Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
CCEO IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
Art. IV Il consiglio pastorale Can. 272 (= CIC83, C.511) Si costituisca nell’eparchia, se le circostanze pastorali lo suggeriscono, il consiglio pastorale che ha il compito, sotto l’autorità del Vescovo, di studiare, valutare e proporne le conclusioni pratiche in ordine alle attività pastorali nell’eparchia. Can. 273 (= CIC83, C.512) §1. Il consiglio pastorale, che è un gruppo soltanto consultivo, è composto da chierici, religiosi o membri di società di vita comune a guisa dei religiosi e soprattutto da laici che sono designati nel modo determinato dal Vescovo eparchiale. §2. Il consiglio pastorale sia costituito, per quanto è possibile, in modo che i fedeli cristiani dell’eparchia siano rappresentati tenendo conto dei diversi generi di persone, di associazioni e di altre iniziative. §3. Il Vescovo eparchiale, a seconda dell’opportunità, può invitare al consiglio pastorale, assieme a questi fedeli cristiani, anche altri di un’altra Chiesa sui iuris. §4. Al consiglio pastorale non siano designati se non fedeli cristiani che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza. Can. 274 (= CIC83, C.513) §1. Il consiglio pastorale sia costituito a tempo determinato, secondo le prescrizioni degli statuti emanati dal Vescovo eparchiale. §2. Quando la sede eparchiale diventa vacante, il consiglio pastorale cessa. Can. 275 (cf CIC83, C.514 §1) Spetta solamente al Vescovo eparchiale convocare il consiglio pastorale secondo le necessità dell’apostolato, presiederlo e pubblicare ciò che nello stesso è stato trattato.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |