diligenza la custodia fedele e l’osservanza accurata del proprio rito e non ammettano in esso dei mutamenti se non per ragione di un organico progresso, tenendo tuttavia presente la vicendevole benevolenza e l’unità dei cristiani. §2. Tutti gli altri chierici e tutti i membri degli istituti di vita consacrata sono tenuti a osservare fedelmente il proprio rito e ad acquistarne una sempre maggiore conoscenza e un’osservanza più perfetta. §3. Anche tutti gli altri fedeli cristiani curino la conoscenza e la stima del proprio rito e sono tenuti a osservarlo in ogni luogo, a meno che qualcosa non sia eccettuato dal diritto. Can. 41 I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un’altra Chiesa sui iuris, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l’importanza dell’ufficio, del ministero o dell’incarico che adempiono.
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