STATUTI
GENERALI DELLE MONACHE
Art. I
§ 1. In questa Costituzione col nome di Monache a norma del diritto (can.
488, 7), si intendono, oltre le religiose di voti solenni, anche quelle che
professano voti semplici perpetui o temporanei in quei Monasteri in cui o si
emettono attualmente voti solenni o per istituzione si dovrebbero emettere; a
meno che dal contesto o dalla natura della cosa non consti con certezza
diversamente.
§ 2. Al legittimo nome di Monache (can. 488, 7) e applicazione del diritto
delle Monache, non si oppone affatto: 1) la professione semplice emessa
legittimamente nei Monasteri (§ 1); 2) la clausura pontificia minore
prescritta o debitamente concessa ai Monasteri; 3) l'esercizio delle opere
di apostolato, congiunto colla vita contemplativa sia per istituzione
approvata e confermata dalla S. Sede per alcuni Ordini, sia per legittima
prescrizione o concessione della S. Sede a favore di alcuni Monasteri.
§ 3. Questa Costituzione Apostolica giuridicamente non riguarda: 1) le
Congregazioni religiose (can. 488, 2) e le suore membri delle medesime (can.
488, 7) che per istituzione emettono soltanto voti semplici; 2) le Società di
donne che vivono in comune come le religiose, e i loro membri (can. 673).
Art. II
§ 1. La forma particolare di vita religiosa monastica che le Monache debbono
fedelmente vivere sotto una rigida disciplina regolare, e alla quale vengono
destinate dalla Chiesa, è la vita contemplativa canonica.
§ 2. Col nome di vita contemplativa canonica non si intende quella interna e
teologica alla quale sono invitate tutte le anime che vivono nelle Religioni e
perfino nel secolo ed alla quale le singole anime ovunque vi possono attendere;
ma la professione esterna della disciplina religiosa la quale, sia per gli
esercizi di pietà, orazione e mortificazione, sia per le occupazioni cui le
Monache debbono attendere, è talmente ordinata alla contemplazione interiore
che tutta la vita e tutta l'azione possono facilmente e debbono efficacemente
essere imbevute del desiderio di essa.
§ 3. Se la vita contemplativa canonica non può essere abitualmente osservata
sotto una rigida disciplina regolare, il carattere monastico nè si deve
concedere, nè, se già è stato concesso, può essere ritenuto.
Art. III
§ 1. I voti religiosi solenni emessi da tutti i membri del Monastero o
almeno da una classe di essi, costituiscono la nota principale per cui i
Monasteri di donne non sono annoverati tra le Congregazioni religiose ma tra
gli Ordini religiosi (can. 488, 2). Tutte le religiose quindi che hanno
professato in questi Monasteri, a norma del can. 490, nel diritto cadono sotto
l'appellativo di Regolari e vengono chiamate col nome proprio, non di Suore, ma
di Monache (c. 488. 7).
§ 2. Tutti i Monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici,
potranno impetrare la restaurazione dei voti solenni. Anzi se non vi sono
gravissime ragioni in contrario, procureranno di emetterli nuovamente.
§ 3. Le antiche formule solenni di consacrazione delle Vergini che si trovano
nel Pontificale Romano, sono riservate alle Monache.
Art. IV
§ 1. La clausura rigida delle Monache, o papale, pur rimanendo ferme, e per
tutti i Monasteri, quelle note che alla clausura sono come naturali, d'ora in poi
si distinguerà in maggiore e minore.
§ 2. - 1. La clausura papale maggiore, quella cioè che è descritta
nel Codice (can. 600 - 602), viene interamente confermata da questa Nostra
Costituzione apostolica. La Sacra Congregazione dei Religiosi, per Nostra
autorità, dichiarerà per quali cause potrà essere concessa la dispensa dalla
clausura maggiore, affinchè rimanendo intatta la natura di essa, sia più
opportunamente adattata alle circostanze del nostro tempo.
