Parte, Articolo
1 1 | guida prudente della Santa Sede, si diedero a opere di apostolato.~
2 1 | successive concessioni della Sede Apostolica, alla vita contemplativa
3 1 | contemplative. Per questo la S. Sede, provvede maternamente e
4 1 | leggi e l'opera della S. Sede già da molti anni mirano
5 1 | legittime prescrizioni della S. Sede, alla vita contemplativa
6 1 | sempre riservate alla Santa Sede.~Al lavoro, manuale o intellettuale,
7 StatusMon, I | approvata e confermata dalla S. Sede per alcuni Ordini, sia per
8 StatusMon, I | prescrizione o concessione della S. Sede a favore di alcuni Monasteri.~§
9 StatusMon, IV | nelle Istruzioni della S. Sede saranno espressamente ritenute
10 StatusMon, VII| assai raccomandate dalla Sede Apostolica non solo per
11 StatusMon, VII| Monache è riservata alla Sede Apostolica.~§ 4. Ogni Federazione
12 StatusMon, VII| leggi approvate dalla S. Sede. ~§ 5. - 1. Salvo l'art.
13 StatusMon, VII| in modo speciale alla S. Sede, nè possono essere costituite
14 StatusMon, VII| diritto canonico.~§ 7. La S. Sede potrà, secondo i casi, esercitare
15 StatusMon, VII| solo di rappresentare la S. Sede ma anche di fomentare la
16 StatusMon, IX | adattamento, consultino la S. Sede.~2. Al contrario, se la
17 StatusMon, IX | da fissarsi dalla Santa Sede.~Tutto ciò che è decretato
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