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TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI Capitolo I I VESCOVI Can. 177 (= CIC83, C.369) §1. L’eparchia è una porzione del popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo Pastore e da lui riunita nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dell’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica. §2. Nella erezione, mutazione e soppressione delle eparchie entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, bisogna osservare il can. 85, §1; in tutti gli altri casi l’erezione, mutazione e soppressione compete solo alla Sede Apostolica. Can. 178 (cf CIC83, C.381) Il Vescovo eparchiale, cioè colui al quale è stata affidata da pascere a nome proprio l’eparchia, la governa come vicario e legato di Cristo; la potestà, che egli esercita personalmente a nome di Cristo, è propria, ordinaria, immediata, anche se in ultima istanza l’esercizio della stessa potestà è governato dalla suprema autorità della Chiesa e può essere circoscritto entro certi limiti in vista dell’utilità della Chiesa o dei fedeli cristiani. Can. 179 (cf CIC83, C.376) I Vescovi ai quali non è stata affidata un’eparchia da governare a nome proprio, qualunque altra funzione esercitino o abbiano esercitato nella Chiesa, sono chiamati Vescovi titolari.
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