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Capitolo VIII IL TERRITORIO DELLA CHIESA PATRIARCALE E LA POTESTÀ DEL PATRIARCA E DEI SINODI FUORI DI QUESTO TERRITORIO Can. 146 §1. Il territorio della Chiesa a cui presiede il Patriarca si estende a quelle regioni nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca ha il diritto legittimamente acquisito di erigere province, eparchie, come pure esarcati. §2. Se sorge un dubbio sui confini di un territorio della Chiesa patriarcale, oppure se si tratta di un cambiamento dei confini, spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale approfondire la cosa dopo aver ascoltato la superiore autorità amministrativa di ciascuna Chiesa sui iuris interessata, come pure, dopo che la cosa è stata discussa nel Sinodo stesso, porgere la petizione debitamente istruita sulla soluzione del dubbio o sul cambiamento dei confini al Romano Pontefice al quale soltanto spetta dirimere autenticamente il dubbio o emanare un decreto sul cambiamento dei confini. Can. 147 Entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale la potestà del Patriarca e dei Sinodi viene esercitata non solo su tutti i fedeli cristiani ascritti alla stessa Chiesa, ma anche su tutti gli altri che non hanno un Gerarca del luogo della propria Chiesa sui iuris costituito nello stesso territorio e che, anche se rimangono ascritti alla propria Chiesa, sono affidati alla cura dei Gerarchi del luogo della stessa Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 916, §5. Can. 148 §1. E’ diritto e dovere del Patriarca, nei riguardi dei fedeli cristiani che dimorano fuori dei confini del territorio della Chiesa da lui presieduta, di cercare le opportune informazioni, anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l’assenso della Sede Apostolica. §2. Il Visitatore, prima di iniziare il suo compito, si presenti al Vescovo eparchiale di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina. §3. Finita la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all’incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie. Can. 149 Per adempiere l’ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo ausiliare fuori dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegge, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi, alcuni candidati, almeno tre, e li propone per la nomina, a mezzo del Patriarca, al Romano Pontefice, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l’esito della elezione, anche nei confronti dei candidati. Can. 150 §1. I Vescovi costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale hanno tutti i diritti e i doveri sinodali di tutti gli altri Vescovi della stessa Chiesa, fermo restando il can. 102, §2. §2. Le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale. §3. Vogliano i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto.
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