2. La clausura papale maggiore, restando salvo il § 3, n. 3, per regola deve
essere in vigore in tutti i Monasteri che professano solo la vita
contemplativa.
§ 3. - 1. La clausura papale minore riterrà dell'antica clausura
delle Monache quegli elementi, e sarà protetta con quelle sanzioni, che nelle Istruzioni
della S. Sede saranno espressamente ritenute come necessarie a mantenerne e
difenderne la sua specifica natura.
2. A questa clausura papale minore, sono soggetti i Monasteri di Monache di
voti solenni, che, per istituzione o per legittima concessione devono
esercitare tali ministeri con gli estranei, in modo che molte religiose e una
notevole parte della casa deve essere adibita abitualmente in questi ministeri.
3. Del pari devono essere soggetti almeno ai proscritti della clausura
minore tutti e singoli i Monasteri nei quali, sebbene di vita unicamente
contemplativa, si emettono soltanto i voti semplici.
§. 4. - 1. La Clausura papale maggiore o minore, deve essere ritenuta come
necessaria condizione, non solo perchè possano essere emessi i voti solenni (§
2) ma anche perchè i Monasteri in cui si professano i voti semplici (§ 3),
possano essere considerati in futuro, come veri Monasteri di Monache a norma
del can. 488, 7.
2. Se le regole della Clausura papale, almeno minore, generalmente non
possono essere osservate, devono essere tolti i voti solenni.
§ 5. - 1. La Clausura papale minore, specialmente in quelle caratteristiche
che la distinguono dalla clausura delle Congregazioni e degli Ordini maschili,
deve essere osservata nei luoghi in cui le Monache non professano i voti
solenni.
2. Se appare con certezza che in un Monastero non può essere osservata
abitualmente almeno la clausura minore, tale Monastero dovrà essere mutato in
casa di Congregazione o di Società.
Art. V
§ 1. La Chiesa, fra le donne consacrate a Dio, designa le sole Monache
all'impegno della preghiera pubblica, che in suo nome si innalza a Dio sia in
coro (c. 610, § 1) sia in privato (c. 610, § 3); e le obbliga gravemente, per
regola, a norma delle loro Costituzioni, ad attendere quotidianamente a questa
preghiera con le ore canoniche.
§ 2. Tutti i Monasteri di Monache e le singole Monache professe di voti
solenni o semplici, sono tenute dovunque a recitare l'Ufficio divino in coro a
norma del can. 610, § 1, e delle loro Costituzioni.
§ 3. A norma del can. 610. § 3, le Monache che furono assenti dal coro,
qualora non abbiano professato i voti solenni, non sono strettamente tenute
alla recita privata delle ore, a meno che non. prescrivano diversamente le
Costituzioni (can. 578, 2.); tuttavia non solo il pensiero della Chiesa, come
abbiamo detto sopra (art. IV), è che i voti solenni delle Monache siano
ristabiliti dovunque, ma anche, se non possono temporaneamente essere
ristabiliti, che le Monache che hanno professato i voti perpetui semplici in
luogo dei solenni, assolvano fedelmente il compito dell'Ufficio divino.
§ 4. La Messa Conventuale rispondente all'Ufficio del giorno, secondo le
rubriche, deve essere celebrata, per quanto si può, in tutti i Monasteri (can.
610, § 2).
Art. VI
§ 1. - 1. I Monasteri di Monache, diversamente da tutte le altre case
religiose femminili, dal Codice e secondo le sue norme, sono sui iuris
(can. 488, 8).
2. Le Superiore dei singoli Monasteri di Monache giuridicamente sono
Superiore Maggiori e hanno tutte le facoltà che competono ai Superiori Maggiori
(c. 488, 8), a meno che dal contesto o dalla natura della cosa, alcune facoltà
riguardino solo gli uomini (c. 490) .
§ 2. - 1. L'ambito della condizione sui iuris o, come si suol dire,
di autonomia dei Monasteri delle Monache, è definito dal diritto comune e dal
diritto particolare.
2. Alla tutela giuridica, che il diritto concede sui singoli Monasteri sia
agli Ordinari dei luoghi sia ai Superiori regolari, non viene in alcun modo
derogato nè da questa Costituzione nè dalle Federazioni dei Monasteri permesse
dalla Costituzione (art. VII) e introdotte per autorità della medesima.
3. Le relazioni giuridiche dei singoli Monasteri con gli Ordinari dei luoghi
o coi Superiori regolari, continuano a essere regolate dal diritto comune e dal
diritto particolare.
§ 3. Con questa Costituzione in nessuna maniera viene definito se i singoli
Monasteri siano soggetti alla potestà dell'Ordinario del luogo, o se, entro i
limiti del diritto, siano esenti da essa e soggetti al Superiore regolare.
Art. VII
§1. I Monasteri di Monache non solo sono sui iuris (can. 488, 8), ma
sono anche giuridicamente distinti e indipendenti l'uno dall'altro, uniti e legati
tra loro da nessun vincolo all'infuori di quelli spirituali e morali, anche se
sono soggetti di diritto a un medesimo primo Ordine o Religione.
§ 2. - 1. Alla mutua libertà dei Monasteri, ottenuta piuttosto di fatto che
imposta di diritto, in nessun modo si oppone la costituzione di Federazioni; nè
tali Federazioni debbono ritenersi come proibite dal diritto o in qualche modo
meno consentanee alla natura e ai fini della vita religiosa delle Monache.
2. Le Federazioni di Monasteri quantunque non vengano imposte per regola
generale, tuttavia sono assai raccomandate dalla Sede Apostolica non solo per
togliere i mali e gli inconvenienti che possono sorgere dalla completa
separazione, ma anche per promuovere la regolare osservanza e la vita
contemplativa.
§ 3. La costituzione di qualunque forma di Federazione e Confederazione di
Monasteri di Monache è riservata alla Sede Apostolica.
§ 4. Ogni Federazione o Confederazione di Monasteri deve necessariamente
organizzarsi e reggersi con proprie leggi approvate dalla S. Sede.
§ 5. - 1. Salvo l'art. VI, §§ 2, 3, e salva la condizione fondamentale di
autonomia, sopra definita (§ 1), nulla vieta che nel costituire Federazioni di
Monasteri, sull'esempio di alcune Congregazioni monastiche e Ordini sia di
Canonici che di Monaci, si stabiliscano quelle eque condizioni e limitazioni di
questa autonomia che sembrassero necessarie o molto utili.
2. Tuttavia le forme di Federazioni che sembrano contrarie alla predetta
autonomia, di cui abbiamo parlato al § 1, e si avvicinano alla forma di governo
centrale, sono riservate in modo speciale alla S. Sede, nè possono essere
costituite senza una espressa concessione della medesima.
§ 6. Le Federazioni dei Monasteri, per la fonte da cui derivano e per
l'autorità da cui direttamente dipendono e sono rette, sono di diritto
pontificio a norma del diritto canonico.
§ 7. La S. Sede potrà, secondo i casi, esercitare immediata vigilanza e
autorità sulla Federazione mediante un Assistente religioso, il cui ufficio
sarà non solo di rappresentare la S. Sede ma anche di fomentare la
conservazione dello spirito genuino proprio dell'Ordine e di aiutare con
l'opera e col consiglio le Superiore nel retto e prudente governo della
Federazione.
§ 8. - 1. Gli Statuti della Federazione devono essere conformi non solo alle
norme che dovrà dare, per Nostra autorità, la S. Congregazione dei religiosi,
ma anche alla natura, alle leggi, allo spirito e alle tradizioni sia ascetiche,
sia disciplinari, sia giuridiche ed apostoliche dell'Ordine stesso.
2. Il fine principale delle Federazioni dei Monasteri è prestarsi fraterno
aiuto vicendevole, non solo per favorire lo spirito religioso e la regolare
vita monastica, ma anche per facilitare l'andamento economico.
3. Secondo i casi, negli Statuti da approvarsi si daranno speciali norme con
le quali si possa regolare la facoltà e l' obbligo morale di chiedere e di
scambiarsi vicendevolmente le Monache che siano ritenute necessarie sia per il
governo dei Monasteri, sia per la formazione delle candidate in un Noviziato comune
a tutti o a più Monasteri; sia infine per provvedere alle altre necessità
spirituali o materiali dei Monasteri o delle Monache.
Art. VIII
§ 1. Il lavoro monastico, cui devono attendere anche le Monache di vita
contemplativa, deve essere conforme, per quanto possibile, alla Regola, alle
Costituzioni e alle tradizioni dei singoli Ordini.
§ 2. Il lavoro deve essere ordinato in modo che, insieme agli altri mezzi
economici disposti dalla Chiesa (cc. 547-551, 582) e ai sussidi forniti dalla
Divina Provvidenza, renda sicuro e conveniente il sostentamento delle Monache.
§ 3. - 1. Gli Ordinari dei luoghi, i Superiori regolari e le Superiore dei
Monasteri e delle Federazioni, devono usare la massima diligenza affinchè un
necessario, adeguato e proficuo lavoro non manchi mai alle Monache.
2. Le Monache d'altra parte sono tenute, per obbligo di coscienza, non solo,
secondo l'ammonimento dell'Apostolo, a guadagnarsi onestamente col sudore della
fronte il pane di cui vivono; ma anche a rendersi, secondo che i tempi lo
richiedono, sempre più abili nelle diverse opere.
Art. IX
Tutte le Monache, perchè siano trovate fedeli alla divina vocazione
apostolica, non solo devono adoperare i mezzi generali dell'apostolato monastico,
ma procureranno inoltre di asservire quanto segue:
§ 1. Le Monache che in forza delle proprie Costituzioni o legittime
prescrizioni, devono esercitare speciali opere di apostolato, sono tenute a
dedicarvisi e a consacrarvisi fedelmente a norma delle Costituzioni o Statuti,
e delle prescrizioni legittime.
§ 2. Le Monache che professano unicamente la vita contemplativa:
1. Se nelle proprie tradizioni hanno o hanno avuto, una qualche forma
speciale di apostolato esterno, la ritengano fedelmente, adattata alle odierne
necessità e salva sempre la loro vita contemplativa; qualora poi tale forma sia
andata perduta, cerchino diligentemente di ristabilirla. Se però sorgesse
qualche dubbio circa l'adattamento, consultino la S. Sede.
2. Al contrario, se la vita puramente contemplativa, nè in forza delle
Costituzioni dell'Ordine, nè per tradizione, fu mai unita all'apostolato
esterno in modo abituale e costante, allora, in casi di necessità e per un
tempo limitato potranno o, almeno per carità, dovranno attendere a quelle forme
di apostolato soprattutto individuale, che siano compatibili con la vita
contemplativa propria dell'Ordine, secondo i criteri da fissarsi dalla Santa
Sede.
Tutto ciò che è decretato e contenuto in questa Lettera, vogliamo e ordiniamo
che resti stabilito, ratificato e valido, non ostante qualunque cosa in
contrario, anche se degna di specialissima menzione.
Alle copie o estratti anche stampati di questa Lettera, purchè firmati
autenticamente da qualche pubblico notaio e muniti del sigillo di qualcuno
costituito in dignità ecclesiastica, vogliamo si presti la stessa fede che si
presterebbe a questa qualora fosse presentata o mostrata.
A nessuno perciò sia lecito trasgredire questa pagina della Nostra
dichiarazione e volontà o temerariamente contraddirvi; se qualcuno avesse la
presunzione di farlo, sappia che incorrerà nell'indignazione di Pio Onnipotente
e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso S. Pietro il 21 Novembre, Festa della Presentazione
della B. M. Vergine, Anno giubilare 1950, dodicesimo del Nostro Pontificato.
PIO PAPA XII
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